TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2018-09-12, n. 201805165
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Pubblicato il 12/09/2018
N. 05165/2018 REG.PROV.CAU.
N. 09231/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9231 del 2018, proposto dalla Curmas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso il lo studio del medesimo in Roma, via Nomentana, n. 76;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via del Tempio di Giove 21;
nei confronti
Parking Service S.r.l. ed Immobiliare Agricola Romana S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore
, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale n. 773/3/2018 del 16.4.2018, con la quale il Direttore della Direzione Tecnica - Urbanistica, Edilizia Privata, Ispettorato, Disciplina, Contrasto abusivismo – Ufficio Disciplina Edilizia del Municipio IV° di Roma Capitale ha ingiunto alla Curmas S.r.l., nonché alle società Parking Service S.r.l. ed alla società Immobiliare Agricola Romana la rimozione o la demolizione entro 90 giorni dalla notifica di tutte le opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi sull'immobile sito in Roma Via Comasta 72;
- di ogni altro atto, presupposto o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a..;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, preliminarmente, che le circostante rappresentanze in udienza del difensore della ricorrente, riferite alle problematiche riscontrate in sede di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio alla società Parking Service S.r.l., non sono ostative alla immediata definizione della fase cautelare, anche alla luce dell’ordinanza n. 2197 del 2018, con la quale questo Tribunale (sez. II ter) ha rigettato l’istanza cautelare proposta dalla predetta società avverso analoghe determinazioni concernenti gli interventi in contestazione;
Ritenuto che l’istanza di sospensione interinale del provvedimento impugnato non si valuta suscettibile di favorevole apprezzamento, in specie considerando che:
l’ordine di demolizione ha come legittimato passivo il proprietario attuale dell’immobile interessato dall’intervento, anche ove non responsabile dell’abuso, costituendo quest’ultimo illecito permanente e tenuto conto del carattere ripristinatorio della sanzione, la cui irrogazione, stante il carattere reale, non postula l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la violazione;
la condizione di estraneità alla commissione dell’illecito può assumere eventuale rilievo unicamente ai fini dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale che non è stata però disposta con il provvedimento impugnato;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti ex art. 55 c.p.a.;
Visto l’art. 57 c.p.a. si valutano nondimeno sussistenti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase.