TAR Venezia, sez. I, sentenza 2020-07-31, n. 202000708
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Pubblicato il 31/07/2020
N. 00708/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C B in Mirano, via Giudecca, 14, e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, Direzione Generale per il personale militare, in persona del Direttore
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia, con domicilio in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti con cui l'Amministrazione ha giudicato il ricorrente non idoneo per il conferimento della qualifica di luogotenente relativamente alle aliquote di avanzamento anni 2007 - 2008 e 2012;
di ogni atto antecedente, presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 17 giugno 2020 il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il signor -OMISSIS-, Primo Maresciallo dell’Esercito, in servizio presso il -OMISSIS-, ha impugnato i provvedimenti del 3 luglio 2014 con cui l'Amministrazione ha giudicato il ricorrente non idoneo per il conferimento della qualifica di luogotenente relativamente alle aliquote di avanzamento anni 2007 - 2008 e 2012, in base alle seguenti motivazioni:
- verbale n.-OMISSIS- (aliquota 2007) del 3 luglio 2014: “ Esaminata e valutata la documentazione caratteristica e matricolare dell’intera vita professionale del Sottoufficiale, è emerso che lo stesso ha manifestato comportamenti -OMISSIS-della Forza Armata. In particolare, nel grado rivestito, è in corso una vicenda penale, con conseguenze, che per la gravità dei fatti a lui imputati, lo fanno ritenere non in possesso dei requisiti etico-professionali necessari per il conseguimento della qualifica di Luogotenente. Pertanto, per la condotta tenuta, che risulta lesiva dei principi di rettitudine propri di un militare, la Commissione lo giudica non idoneo per il conferimento della qualifica di Luogotenente ”;
- verbale n. -OMISSIS- (aliquota 2008) del 3 luglio 2014: “ L’approfondito esame e valutazion3e del percorso professionale del Sottufficiale, effettuato sulla base della documentazione caratteristica e matricolare, ha evidenziato comportamenti non sempre pienamente soddisfacenti e un profilo di qualità etico-professionali non sempre ineccepibili. Peraltro, la gravità dei fatti a lui imputati in sede di procedimento penale in cui è incorso e le relative conseguenze disciplinari, lesivi dei principi di rettitudine e del grado rivestito, lo fanno ritenere non in possesso dei requisiti minimi necessari per il conseguimento della qualifica di Luogotenente. Pertanto, per la condotta tenuta, che risulta censurabile sia per carenza delle qualità morali sia per scarso senso di responsabilità e lealtà nei riguardi della Forza Armata, la Commissione lo giudica non idoneo per il conferimento della qualifica di Luogotenente ”;
- verbale n.-OMISSIS- (aliquota 2012) del 3 luglio 2014: “ Esaminata e valutata la documentazione caratteristica e matricolare dell’intera vita professionale del Sottufficiale, è emerso che lo stesso ha manifestato comportamenti censurabili sia per le carenze di qualità morali sia per lo scarso senso di responsabilità e lealtà nei confronti della Forza Armata. In particolare, nel grado rivestito, è incorso in una vicenda penale, -OMISSIS-, che per la gravità dei fatti a lui imputati, lo fanno ritenere non in possesso dei requisiti etico-professionali necessari per il conseguimento della qualifica di Luogotenente. Pertanto, per la condotta tenuta, che risulta lesiva dei principi di rettitudine propri di un militare, la Commissione lo giudica non idoneo per il conferimento della qualifica di Luogotenente ”.
2. Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha proposto due motivi di censura:
I) Violazione di legge: violazione del combinato disposto dell’art. 6 bis , comma 2, e 6 ter , comma 1, d.lgs. n. 196 del 12 maggio 1995, violazione dell’art. 35, legge n. 212 del 10 maggio 1983, violazione dell’art. 9 d.m. n. 603 del 16 settembre 1993;eccesso di potere per errore nei presupposti, manifesta illogicità.
Con tale motivo il ricorrente censura le valutazioni di non idoneità per il conferimento della qualifica di luogotenente relativamente alle aliquote di avanzamento dei soli anni 2007 e 2008 – non in relazione all’aliquota di avanzamento dell’anno 2012 - in quanto in base alla disciplina temporalmente applicabile (art. 33, comma 1, della legge 212 del 1983 e all’art. 9, comma 1, del d.m. 603 del 1996), la Commissione avrebbe dovuto concludere la valutazione nel termine di 210 giorni “ sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun sottoufficiale ”;mentre l’Amministrazione resistente ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sul procedimento penale riguardante fatti accaduti (18 luglio 2009) successivamente ai periodi oggetto di valutazione.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1032 e 1056 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010;eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità in quanto la Commissione, anche a fronte del precedente penale citato, avrebbe dovuto considerare come prevalente la carriera eccellente del ricorrente.
