TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-02-07, n. 202201373

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-02-07, n. 202201373
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201373
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 01373/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01435/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F D M e D V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D V in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3;

contro

C.R.I. – Croce Rossa Italiana e Ministero della difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ispettorato nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana;

per l’annullamento

- del giudizio di “non prescelto” nel quadro di avanzamento per l’anno 2009 al grado di colonnello com. C.R.I. del ricorrente, di cui al verbale n. 18 (non noto) della Commissione centrale del personale militare della Croce Rossa Italiana del 17 gennaio 2014;

- del medesimo verbale n. 18 della Commissione centrale del personale militare della Croce Rossa Italiana del 17 gennaio 2014;

- dell’approvazione del giudizio da parte del Presidente nazionale della C.R.I. in data 23 maggio 2014 e della deliberazione del Ministero della difesa del 5 settembre 2014 di approvazione del giudizio di “non prescelto” del ricorrente;

- di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, successivo e/o comunque connesso, e in particolare, laddove occorrer possa: (i) della nota dell’Ispettorato nazionale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana del 10 ottobre 2014, prot. n. 69440/14/1.12.8/INCM, recante la comunicazione al III Centro di mobilitazione di Milano dell’esito della proposta di avanzamento del ricorrente;
(ii) della nota dell’Ufficio Comando del III Centro di mobilitazione di Milano prot. n. 868 del 17 novembre 2014, ricevuta dal ricorrente il 26 novembre 2014, con la quale l’Amministrazione ha comunicato al medesimo ricorrente il giudizio di “non prescelto” in relazione alla proposta di avanzamento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana e del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS-, iscritto nei ruoli degli ufficiali del Corpo militare della Croce Rossa Italiana con il grado di tenente colonnello commissario, ruolo speciale, ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore di colonnello per l’anno 2009.

2. Al riguardo, il ricorrente ha allegato di essere in possesso di anzianità assoluta nel grado di tenente colonnello commissario dal 24 luglio 2006 e di aver pertanto maturato i requisiti richiesti per l’avanzamento al grado superiore, tanto da essere stato inserito nel quadro di avanzamento e invitato dal III Centro di mobilitazione della C.R.I., con nota del 23 agosto 2011, a trasmettere la documentazione utile per procedere all’istruttoria.

Secondo quanto ancora esposto nel ricorso, l’ufficiale ha provveduto a tale incombente il 14 settembre 2011 e ha poi integrato la documentazione trasmessa il 31 ottobre 2011, evidenziando di essere stato nominato ufficiale inquirente il 25 maggio 2011, e fino al mese di ottobre 2011, nell’ambito di un procedimento disciplinare relativo a un altro militare, e di essere inoltre componente, quale ufficiale superiore, della Commissione del personale del III Centro di mobilitazione della Croce Rossa dal 16 agosto 2011.

L’attività del ricorrente nello svolgimento di entrambi tali incarichi è stata giudicata “eccellente” nella relazione informativa del Comandante del III Centro di mobilitazione del 1° marzo 2012.

Il 14 marzo 2012 il Delegato al personale del III Centro di mobilitazione ha poi espresso, nei confronti del medesimo militare, il giudizio di “prescelto”, ai fini dell’avanzamento nell’ambito del quadro per il 2009.

L’ufficiale ha tuttavia appreso il 26 novembre 2014, a seguito della notifica della nota del III Centro di mobilitazione del 17 novembre 2014, di essere stato valutato conclusivamente come “non prescelto” dalla Commissione centrale del personale militare della Croce Rossa, in quanto: (i) non risultava lo svolgimento, da parte del candidato, di un periodo di servizio, nel grado, di almeno quindici giorni senza soluzione di continuità, come richiesto dalla direttiva prot. n. CRI/CC/0058728 del 31 agosto 2011 del Commissario straordinario della C.R.I. pro tempore ;
(ii) i richiami effettuati per periodi inferiori a quindici giorni non facevano emergere “ quegli elementi atti a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore ”, secondo quanto richiesto dall’articolo 1688 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Avverso l’esito negativo del giudizio di avanzamento, il tenente colonnello -OMISSIS- ha dedotto la violazione del predetto articolo 1688 cod. ord. mil., dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, dell’articolo 29 del d.P.R. n. 380 del 2001 e della direttiva della C.R.I. del 31 agosto 2011, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà.

Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato che, in base alla richiamata direttiva del 31 agosto 2011, il personale militare della C.R.I., per poter essere proposto per l’avanzamento al grado superiore, deve aver prestato, per ogni grado, un periodo di servizio di almeno quindici giorni senza soluzione di continuità. La medesima direttiva, secondo quanto ancora allegato dal ricorrente, ha inoltre stabilito che per il personale militare in congedo, inserito nelle Commissione del Corpo e per il Responsabile NAAPRO, per il raggiungimento dei quindici giorni viene preso in considerazione anche il servizio prestato saltuariamente a titolo volontario, valutando la relazione del Comandante del Centro competente.

