TAR Cagliari, sez. I, ordinanza collegiale 2015-01-16, n. 201500148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza collegiale 2015-01-16, n. 201500148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201500148
Data del deposito : 16 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00959/2014 REG.RIC.

N. 00148/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00959/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 959 del 2014, proposto da:


-OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti G e G A, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, Via Gianturco, n. 4;


contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica;
Direzione Didattica Statale I° Circolo di Assemini, in persona del Dirigente Scolastico in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliata, nella Via Dante, n. 23;

per l'annullamento

- dei provvedimenti, non conosciuti o impliciti, dell'Amministrazione Scolastica, con i quali sono state assegnate alla minore, per il corrente anno scolastico, 11 ore settimanali di sostegno, in luogo delle 22 richieste dagli organi competenti;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenziali del procedimento, anche non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e della Direzione Didattica Statale I° Circolo di Assemini;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il Presidente C L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che, in ordine alla controversia in questione, possa prospettarsi una questione di giuridizione;

Sorge, infatti, il dubbio se l’Amministrazione Scolastica, una volta che con il piano educativo individualizzato (PEI) abbia stabilito quale sia il numero di ore sostegno da assegnare all’alunno -OMISSIS-, conservi ancora poteri autoritativi nella concreta attribuzione di dette ore di sostegno o se invece sia ormai sorto un vero e proprio diritto soggettivo a detta attribuzione, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie;

Tale questione di giurisdizione non è mai emersa nel corso del giudizio, sicchè si rende necessario, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, riservare la decisione ed assegnare alle parti il termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza per depositare memorie vertenti su quest’unica questione.

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