3. Costituitosi in giudizio il Ministero della Difesa ha contestato nel merito i motivi dedotti dal ricorrente rilevando in particolare la natura ampiamente discrezionale della valutazione della Commissione e la necessità di considerare non solo il corretto svolgimento delle mansioni assegnate, ma altresì il possesso dei “ necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura per bene esercitare le funzioni cui aspira ”.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS-il Collegio ha accolto la domanda cautelare di sospensione proposta dal ricorrente in ragione del fatto che: “ i provvedimenti impugnati appaiono viziati da una carente considerazione della documentazione caratteristica e matricolare dell’intera carriera professionale del ricorrente, carenza viepiù aggravata dal fatto che negli atti impugnati relativi alla valutazione effettuata per gli anni 2007/2008 assume rilievo preminente una vicenda penale riferibile a fatti commessi in data successiva al periodo di valutazione medesimo (cfr. sentenza di patteggiamento del Tribunale di Udine n. -OMISSIS-, in cui la data di commissione dei fatti è il 18 luglio 2009) ”.
5. Successivamente le parti non hanno depositato memorie e documenti e all’udienza del 17 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In relazione alle valutazioni relative alle aliquote di avanzamento degli anni 2007 - 2008, entrambi i motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
Per quanto oggetto amplissima discrezionalità tecnica, il giudizio espresso dalla Commissione in relazione agli anni 2007 e 2008 risulta manifestamente disallineato rispetto al foglio matricolare e alla documentazione caratteristica, prodotte dal ricorrente e non contestate dall’Amministrazione, che rappresentano uno stato di servizio indubbiamente positivo e dalle quali, almeno sino al 2009, non risulta alcun elemento idoneo ad indurre la Commissione ad affermare che “ lo stesso ha manifestato comportamenti -OMISSIS-della Forza Armata ”.
Invero dalla motivazione dei provvedimenti impugnati emerge chiaramente che il giudizio di non idoneità è fondato essenzialmente sulla condotta del ricorrente, -OMISSIS-, del 18 luglio 2009 – quindi successiva al periodo oggetto di valutazione - -OMISSIS-, che ha portato alla sentenza di patteggiamento del Tribunale di Udine n. -OMISSIS- e successivamente oggetto dell’ordinanza di riabilitazione del Tribunale di Trieste n.-OMISSIS-.
Sul punto va rilevato che, come ribadito da giurisprudenza costante, il giudizio valutativo di idoneità riguarda tutto “ il complesso di qualità manifestate dall’ufficiale (sia pure riferite a “indicatori” tipizzati) nel corso dell’intera carriera ” (Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1446) e “ La Commissione di avanzamento deve tener conto di tutti i fatti commessi dall'ufficiale, accertati in sede penale e disciplinare quale che sia la formula utilizzata (condanna, proscioglimento, assoluzione) e la data della pronuncia, purché riferibili agli anni di scrutinio ed elencati nello stato matricolare ” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3292. Conformi ex multis : Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3551).
In definitiva il giudizio della Commissione risulta viziato in quanto basato non su una valutazione complessiva dello stato matricolare del ricorrente in relazione al periodo di riferimento, bensì in modo pressoché esclusivo su di una unica condotta successiva, per la quale il ricorrente è stato peraltro riabilitato poco dopo la sentenza di patteggiamento.
Ne discende, per quanto precede, l’accoglimento del ricorso nella parte relativa all’impugnazione dei verbali n.-OMISSIS- (aliquota 2007) e n. -OMISSIS- (aliquota 2008) del 3 luglio 2014.
7. Con riguardo invece alla valutazione con cui la Commissione ha giudicato il ricorrente non idoneo per il conferimento della qualifica di luogotenente in relazione alle aliquote di avanzamento dell’anno 2012 – quindi successivamente alla commissione dei fatti accertati in sede penale – le censure dedotte con il ricorso non sono fondate.
Come evidenziato nel richiamato verbale n.-OMISSIS- del 3 luglio 2014 la gravità dei fatti imputati al ricorrente, -OMISSIS-, hanno indotto la Commissione a ritenere che – nonostante la riabilitazione – fosse ravvisabile il possesso dei requisiti etico-professionali necessari per il conseguimento della qualifica di luogotenente in relazione a comportamenti censurabili sia per le carenze di qualità morali sia per lo scarso senso di responsabilità e lealtà dimostrato nei confronti della Forza Armata.
Una tale motivazione, in relazione ai presupposti di fatto risultanti dagli atti del ricorso, è da ritenersi congrua, adeguata e tutt’altro che irragionevole.
8. In ragione del parziale accoglimento del ricorso e per la peculiarità della fattispecie le spese devono essere compensate.