TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-01-29, n. 201500168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-01-29, n. 201500168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500168
Data del deposito : 29 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01520/2011 REG.RIC.

N. 00168/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01520/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2011, proposto da Ecoenergia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. T D G, con domicilio eletto in Bari, via Argiro, 135;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti M L e I F, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia - Province di Bari - BAT - Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

Comune di Modugno;

nei confronti di

Consorzio per l’Area Industriale di Bari;

per l’annullamento

- del parere del Comitato Regionale VIA, adottato nella seduta del 17.1.2011, conosciuto a seguito del rilascio in copia conforme dello stesso in data 23.6.2011, inerente la compatibilità ambientale dell’impianto di Ecoenergia s.r.l. di produzione di energia elettrica alimentata a CDR e biomasse localizzato in via Fiordalisi, nella zona industriale di Modugno, nella parte in cui, pur accertando la compatibilità dell’impianto sotto ogni profilo tecnico ed ambientale, esprime parere negativo prendendo atto del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari del 5.1.2011, inerente il nulla osta paesaggistico;

- di ogni atto citato nel presente ricorso e nel provvedimento impugnato;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia - Province di Bari - BAT - Foggia;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota depositata in data 14 ottobre 2014, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti T D G, M L e Walter Campanile;

Rilevato che con atto depositato in data 14 ottobre 2014 il difensore della società ricorrente comunicava che la sua assistita non ha più interesse alla decisione, essendo stata adottata la determina n. 272 del 21.11.2011 (recante parere negativo sulla compatibilità ambientale dell’impianto per cui è causa) ed in considerazione della necessità di assoggettare l’impianto ad autorizzazione unica in ragione della sopravvenuta normativa di settore (dlgs n. 387/2003);

Rilevato, altresì, che la società interessata con detta nota evidenziava il sopravvenuto difetto di interesse in ordine alla decisione del ricorso;

Ritenuto, conseguentemente, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;

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