TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-08-21, n. 202300500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-08-21, n. 202300500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300500
Data del deposito : 21 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/08/2023

N. 00500/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00024/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 24 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- SV SOLAR s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati S V, B T, M M e P A, con domicilio digitale in atti;

contro

- Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, Ministero della transizione ecologica (ora Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica), in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso

XVIII

Agosto n. 46;
- Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

nei confronti

- Provincia di Potenza, Comune di Genzano di Lucania, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della proposta di dichiarazione di notevole interesse ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 sul Castello di Monteserico e sul territorio circostante, di cui alla nota della Regione Basilicata del 14 settembre 2021 e alla relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (priva di data) prot. n. CL. 34.87.16/1.83.1/2021, entrambe pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune di Genzano di Lucania il 18 ottobre 2021 (e solo da tale data conoscibili dalla ricorrente);

- dei verbali del 24 e del 30 settembre 2021 della Commissione Regionale per il Paesaggio della Basilicata istituita ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. 42/2004 (di cui la ricorrente non dispone copia, ma che sono richiamati negli atti di cui al punto precedente) e degli eventuali provvedimenti adottati dalla predetta Commissione all'esito delle sedute (la cui eventuale esistenza non è nota alla ricorrente);

- di ogni altro atto e provvedimento, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto.

con riguardo ai motivi aggiunti

- d.G.R. n. 345 del 10 giugno 2022 avente ad oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) del D.lgs. n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d'uso, l'area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania”, pubblicata sul BUR n. 25 del 16 giugno 2022;

- verbale della seduta del 5 aprile 2022 della Commissione regionale ex art. 137 del Codice dei Beni culturali, allegato alla d.G.R. 245/2022 e pubblicata sul BUR n. 25 del 16 giugno 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento, connesso o consequenziale, anche se non conosciuto.

nonché per reimpugnare gli atti e i provvedimenti già gravati con il precedente ricorso, ovverosia:

- della proposta di dichiarazione di notevole interesse ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) del d.lgs. 42/2004 sul Castello di Monteserico e sul territorio circostante, di cui alla nota della Regione Basilicata del 14 settembre 2021 e alla relazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (priva di data) prot. n. CL. 34.87.16/1.83.1/2021, entrambe pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune di Genzano di Lucania il 18 ottobre 2021 (e solo da tale data conoscibili dalla ricorrente);

- dei verbali del 24 e del 30 settembre 2021 della Commissione Regionale per il Paesaggio della Basilicata istituita ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. 42/2004 e degli eventuali provvedimenti adottati dalla predetta Commissione all'esito delle sedute.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023, il Consigliere avv. B N;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che, secondo quanto risulta dagli atti di causa:

- la società ricorrente ha progettato la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza

complessiva di 19.981 KWp da realizzare nel Comune di Genzano di Lucania, località

Cerreto, per il quale ha preso avvio il procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del

d.lgs. 387/2003, essendo stato favorevolmente valutato sotto il profilo ambientale

dall’Amministrazione regionale con determina dirigenziale n. 23AB.2021/D.00790

del 30 luglio 2021 escludendo dell’assoggettamento a VIA;

- con nota del 27.7.2021 la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata ha trasmesso alla commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 137 del D. Lgs n. 42/2004 la proposta di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004, per il Castello di Monteserico e il territorio circostante;

- la commissione, nelle riunioni del 24 e 30/9/2021, ha espresso parere favorevole sulla richiamata proposta, ritendendo sussistente il notevole interesse pubblico dell’area e dando così avvio al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico;

- a seguito di ciò la parte ricorrente ha presentato il ricorso introduttivo con atto notificato il 17/12/2021;

- successivamente, nella seduta del 5/4/2022 sono state ritenute non meritevoli di accoglimento le “osservazioni” (tra le quali quella della parte ricorrente) presentate a seguito della pubblicazione, ai sensi dell’art. 139, co. 1 del codice, ed all’esito di ciò la commissione ha proposto alla Regione Basilicata di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico;

- con delibera di Giunta n. 345 del 10/6/2022, la Regione ha dichiarato il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, co. 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2004, con assoggettamento alle relative prescrizioni d’uso, dell’area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante di cui all’allegato 2, ricadente nel comune di Genzano di Lucania;

- in particolare, nelle specifiche prescrizioni contenute nella “Disciplina di tutela e valorizzazione” di cui all’allegato 3 approvato con la citata delibera, si prevede al punto 3.1.2 che “Al fine di salvaguardare l’apertura e l’integrità del paesaggio rurale percepibile dal Castello e la piena leggibilità del mosaico agrario nella continuità e permanenza della sua struttura, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita solo se di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie. La superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato”;

- con atto notificato in data 9/9/2022 sono stati proposti motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti;

- la difesa erariale si è costituita in giudizio per le Amministrazioni dello Stato intimate, resistendo all’impugnativa

Rilevato con il ricorso introduttivo si deducono i seguenti motivi:

- con riferimento alla lamentata mancanza di riscontro effettivo dei valori paesaggistici affermati nel provvedimento di vincolo, alla sproporzione del suo perimetro e all’inconsistenza degli asseriti

caratteri di unitarietà e di significatività paesaggistica del territorio considerato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004, e dell’art. 9 del regolamento di cui al r.d. 1357/1940;
eccesso di potere per carenza di presupposti, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, manifeste illogicità e irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità;