La direttiva del Presidente nazionale della C.R.I. prot. n. 73287 del 12 dicembre 2013 ha poi precisato che, in caso di richiamo per un periodo inferiore a quindici giorni, i candidati vengono presi in considerazione qualora dalla documentazione matricolare emergano elementi tali da dimostrare il possesso di tutti i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore.

Alla luce del quadro delineato dalle suddette direttive, il ricorrente, secondo quanto dal medesimo allegato, sarebbe stato in possesso dei requisiti per l’avanzamento, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione centrale, avendo svolto, nel grado di tenente colonnello, un periodo di richiamo di sedici giorni senza soluzione di continuità dall’11 giugno 2012 fino al 26 giugno 2012;
richiamo debitamente riportato nello stato di servizio dell’ufficiale.

Peraltro, anche a non voler prendere in considerazione il predetto periodo di servizio, in ogni caso il ricorrente avrebbe meritato la promozione al grado superiore, applicando i criteri stabiliti dalla direttiva del 12 dicembre 2013, e quindi valutando i periodi di richiamo di durata inferiore a quindici giorni, i quali, cumulati tra loro, corrisponderebbero ad almeno trentuno giorni di servizio. La valutazione di tali richiami e della complessiva attività svolta dal ricorrente – quale risultante, tra l’altro, anche dalla relazione del Comandante sugli incarichi svolti – avrebbe infatti dovuto condurre a un diverso esito.

Conseguentemente, si darebbero due alternative: o la Commissione non ha preso in considerazione tutti gli elementi vantati dal ricorrente, e allora il relativo giudizio sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria ed erronea motivazione;
oppure la Commissione ha valutato tali elementi in modo erroneo e illogico, violando le direttive del 2011 e del 2013, e anche in questo caso il giudizio si rivelerebbe illegittimo per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e violazione di legge.

Emergerebbe, infine, la contraddittorietà del giudizio della Commissione centrale rispetto alle valutazioni favorevoli rese dal Delegato al personale e dalla Commissione del personale del III Centro di mobilitazione, posto che, per disattendere tali valutazioni, la Commissione centrale avrebbe dovuto fornire una specifica motivazione, che nella specie sarebbe mancata.

4. L’Avvocatura generale dello Stato si è costituita in giudizio per la Croce Rossa Italiana e per il Ministero della difesa.

5. In esito all’udienza pubblica del 3 giugno 2020, questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. 6108 del 2020, con la quale ha disposto di “ acquisire dall’Amministrazione intimata dettagliati chiarimenti, unitamente al deposito della relativa documentazione, sulla vicenda in esame, anche con riferimento al procedimento di valutazione, alla mancata emersione di elementi atti a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore e all’omessa considerazione del periodo continuativo in servizio prestato dall’11 giugno 2012 sino al del 26 giugno 2012 ”.

6. L’ordine istruttorio, rimasto inizialmente inadempiuto, è stato reiterato con l’ordinanza n. 4047 del 6 aprile 2021, alla quale è seguito il deposito di apposite relazioni da parte della Croce Rossa Italiana e dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.

7. In prossimità dell’udienza pubblica, la sola parte ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria.

8. All’udienza pubblica fissata la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

9. Va preliminarmente rigettata l’eccezione sollevata dalla difesa di parte ricorrente, la quale ha sostenuto che la relazione depositata dalla Croce Rossa Italiana avrebbe indebitamente integrato ex post le motivazioni del giudizio impugnato.

L’Amministrazione si è, infatti, limitata a illustrare lo svolgimento dell’ iter procedimentale, allegando la relativa documentazione e fornendo risposta alla specifica richiesta di chiarimenti contenuta nelle richiamate ordinanze di questa Sezione.

10. Nel merito, il ricorso è infondato, per le ragioni che si espongono di seguito.

11. Sotto un primo profilo, il ricorrente allega l’erroneità del giudizio della Commissione centrale laddove vi si afferma che l’ufficiale non sarebbe stato in possesso del requisito dello svolgimento, nel grado, di un periodo di richiamo di almeno quindici giorni.

Come detto, secondo la parte, la Commissione avrebbe illegittimamente omesso di considerare il periodo di richiamo di sedici giorni svolto nel 2012.

11.1. Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che l’avanzamento al quale ha partecipato il ricorrente è riferito all’anno 2009. L’ufficiale, promosso al grado di tenente colonnello con decorrenza dal 24 luglio 2006, aveva infatti maturato il requisito della permanenza nel grado di almeno tre anni (articolo 1685, comma 3, n. 3, cod. ord. mil.).

Conseguentemente, l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto prendere in considerazione, ai fini della promozione, soltanto l’attività svolta entro il triennio 2006-2009, oggetto di osservazione, mentre non avrebbe potuto basarsi su elementi maturati successivamente.

Da ciò la conclusione che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il periodo di richiamo di sedici giorni svolto nell’anno 2012 non avrebbe potuto essere preso in considerazione ai fini del giudizio di avanzamento del 2009.

