TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-01-31, n. 201100127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-01-31, n. 201100127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201100127
Data del deposito : 31 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00841/2002 REG.RIC.

N. 00127/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00841/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 841 del 2002, proposto da N M, rappresentato e difeso dagli avv. F A, G C e A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo, 55/A;



contro

Il Ministero dell'interno, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;



per l’annullamento

del decreto Cat. A. 11.01 Uff. Immigrazione, in data 7 gennaio 2002, notificato al ricorrente il 15 gennaio 2002, di rigetto di istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo;


Visti il ricorso, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, con i relativi allegati;

vista l’ordinanza n. 301/02 di rigetto della domanda di misure cautelari;

vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del 10 dicembre 2010 il consigliere Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Fattoretto, su delega di Pozzan, per la parte ricorrente e Muscarello per l’Amministrazione resistente;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino del Senegal, premette:

-di essere titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato il 16 febbraio 2000 e con scadenza il 16 febbraio 2001;

-di avere presentato, alla Questura di Venezia, in data 6 aprile 2001, domanda di rinnovo del permesso, con conversione in lavoro autonomo.

Con il provvedimento in epigrafe il Questore di Venezia ha rigettato l’istanza, e ciò sulla base di un duplice rilievo: in primo luogo, a causa della pericolosità sociale dello straniero, desunta da un deferimento per l’illecito amministrativo di cui all’art. 6 della l. n. 112/91, da una segnalazione alla Procura di Venezia, risalente al 1998, per la violazione delle norme di cui agli articoli 6, comma 3, della l. n. 40/98 e 17 e 144 del TULPS, e da una richiesta all’A. G. , del 2000, di emissione di decreto penale di condanna per reati relativi alla violazione delle norme di cui agli articoli 474 e 648 cod. pen. . Nelle premesse del diniego viene fatto richiamo, inoltre, a una nota del Commissariato di P. S. di Venezia -San Marco, del 13 giugno 2001, dalla quale si evincerebbe che lo straniero trarrebbe sostentamento dalla vendita abusiva di merce contraffatta, e si segnala inoltre che il commercio di prodotti con segni falsi e la ricettazione degli stessi, come risulta dalla pendenza penale iscritta a carico dello straniero, per propria natura e tipologia manifesta caratteristiche di allarme sociale giacchè, tra l’altro, l’attività illecita posta in essere prevede collegamenti con ambienti e soggetti dediti ad attività illecite. L’autorità emanante conclude asserendo che la pericolosità sociale è comprovata dalla illegale attività lavorativa svolta dallo straniero. Sotto un secondo profilo –prosegue l’Amministrazione- , l’istanza non è accoglibile a causa della “insufficiente dimostrazione della disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima”.

Avverso e per l’annullamento del diniego sopra riassunto lo straniero ha formulato due censure, concernenti: 1) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento di fatti. Il N non rientra in nessuna delle tre categorie di cui all’art. 1 della l. n. 1423 del 1956, al quale fa rinvio l’art. 13, comma 2/C) del d. lgs. n. 286/98. In particolare, non esiste prova dello svolgimento abituale di attività delittuosa da parte dello straniero. 2) Violazione di legge sotto altro profilo ed eccesso di potere per travisamento di fatti e per motivazione insufficiente, perplessa e illogica. Nel contestare il secondo capo di motivazione sul quale si regge il diniego impugnato –quello che attiene alla insufficiente dimostrazione della disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima- il ricorrente sostiene in primo luogo che la presa visione del libretto di lavoro è insufficiente per poter evincere il reddito di un lavoratore, e in secondo luogo di disporre di un reddito lecito superiore al minimo previsto.

Nel costituirsi in giudizio per l’Amministrazione dell’interno, l’Avvocatura dello Stato ha rilevato che il ricorrente, “negli ultimi anni, o non ha svolto alcuna attività lavorativa, o l’ha svolta solo per periodi brevissimi”.

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