TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202300100

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-29, n. 202300100
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300100
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 00100/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00044/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell’Esercito - Dipartimento impiego del personale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, Largo Porta Nuova, 9, è per legge domiciliato;



per l'annullamento

- dell'atto recante prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale con cui è stata rigettata l'istanza formulata in data -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, della Legge 104/92 e ss.mm.ii., dal -OMISSIS- dell'Esercito Italiano -OMISSIS- al fine di ottenere i -OMISSIS- e l'assegnazione temporanea presso la sede di -OMISSIS-, -OMISSIS- ed altre sedi viciniori al luogo di residenza del -OMISSIS- (-OMISSIS-) in quanto “ […] per le motivazioni sopra esposte, l'istanza inoltrata dal -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 33 comma 3 e 5 della Legge 104/92, tesa ad ottenere i benefici (-OMISSIS-) e l'assegnazione temporanea presso Enti o Reparti dislocati nella sede di -OMISSIS-, -OMISSIS- e località viciniori è da intendersi non accolta […] ”;

- dell'atto recante prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dallo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – -OMISSIS- (notificato al ricorrente in data -OMISSIS-) contenente il preavviso di rigetto dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 5, Legge 104/92 (in data -OMISSIS-) dal -OMISSIS- dell'Esercito Italiano -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Sarre Pirrone e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso di data 2.02.2022 il ricorrente, -OMISSIS- dell’Esercito Italiano assegnato al -OMISSIS-, ha impugnato i provvedimenti meglio identificati in epigrafe concernenti il rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 33, comma 3 (-OMISSIS-) e comma 5 (assegnazione temporanea presso la sede di -OMISSIS- o -OMISSIS-) della L. 104/92.

1.1 A fondamento dell’impugnazione deduce con un’articolata prima censura, asserita violazione di legge nonché eccesso di potere per difetto istruttorio, travisamento di fatti e vizi motivazionali in relazione alla situazione familiare del -OMISSIS- e al fatto che il ricorrente sarebbe l’-OMISSIS- che avrebbe concretamente potuto prestare assistenza ai -OMISSIS-.

Sarebbe del tutto incomprensibile e illogico come l’Amministrazione militare abbia potuto ritenere che gli altri -OMISSIS- non fossero oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza al portatore di -OMISSIS- e che potessero, ciascuno compatibilmente con le proprie esigenze, garantire l’assistenza in maniera concorrenziale.

Rileva ancora il ricorrente come nell’addurre esigenze organiche e/o organizzative l’Amministrazione non avrebbe considerato un asserito esubero di organico nel -OMISSIS- come una carenza di organico del -OMISSIS- che costituirebbe, comunque, una sede vicina a quelle di -OMISSIS- e -OMISSIS- alle quali il ricorrente aveva chiesto di essere trasferito.

1.2 Con una seconda articolata serie di censure il ricorrente deduce violazione dell’art. 981 del D.Lgs. n. 66/2010 e vizi motivazionali ritenendo che l’Amministrazione nell’affermare che l’accoglimento dell’istanza si tradurrebbe concretamente in un’impossibilità di impiegare l’istante nel pieno dei compiti previsti dall’incarico posseduto, si sia richiamata a generiche e astratte esigenze di servizio.

Lamenta ulteriormente il ricorrente come il rilievo che il proprio -OMISSIS- aveva fruito dei benefici per prestare assistenza ai -OMISSIS- fintanto che non ne aveva rinunciato in data -OMISSIS-, sia sintomatico di come l’amministrazione avesse ignorato che “ i requisiti di “esclusività” e “continuità” della assistenza di cui l’art. 33, commi 3 e 5 L. 104/92 siano stati da tempo venuti meno ” e che pertanto i rapporti intercorrenti internamente alla famiglia non rileverebbero nel caso in esame.

2. L’amministrazione si è costituita in giudizio e con successiva memoria ha contestato le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Con ordinanza di data -OMISSIS- il Collegio ritenendo che le esigenze cautelari del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 cod. proc. amm., fissava l’udienza di trattazione al 22.06.2022.

Alla predetta udienza, non essendo stati presentati ulteriori documenti o memorie, il ricorso su istanza dell’avvocato del ricorrente è stato introitato per la decisione.

4. Il ricorso, ad avviso del Collegio, non è meritevole di accoglimento.

5. Per una miglior comprensione della questione all’esame giova riassumere, per quanto qui di interesse i fatti, come risultano dalla documentazione versata in atti:

- il ricorrente, -OMISSIS- dell’Esercito Italiano, -OMISSIS- / -OMISSIS-, a seguito dell’ultimazione del -OMISSIS- nella cui graduatoria si posizionava alla -OMISSIS-, ha chiesto di essere assegnato alle sedi di -OMISSIS-, -OMISSIS- o -OMISSIS-;

- con ordine di impiego di data -OMISSIS- veniva trasferito d’autorità, in prima assegnazione, al -OMISSIS- a fare data dal -OMISSIS-;

- con domanda di data -OMISSIS- il ricorrente instava per la concessione delle agevolazioni previste dall’art. 33 co. 3 della l.n. 104/92 (-OMISSIS-) e per l’assegnazione temporanea di cui all’art. 33 co. 5 della l.n. 104/92 presso la sede di -OMISSIS- o -OMISSIS- al fine di assistere il -OMISSIS-;

- in data -OMISSIS- il -OMISSIS- del ricorrente, -OMISSIS-, effettivo al -OMISSIS- in -OMISSIS-, il quale beneficiava delle agevolazioni previste dall’art. 33 co. 3 della legge 104/92 per assistere il -OMISSIS-, rinunciava ai predetti benefici;

- con preavviso di rigetto di data -OMISSIS- lo Stato Maggiore dell’Esercito comunicava i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze avverso i quali il ricorrente formulava proprie osservazioni, citando anche copiosi arresti giurisprudenziali;

- con il provvedimento di diniego oggetto di esame, richiamati i principi disciplinanti gli istituti invocati dal ricorrente,

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