TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-05-28, n. 201805973

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-05-28, n. 201805973
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201805973
Data del deposito : 28 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2018

N. 05973/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03821/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3821 del 2014, proposto da F G, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, n. 47;



contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;



per l'annullamento

della nota protocollata DGPROF 0001053 del 13 gennaio 2014 con cui il Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione dell’Ordinamento del SSN – D.G. delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Sanitarie ricevuta il 21 gennaio 2014 ha comunicato il diniego dell’istanza di riconoscimento dell’equivalenza dell’attestato di specializzazione di igienista dentale al titolo universitario di igienista dentale; della nota protocollata HI.2013.0035528 del 23 dicembre 2013 della Regione Lombardia – Salute allegata alla nota del Ministero della Salute nella parte in cui si legge che “gli attestati di igienista dentale in questione, rilasciati dalla Scuola Superiore di specializzazione per le professioni sanitarie di Bergamo fanno riferimento ad un percorso formativo non riconosciuto dalla Regione Lombardia;

della nota prot. DGPROF/VI/1.5.h.a.3/2013 del 1° settembre 2013 avente ad oggetto “Equivalenza Area Tecnico sanitaria. Attuazione del DPCM 26.7.2011 che recepisce l’accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2 della legge n. 42/1999”;

del verbale della seduta del 6 giugno 2013 della Conferenza di Servizi DPCM 26 luglio 2011 equivalenza dei diplomi e attestati (comma 2, art. 4 della L. n. 42/1999) nella parte in cui si dichiara non valutabile l’istanza presentata da parte ricorrente, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

e per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente in possesso dell’attestato di specializzazione di Igienista Dentale conseguito presso un ente accreditato della Regione Lombardia ad ottenere l’equivalenza di tale attestato al titolo universitario di Igienista Dentale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

1.Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 22 marzo 2014 e depositato il successivo 24 marzo, il ricorrente espone di avere conseguito in data 12 giugno 1993 l’attestato di specializzazione abilitante di Igienista Dentale conseguito presso la Scuola Superiore di Specializzazione per le Professioni Sanitarie in Bergamo e di averne richiesto il riconoscimento dell’equivalenza alla luce dell’apposito avviso della Regione Lombardia del 31 gennaio 2012.

Riceveva tuttavia le note in epigrafe indicate con cui il Ministero della Salute specificava che non era possibile riconoscere il titolo “essendo il predetto attestato di corso libero di formazione professionale non riconducibile all’abilitazione dell’esercizio professionale della professione di Igienista dentale” e che quindi perciò “non può essere preso in considerazione ai fini del riconoscimento dell’equivalenza ex comma 2, dell’art. 4 della legge n,. 42/1999”.

2. Premesso che la Scuola di Specializzazione in Bergamo è un ente riconosciuto e accreditato dal Ministero della Salute avverso i provvedimenti sopra citati deduce: 1a) Violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, per ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione di fatti, contraddittorietà dell’azione amministrativa e manifesta irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa; 1b) sull’illogica motivazione della delibera impugnata, sul legittimo affidamento del ricorrente, sulla disparità del trattamento; 2) violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di certezza giuridica, disparità di trattamento.

Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

3. Alla Camera di Consiglio 30 aprile 2014 l’istanza cautelare è stata respinta.

4. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio contestando tutta la ricostruzione giuridica effettuata da parte ricorrente, oltre che le doglianze proposte ed ha dunque rassegnato conclusioni del tutto opposte a quelle di parte ricorrente.

5. Previo

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