TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-05-15, n. 201300807

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-05-15, n. 201300807
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201300807
Data del deposito : 15 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00496/2012 REG.RIC.

N. 00807/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00496/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fimea Capital Invest s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F D M, con domicilio eletto presso l’avv. F D M in Firenze, via dell'Oriuolo, n. 20;



contro

Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi, n. 38;
Regione Toscana;



per l'annullamento

(con il ricorso introduttivo):

- del provvedimento del Comune di Pietrasanta, a firma del funzionario delegato, prot. n. 1793 del 19.01.2012, recante diniego di condono edilizio;

- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui la nota del comune di Pietrasanta prot. n. 40002 del 13.12.2011, di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90;

- in quanto occorra, la circolare della Regione Toscana approvata con delibera della giunta regionale n. 1158 del 15.11.2004.

(con i motivi aggiunti depositati il 27 luglio 2012):

- dell'ordinanza del Comune di Pietrasanta, a firma del funzionario delegato, n. 45 del 07.05.2012, recante ingiunzione di demolizione, trasmessa con nota prot. n.15261 (id. 787101 del 09.05.2012); - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui:

- la nota dell'AUSL n. 12 di Viareggio prot. n. 23913 del 12.07.2007;

- la nota dell'AUSL n. 12 di Viareggio prot. n. 405092 del 14.08.2007;

- la nota id. 721016 del 18.06.2011 della U.O.S.U.I.;

- la nota prot. int. n. 43 (id. 760593) del 04.01.2012 del comando di Polizia Municipale di Pietrasanta - sez. Polizia Giudiziaria edilizia ed ambiente;

- il verbale n. 1/2012;

- la nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 2858 (id. 764746) del 27.01.2012, di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;.

- la nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 7846 (id. 773873) del 12.03.2012, di archiviazione del procedimento;

- la nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 7904 (id. 773896) del 12.03.2012, di comunicazione di avvio del provvedimento;

- la nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 7546 del 12.03.2012 (indicata, forse per errore, nell'ordinanza n. 45 del 07.05.2012);

- in quanto occorra, le norme del p.r.g.c. del Comune di Pietrasanta;

- in quanto occorra, le norme della variante al p.r.g.c. n. 65 "centro storico" del Comune di Pietrasanta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pietrasanta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il dott. R G e uditi per le parti i difensori F F delegato da F D M e M G delegata da M O;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - In data 10 dicembre 2004 la Fimea Consulting s.r.l. presentava al Comune di Pietrasanta domanda di condono edilizio ex art. 32 decreto-legge n. 269 del 2003 per opere realizzate, senza i necessari titoli edilizi e ultimate il 10 gennaio 2003. Il Comune di Pietrasanta, con nota prot. n. 4002 del 13 dicembre 2011, comunicava le ragioni ostative all’accoglimento della domanda di condono; seguiva la nota di replica della Fimea Capital Invest s.p.a. (subentrata nella proprietà dell’immobile alla Fimea Consulting s.r.l.) in data 22 dicembre 2011; l’Amministrazione quindi respingeva la domanda di condono con il provvedimento prot. n. 1793 del 19 gennaio 2012.

2 - Avverso il provvedimento di diniego e gli atti presupposti insorge la Fimea Capital Invest s.p.a., formulando nei confronti degli atti gravati le seguenti censure:

- “Violazione dell’art. 10-bis della legge 241/90; Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione”, sul rilievo che il provvedimento finale è fondato su profili che non erano stati rappresentanti nella comunicazione dei motivi ostativi, così che sugli stessi non è stato possibile il contraddittorio procedimentale;

- “Violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003; Violazione dell’art. 5 della L.R. n. 53/2004; Violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, errore e travisamento dei fatti, sviamento”, evidenziando che sulla domanda di condono, prima della pronuncia negativa del Comune, si era formato il silenzio-assenso previsto dalla normativa statale ed anche regionale (risultando quindi illegittima e dovendo quindi essere annullata anche la circolare della Giunta regionale della Toscana n. 1158 del 2004, che sostiene una diversa tesi);

- “Violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003; Violazione dell’art. 5 della L.R. 53/2004; Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione”: si evidenzia come l’Amministrazione abbia fatto riferimento esclusivamente alla istanza di sanatoria relativa alla chiusura della pompeiana (com’è evidente al richiamo alla d.i.a. n. 2203 del 2004 concernente la realizzazione di piscina nei cui allegati era rappresentata la pompeiana ma non il resto del fabbricato), mentre niente dice sugli altri interventi, come indicati nella relazione tecnica allegata all’istanza di condono;

- “Violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003; Violazione dell’art. 5 della L.R. 53/2004; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e contraddittorietà”: parte ricorrente evidenzia che il diniego è incomprensibile, poiché nella comunicazione dei motivi ostativi sembra farsi riferimento ad un problema di termine di ultimazione dei lavori, mentre di ciò non c’è traccia nel provvedimento finale, ove si fa riferimento ai contenuti della d.i.a. n. 2203 del 2004;

- “Violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003; Violazione dell’art. 5 della L.R. 53/2004; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e contraddittorietà, errore e travisamento dei fatti, illogicità assoluta”: parte ricorrente muove una articolata censura alla motivazione contenuta nel provvedimento di rigetto gravato, contestando i vari richiami in esso contenuto alle denuncie inizio attività presentate comunque per la realizzazione di altri e diversi interventi edilizi;

- “Violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003; Violazione dell’art. 5 della L.R. 53/2004; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e contraddittorietà, errore e travisamento dei fatti, illogicità assoluta”: la ricorrente produce documentazione relativa ai lavori di chiusura della pompeiana, la quale dimostra che quei lavori furono realizzati prima del 31 marzo 2003, termine legale previsto dalla normativa sul condono;

- “Violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003; Violazione dell’art. 5 della L.R. 53/2004; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità e contraddittorietà, errore e travisamento dei fatti”: gli atti gravati sono privi di motivazione con riferimento alle opere diverse dalla chiusura della pompeiana; comunque anche quei diversi lavori sono stati realizzati entro il termine legale, come da documentazione versata in atti.

3 - Il Comune di Pietrasanta si è costituto in giudizio per resistere al ricorso.

4 - Il Comune di Pietrasanta ha quindi adottato l’ordinanza n. 45 del 7 maggio 2012 la quale, richiamando una serie di atti istruttori, ordina una pluralità di interventi di ripristino, tra cui la demolizione “delle opere oggetto di istanza di condono edilizio quali in particolare: Realizzazione di addizione funzionale mediante la chiusura della pompeiana, modifiche interne e locale tecnico”.

5 - L’ordinanza di demolizione viene gravata dalla Fimea Capital Invest s.p.a. con motivi aggiunti depositati in data 27 luglio 2012, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:

- “Violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto ed erroneità della motivazione, violazione del giusto procedimento”: l’ordinanza n. 45 del 2012 è stata preceduta da comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. n. 7904 del 12.3.2012), cui la società ricorrente ha risposto con lettera del 30 marzo 2012 con vari allegati, cui l’Amministrazione ha fatto seguire una presa d’atto meramente di stile circa la presentazione della memoria partecipativa;

- “Illegittimità derivata; Eccesso di potere per difetto del presupposto”: l’accoglimento del ricorso principale avverso il diniego di condono comporterà, in via derivata, anche l’illegittimità della gravata ordinanza;

- “Violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/90; Violazione dei principi generali dell’attività amministrativa; Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione”: viene contestato il fatto che l’Amministrazione non abbia proceduto ad esaminare ed accogliere la domanda di annullamento in

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