TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2015-02-19, n. 201500319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2015-02-19, n. 201500319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500319
Data del deposito : 19 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01568/2014 REG.RIC.

N. 00319/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01568/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2014, proposto da:
R D L, rappresentata e difesa dall'avv. M C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Saverio Costantino, 18;

contro

Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia;
Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia;

nei confronti di

G D M, E F;

per l'annullamento

1. -della Graduatoria Provinciale definitiva, ad esaurimento, per nomine a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato sec. II Grado, pubblicata in data 27.08.14, sul Portale Internet del Sistema Informatico MIUR – Dipartimento dell’Istruzione, dall’U.S.P. di Foggia, Fascia: 3 A048 – Matematica Applicata, nella parte in cui viene assegnato alla Ricorrente un Totale Punteggio di 61,00 – Prot. 4813;

2. - dell’Elenco Sostegno Graduatoria Provinciale definitiva, Scuola Sec. II Grado, pubblicata in data 27.08.14, sul Portale Internet del Sistema Informatico MIUR - Dipartimento dell’Istruzione, dall’U.S.P. di Foggia, Fascia: 3 AD01 – Scientifica nella parte in cui viene assegnato alla Ricorrente un Tot. Punteggio di 61,00 – Prot. 4813;

3. –di eventuali atti endoprocedimentali, anche ignoti, e di ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Paola Patatini;

Nessuno comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente è insorta avverso la graduatoria scolastica provinciale ad esaurimento, meglio indicata in epigrafe, nella quale alla stessa non sono riconosciuti 12 punti relativi alla partecipazione al Progetto “Diritti a Scuola”, a.s. 2012-2013, in precedenza attribuitile, assegnandole un punteggio complessivo di soli 61 punti.

Ha dunque presentato ricorso, notificando l’atto all’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, presso la sua sede legale.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla Camera di Consiglio dell’8.1.2015, rilevata l’irritualità della notifica, la parte ha chiesto un rinvio per accertarne la regolarità.

Alla successiva Camera di Consiglio del 22.1.2015, rilevata la mancata comparizione della parte e dato avviso a verbale della definizione del giudizio in forma semplificata per inammissibilità del ricorso per nullità di notifica, la causa è stata introitata per la decisione.

Come già rilevato nella precedente udienza camerale, la notifica del ricorso all’Ufficio Scolastico Provinciale, ex Provveditorato, di Foggia è avvenuta presso il suo domicilio reale, anziché presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, che per legge lo assiste.

Invero, in ossequio al disposto dell'art. 1, l. n. 280 del 1958, applicabile in virtù dell'art. 41, comma 3, c.p.a., ai sensi del quale “la notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”, gli atti introduttivi dei giudizi proposti nei confronti delle Amministrazioni statali vanno notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale competente, con la conseguenza che la mancata notificazione in tali termini determina la nullità della stessa e l’inammissibilità del ricorso, salvo che non intervenga la costituzione in giudizio della Avvocatura stessa – cosa comunque non verificatasi nella specie.

Nella specie, dunque, non potendosi ritenere che l’esito negativo della notifica dipenda da causa non imputabile al notificante, ai sensi dell’art.44, co.4, c.p.a., non può disporsi il rinnovo della notifica ed il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio delle altre parti.

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