Il ricorrente è stato peraltro reso edotto del fatto che tale modus operandi , da ritenere rispettoso del quadro normativo vigente, fosse effettivamente seguito dall’Amministrazione. E infatti, nel riscontrare, con nota del 26 gennaio 2015, l’istanza di autotutela presentata dall’ufficiale con nota del 2 dicembre 2014, l’Amministrazione ha bensì affermato l’insussistenza dei presupposti per riesaminare la pratica di avanzamento, ma ha anche rappresentato all’interessato la possibilità di essere rivalutato “ per l’eventuale avanzamento al grado superiore con il quadro di avanzamento 2011, anno durante il quale ha effettuato un periodo di richiamo superiore ad un mese, così come previsto dall’art. 1694 del d.lgs. 66/2010 ” (v. doc. 6 allegato alla relazione depositata in giudizio dalla C.R.I. il 28 aprile 2021).

11.2. Non convince, il senso contrario, la tesi prospettata dal ricorrente, il quale sostiene che l’intervallo temporale da prendere in considerazione ai fini dell’avanzamento sarebbe stabilito nella misura minima di tre anni, ma ciò non farebbe venir meno l’obbligo per l’Amministrazione di valutare tutto il periodo di servizio maturato, anche eccedente il triennio, fino alla data dell’esame dei titoli per l’avanzamento.

Al riguardo, può concordarsi con la parte nel ritenere che, posto che per l’avanzamento al grado di colonnello è necessaria una permanenza minima nel grado di tenente colonnello di tre anni, non vi è alcuna preclusione per la valutazione dei periodi di servizio e dei titoli maturati successivamente al predetto triennio. L’articolo 1688, comma 1, cod. ord. mil. si limita, infatti, a prevedere che “ I requisiti richiesti per l’avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell’ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall’interessato ”.

La valutazione di tali servizi e titoli ulteriori può però avvenire soltanto laddove i predetti elementi siano maturati entro il periodo al quale è ancorato il quadro di avanzamento.

Non può invece darsi rilievo alla data in cui viene espresso il giudizio della Commissione centrale, trattandosi di un riferimento temporale necessariamente successivo al predetto periodo e, inoltre, del tutto aleatorio, per cui la considerazione anche dei titoli e del servizio maturati fino a tale data potrebbe condurre a esiti arbitrari e irragionevoli.

11.3. Da ciò il rigetto della censura ora scrutinata.

12. Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che, anche a non voler considerare il richiamo di sedici giorni di servizio continuativo del 2012, l’ufficiale avrebbe meritato comunque la promozione al grado superiore sulla base dei servizi frazionari prestati e dei titoli posseduti.

12.1. Al riguardo, deve tuttavia ricordarsi che il giudizio reso dalla Commissioni centrale ai fini dell’avanzamento costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è censurabile se non per manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Occorre poi tenere conto della circostanza che, ai sensi dell’articolo 1681 cod. ord. mil., “ Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana può conseguire l’avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura ” (comma 1) e che “ L’idoneità a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l’avanzamento al grado superiore ” (comma 2). Coerentemente con tali previsioni, l’avanzamento a scelta “ È concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ” (articolo 1684, comma 3, secondo periodo). Deve, inoltre, rimarcarsi che il grado di colonnello, al quale il ricorrente aspira, costituisce il grado massimo al quale possono essere promossi i commissari della Croce Rossa (cfr. articolo 1685, comma 1, lett. c) , cod. ord. mil.).

Tali elementi inducono concordemente a ritenere che la promozione al grado di colonnello richieda, ancor più di quelle relative ai gradi inferiori, il possesso di un complesso di attitudini e caratteristiche da accertare in modo particolarmente rigoroso e che, inoltre, la discrezionalità tecnica della Commissione nell’apprezzamento di tali elementi sia particolarmente ampia.

12.2. Nel caso oggetto di controversia, la Commissione centrale, come sopra detto, ha ritenuto che i servizi prestati dal militare non facessero emergere, nel loro complesso, gli elementi atti a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per adempiere alle funzioni del grado superiore.

Il suddetto giudizio non risulta scalfito dalle contrarie argomentazioni del ricorrente, il quale si è limitato a contrapporre a quella della Commissione una propria diversa valutazione, peraltro basata prevalentemente su incarichi assunti nel 2011 (ossia l’incarico di ufficiale inquirente in un procedimento disciplinare e l’incarico di componente, quale ufficiale superiore, della Commissione del personale del III Centro di mobilitazione della Croce Rossa), come tali estranei al periodo oggetto di valutazione, secondo quanto sopra illustrato.

12.3. Non emerge, inoltre, il dedotto profilo di contraddittorietà del giudizio della Commissione centrale rispetto alle valutazioni favorevoli rese sul conto del ricorrente dal Delegato al personale e dalla Commissione del personale del III Centro di mobilitazione, atteso che anche i suddetti giudizi fanno ampiamente riferimento agli incarichi svolti dal ricorrente nel 2011 e alla relazione del Comandante del 1° marzo 2012 circa il servizio prestato nelle Commissioni del Corpo e, conseguentemente, non avrebbero potuto essere presi in considerazione, in parte qua , ai fini dell’espressione del giudizio della Commissione centrale.

12.4. La doglianza va, perciò, rigettata.

13. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.

14. La natura della controversia e l’andamento del giudizio sorreggono, tuttavia, la compensazione delle spese processuali tra le parti.

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