TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-10-28, n. 201912363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-10-28, n. 201912363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201912363
Data del deposito : 28 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2019

N. 12363/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07315/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7315 del 2019, proposto da
A R I, M T D C, M S M S, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica D'Innocenzo, F H, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica D'Innocenzo in Roma, via Federico Cesi 72;

contro

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca non costituito in giudizio;

per l'annullamento

ricorso per la corretta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della corte d'appello di roma sezione lavoro n. 641/2014

1) Dichiarare la non corretta e parziale esecuzione della sentenza Corte App. Lav. Roma n. 641/2014 e, conseguentemente, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di darvi corretta e completa ottemperanza nei termini sopra esposti, ovvero procedere:

- nei confronti di tutte le ricorrenti alla corresponsione (o restituzione) delle somme trattenute a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore, oltre interessi legali;

- nei confronti di tutte le ricorrenti, alla corresponsione degli interessi legali maturati sugli arretrati già corrisposti in esecuzione della sentenza, dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;

- nei confronti della sola ricorrente Anna Rita IEZZI, in aggiunta a quanto sopra, anche alla corresponsione delle somme non corrisposte per l'importo pari alla soppressa I.I.S. per il periodo dall'1.1.2006 al 29.11.2007, al lordo delle trattenute previdenziali a carico lavoratore e oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;

2) Assegnare termine perentorio per l'esecuzione della predetta sentenza.

3) Nominare il Commissario ad acta disponendo che lo stesso si sostituisca alla P.A. in caso di ulteriore inadempienza, per tutte le necessarie occorrenze.

4) Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali 15% e rimborso del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Federica D'Innocenzo, antistatario.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello di Roma sezione Lavoro n. 641/2014, allegando un inesatto adempimento da parte dell’amministrazione alla stessa.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazione in relazione al corretto pagamento delle somme disposte nella sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.

La sentenza in questione, nel dispositivo, prevede il diritto degli appellanti a percepire l’intera retribuzione, ivi compresa la parte corrispondente alla soppressa I.I.S., anche per il periodo di prestazione del servizio all’estero, a partire dall’entrata in vigore del contratto collettivo del comparto scuola del 29.11.2007. Per l’effetto, ha condannato il Ministero resistente a pagare agli appellanti, a partire dalla data indicata, le somme non corrisposte per l’importo pari alla soppressa IIS, con compensazione delle spese di lite.

Per quanto concerne gli interessi legali, gli stessi derivano dalla legge, con la conseguenza spettanza degli interessi nella misura legale con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al giudice del lavoro.

Sul merito della pretesa occorre richiamare quanto già evidenziato con il precedente conforme n. 10920 del 2018 reso da codesto Tar. L’amministrazione non risulta aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale nei termini che precedono, sicché sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 120 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.

In considerazione della complessità del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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