- con riferimento alle prescrizioni fortemente conservative, con le quali si giunge a vietare l’installazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile, anche in relazione alla vastità della zona vincolata: violazione degli artt. 136, comma 1, lett. c) e d), e 140 comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, e dell’art. 9 del regolamento di cui al r.d. 1357/1940;
eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità;

- con riferimento all’intendimento, espresso negli atti impugnati, di “impedire modificazioni e trasformazioni del tutto estranee ai valori e alle qualità innanzi esposti”, derivanti da iniziative in itinere per l’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, introducendo un divieto assoluto non ammesso dall’ordinamento: eccesso di potere per manifesta irragionevolezza in riferimento al principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili;
sviamento di potere;

Rilevato altresì che, con i motivi aggiunti, l’impugnativa è stata estesa agli atti conclusivi del procedimento;

Considerato che si può prescindere da ogni considerazione concernente la sussistenza dell’interesse sul ricorso introduttivo stante l’infondatezza delle censure dedotte con il primo ed il terzo motivo, conformemente a quanto già deciso in relazione ad altre cause proposte contro i medesimi atti (cfr., tra le altre, le sentenze n. 69 del 27/1/2023 e n. 79 del 30/1/2023);

Ritenuto infatti nel merito che:

- con l’emanazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 viene esercitato un potere di discrezionalità tecnica, che può essere sindacato dal Giudice Amministrativo soltanto in caso di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, vizi, nella specie, insussistenti;

- infatti la documentazione istruttoria ed il giudizio espresso dalla Commissione recano una compiuta ed esaustiva valutazione ed evidenziazione delle ragioni, incensurabili nel merito in sede di legittimità, che sorreggono l’apposizione del vincolo;

- a fronte di ciò, tenuto conto delle motivazioni poste a sostegno degli atti impugnati, si evince che le alterazioni della morfologia del territorio denunciate potrebbero semmai rilevare con riferimento ad aree specifiche rispetto alle quali la parte ricorrente non ha interesse, ma non sono certo sufficienti ed idonee a dimostrare una manifesta illogicità o irragionevolezza della determinazione impugnata nel suo complesso;

- né risulta provata la sussistenza di vizi rilevanti in sede di sindacato di legittimità, quali l’erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria o di motivazione con riferimento agli obblighi conformativi introdotti nell’area assoggettata a vincolo;

- del resto proprio l’ampiezza della zona assoggettata a vincolo, di cui viene contestata la sproporzione rispetto alle caratteristiche di alcune porzioni, esclude l’interesse della ricorrente stessa a far valere un vizio che non sia specificamente dedotto ed attinente al sito nella propria disponibilità;

- né il Collegio ha ragione per discostarsi dalle sopraesposte considerazioni per le argomentazioni ribadite nella memoria difensiva conclusionale e nella documentazione all’uopo prodotta in atti, che si palesano inidonee a dimostrare, con sufficiente oggettiva evidenza, una manifesta irragionevolezza o ingiustizia delle motivazioni poste a sostegno del giudizio estetico manifestato negli atti impugnati con riferimento a: 1) la singolarità dell’ubicazione del Castello di Monteserico;
2) il panorama eccezionale, per caratteristiche ambientali, morfologiche e percettive”;
3) il paesaggio, caratterizzato dalla presenza di colline dolcemente ondulate, su cui insistono estesi spazi agricoli, intervallati da piccoli fossi e canali, che costituiscono un “mosaico agro-forestale”;
4) la presenza di altri beni culturali e paesaggistici, come: aree boscate;
laghi e invasi artificiali;
Fiume Bradano;
Torrenti Roviniero, Basentello e Percopo;
Valloni Fiumarella di Genzano e del Pericolo;
Canale Corbo;
Fosso Giacutecchio;
sei Tratturi (precisamente Tratturo comunale Spinazzola-Irsina, Tratturo comunale di Corato, Tratturo comunale di Palazzo-Irsina;
Tratturo comunale di Gravina;
Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa;
Tratturo comunale di Irsina), utilizzati anche per la transumanza;
resti archeologici delle età preromana e romana;
masserie (in particolare la Masseria Verderosa);
case coloniche;
insediamenti rurali;
segni dell’antica ritualità religiosa;
una parte del percorso dell’antica Via Appia;
antiche fontane;
5) “l’alto livello di integrità” dell’area delimitata, costituita da “luoghi in cui l’antropizzazione è estremamente ridotta, limitata alla presenza di edifici rurali”;
6) la grande apertura e visibilità del paesaggio rurale e la sua continuità;
7) la vocazione e tradizione agricola del territorio;

Rilevato che, per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, concernente l’illegittimità della prescrizioni con riferimento segnatamente agli “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile”, con la già citata sentenza di questo TAR n. 69 del 27/1/2023, è stato annullato il paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole”, nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”, nella parte in cui esclude la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che non siano di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie;

Considerato che per effetto della suddetta pronuncia giurisdizionale, avente efficacia erga omnes, è cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., con effetti satisfattivi dell’interesse vantato dalla parte ricorrente;

Ravvisata la sussistenza di eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, atteso l’esito complessivo della controversia, fatto salvo il rimborso del contributo unificato da porre a carico della Regione Basilicata;

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