TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-01-14, n. 201500183

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2015-01-14, n. 201500183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500183
Data del deposito : 14 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01069/2011 REG.RIC.

N. 00183/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01069/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall’Avv. F P, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S. Brigida, n. 39;

contro

UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO - PREFETTURA DI CASERTA e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui Sede in Napoli, alla Via A. Diaz n.11 domiciliano per legge;

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto prot. n.12468/6D/Area 1 Bis del 25.11.2009, notificato in data 27.11.2010, emanato dal Prefetto della Provincia di Caserta, con il quale è stato imposto al ricorrente il divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 del T.U.L.P.S.;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 13.7.2011 e depositati il 29.9.2011:

- del decreto prot. n. 4748/16/Area 1 Bis dell’1.4.2011 del Prefetto della Provincia di Caserta, con il quale, in conseguenza del già impugnato decreto prot. n. 12468/6D/Area 1 bis del 25.11.2009 di divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente, è stata respinta l’istanza presentata dal Presidente Nazionale dell’E.N.P.A., tesa ad ottenere il rinnovo del decreto di guardia giurata volontaria zoofila;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

- quanto ai motivi aggiunti, notificati il 9.3.2012 e depositati 12.4.2012:

- delle determinazioni della Prefettura U.T.G. di Caserta di cui alla nota prot. n. 13740/6D/Area 1 Bis del 23.12.2011, pervenuta il 9.1.2012, con le quali è stato confermato il divieto di detenzione armi e munizioni già disposto con decreto prefettizio prot. n. 12468/6D/Area 1 Bis del 25.11.09 e respinta la richiesta di rilascio di pistola per difesa personale;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali tra i quali, precipuamente, il parere del Coordinamento forze di polizia di cui alla riunione tecnica del 6.12.2011 ed il parere del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti in epigrafe;

Vista l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 4 dicembre 2014 il cons. dr. Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo in esame - notificato il 26.1.2011 e depositato il 24.2.2011 - C M - da circa dieci anni agente volontario dell’E.n.p.a. - Ente nazionale protezione animali e da anni detentore legalmente di diverse armi, regolarmente dichiarate - impugnava, innanzi a questo Tribunale, il decreto prot. n.12468/6D/Area 1 Bis del 25.11.2009, notificato in data 27.11.2010, con cui il Prefetto della Provincia di Caserta, visti gli artt. 39 e 40 del T.U.L.P.S., nonché l’art. 698 cod. pen., disponeva il divieto di detenere, armi munizioni e materie esplodenti, con la contestuale presa in custodia delle armi legalmente detenute, con obbligo di cessione entro sessanta giorni, nonché l’inserimento nello S.D.I.

All’uopo, a sostegno del ricorso, l’interessato deduceva profili di violazione di legge (art. 3, L. 7.8.1990, n. 241;
art. 39 del T.U.L.P.S.) e di eccesso di potere (per violazione del giusto procedimento, carenza assoluta di motivazione, carenza di istruttoria, mancanza assoluta dei presupposti, manifesta illogicità ed irrazionalità).

Sotto un primo profilo di censura il ricorrente lamenta che l’impugnato provvedimento sarebbe totalmente privo di presupposti, nonché carente di motivazione e di adeguata istruttoria. Al riguardo, parte ricorrente rileva che, pur ammesso che, secondo la giurisprudenza richiamata in gravame, ai sensi del rubricato art. 39, il giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore sarebbe sindacabile, in quanto tale, solo sotto i profili dell’inesistenza dei presupposti e dell’illogicità e, pur avendo un tale potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza comportante l’adozione del provvedimento di divieto a detenere armi, tuttavia, l’Amministrazione, nell’evidenziare la capacità di abuso da parte del soggetto detentore, non potrebbe limitarsi a riportare mere formule di stile, per niente supportate da una congrua motivazione tale da giustificare l’adozione di un provvedimento inevitabilmente comportante sacrifici per il ricorrente. Infatti le statuizioni dell’Amministrazione dovrebbero essere il risultato di una completa e corretta ricognizione degli elementi di fatto esistenti al momento della decisione, non essendo sufficiente il mero richiamo a fatti storici che, per quanto connotati da certa gravità, si collocherebbero in momenti temporali assai remoti come, nella specie, laddove la Prefettura, nell’emanare l’impugnato provvedimento, non avrebbe svolto alcuna specifica istruttoria volta ad evidenziare la reale ed attuale situazione del ricorrente, limitandosi a richiamare, brevemente e schematicamente, una serie di fatti inidonei a fondare l’impugnato provvedimento.

Con ulteriore profilo di censura si deduce il totale ed assoluto difetto di motivazione, atteso che, nelle premesse del provvedimento si leggerebbe in maniera assolutamente telegrafica ed aprioristica che il ricorrente risulterebbe indagato, in concorso con altri, in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Chieti per reato di ricettazione, riciclaggio e simulazione di reato, ma, risultando gli addebiti inconsistenti, tanto in fatto che in diritto, il suddetto brevissimo inciso, non del tutto corretto, non potrebbe assolutamente configurarsi quale valida motivazione di un provvedimento della portata così invasiva della sfera del ricorrente, in quanto, pur risultando indagato, in concorso con altri, in un procedimento penale avviato, e non ancora concluso, la semplice presunzione di essere ritenuto responsabile di alcuni reati, non ancora accertati, non potrebbe in alcun modo giustificare la valutazione di pericolosità di un soggetto e la sua capacità di abusare delle armi, con il conseguente diritto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 del T.U.L.P.S.

In relazione, poi, all’accusa specifica di ricettazione il ricorrente avrebbe sì acquistato, in perfetta buona fede, un veicolo di illecita provenienza, ma avrebbe immediatamente provveduto, appena a conoscenza della denuncia a suo carico, a denunciare egli stesso alla Polizia Stradale di Capua l’intera vicenda di cui sarebbe stata chiaramente vittima.

Preso atto che in data 14.5.2011 gli era notificato il decreto prot. n. 4748/16/Area 1 Bis dell’1.4.2011 in epigrafe con cui il Prefetto della Provincia di Caserta, richiamando il precedente decreto prot. n. 12468/6D/Area 1 bis del 25.11.2009 di divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente - impugnato con ricorso introduttivo - respingeva l’istanza presentata dal Presidente Nazionale dell’E.N.P.A., tesa ad ottenere il rinnovo del decreto di guardia giurata volontaria zoofila e la licenza di porto di pistola a tariffa ridotta, parte ricorrente, con i primi motivi aggiunti in epigrafe impugnava anche tale decreto sopravvenuto deducendo, oltre che, in via derivata, i medesimi vizi già fatti valere quali motivi di impugnativa del ricorso introduttivo, la seguente ulteriore censura: Violazione di legge (art. 3, L.

7.8.1990 n. 241 per difetto assoluto di motivazione;
art. 39, T.U.L.P.S.) - Violazione del giusto procedimento - Eccesso di potere (per carenza di istruttoria, mancanza assoluta dei presupposti, manifesta illogicità ed irrazionalità).

Anche in tal caso l’impugnato decreto sarebbe totalmente privo di presupposti, nonché carente di motivazione e di adeguata istruttoria atteso che, pur ammesso che, nel vietare la detenzione di armi e nella valutazione della buona condotta, l’Autorità di Pubblica Sicurezza disporrebbe di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, tuttavia, esso non potrebbe prescindere da una completa istruttoria da svolgere in contraddittorio con l’interessato e dovrebbe dare conto, nella motivazione, delle ragioni per le quali le condotte contestate sarebbero ritenute idonee ad incidere sull’affidabilità nell’uso delle armi o nello svolgimento delle funzioni proprie della guardia particolare giurata, fermo restando che non potrebbero essere formulati apprezzamenti sfavorevoli in presenza di un unico episodio di non rilevante gravità. In proposito, nelle premesse del provvedimento si leggerebbe, in maniera assolutamente telegrafica ed aprioristica, che il ricorrente risulterebbe indagato, in concorso con altri, in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Chieti per reato di ricettazione, riciclaggio e simulazione di reato, tuttavia, risultando gli addebiti inconsistenti tanto in fatto che in diritto, non si comprenderebbe come tale brevissimo e non del tutto corretto inciso, potrebbe configurarsi quale valida motivazione di un provvedimento della portata così invasiva della sfera del ricorrente.

Parte ricorrente, richiamata giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale in caso di rinnovo e non di primo rilascio dell’autorizzazione la decisione presupporrebbe una discrezionalità minore nell’amministrazione intimata, e come tale il provvedimento impugnato avrebbe dovuto contenere dettagliate motivazioni in ordine alle ragioni del venir meno dei requisiti per l’ottenimento del provvedimento ampliativo, rileva che, nella specie, questo maggiore sforzo motivazionale non sembrerebbe compiuto dalla Prefettura di Caserta, risultando l’atto impugnato il frutto di un’applicazione del tutto incoerente delle norme attributive di tale potere.

Nel caso di specie la Prefettura di Caserta avrebbe fondato il rigetto de quo esclusivamente sulla base di mere presunzioni relative ad un procedimento penale non ancora concluso, senza tener conto che, pur risultando indagato, in concorso con altri in un procedimento penale avviato, e non ancora concluso, la semplice presunzione di essere ritenuto responsabile di alcuni reati non ancora accertati, non potrebbe in alcun modo giustificare la valutazione di una condotta dell’interessato tale da far desumere il rischio di abuso del titolo di polizia, con il conseguente rigetto dell’istanza tesa ad ottenere il rinnovo del decreto di guardia giurata volontaria zoofila e la licenza di porto di pistola a tariffa ridotta.

Lamenta, inoltre, che la Prefettura - U.T.G., nell’emanare l’impugnato provvedimento non avrebbe svolto alcuna specifica istruttoria volta ad evidenziare la reale ed attuale situazione del ricorrente ed, a comprova di tanto, rileva che, quale Agente dell’E.n.p.a. si sarebbe sempre particolarmente distinto, giusta documentazione allegata al ricorso introduttivo, nell’ambito delle sue funzioni (contrastando il dilagante fenomeno dei combattimenti fra cani, bracconaggio, discariche abusive), senza mai dimostrare in alcuna circostanza, sia lavorativa che strettamente personale, segni di squilibrio tali da indurre la Prefettura a ritenere il venir meno di quella “affidabilità” e “buona condotta” richiesta dalla normativa di settore e tale da decretare il rigetto de quo.

Preso atto che, a riscontro della istanza di revoca del decreto di divieto di detenzioni di armi, munizioni e materie esplodenti, e di una (nuova) richiesta di porto d’armi per difesa personale, la Prefettura - U.T.G. di Caserta emetteva le determinazioni di cui alla nota prot. n. 13740/6D/Area 1 Bis del 23.12.2011, pervenuta il 9.1.2012, con la quale era confermato il divieto di detenzione armi e munizioni già disposto con decreto prefettizio prot. n. 12468/6D/Area 1 Bis del 25.11.09 e respinta la richiesta di rilascio di porto d’armi, parte ricorrente, con i secondi i motivi aggiunti in epigrafe, impugnava anche siffatto atto deducendo, oltre che, in via derivata, i medesimi vizi già fatti valere quali motivi di impugnativa del ricorso introduttivo, la seguente ulteriore censura: Violazione di legge (art. 3, L.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi