TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-04-16, n. 202102426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-04-16, n. 202102426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102426
Data del deposito : 16 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2021

N. 02426/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02252/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2016, proposto da
P C Iato n.q. di l.r. della Farma Carmine Petrone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M S S, F V, con domicilio eletto presso lo studio F V in Napoli, via A. D'Isernia,16 c/o St. Salvi;

contro

Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Rione Sirignano n.10;
S non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Napoli e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Pozzuoli prot. n. 20873 del 24.3.16, con il quale l'ente ha dichiarato "concluso il procedimento di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i., di cui all'istanza in oggetto, con conseguente contestuale archiviazione della pratica del 23 febbraio 2015 prot. N. 8404";

- di ogni atto premesso, connesso o comunque consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota del Soprintendente prot. n. 3622 del 17.2.16, allegata al provvedimento comunale, e la precedente nota 20574 del 23.11.15 di comunicazione dei presunti motivi ostativi,

nonché per la declaratoria

del conseguente obbligo del Comune di Pozzuoli di chiudere il procedimento con un provvedimento espressione di una valutazione autonoma;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli e di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento da remoto del giorno 13 aprile 2021 il dott. Carlo Buonauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 23.2.2015, prot. 8404, il Dott. Carmine Incoronato Petrone, quale legale rappresentante della Farma Carmine Petrone s.r.l., presentava al Comune di Pozzuoli una richiesta di rilascio di permesso a costruire, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.

6.6.2001 n. 380, volta alla realizzazione di un tunnel mobile con struttura metallica e telo di P.V.C., aderente ad un preesistente capannone di stoccaggio di merci farmaceutiche;
l'intervento, secondo la relazione tecnica allegata all’istanza, constava di una struttura retrattile di dimensioni 17,50 x 6,80, altezza massima 4,40, costituita da capriate mobili scorrevoli su binari aerei sorretti da pilastrini in acciaio zincato, e coperte da telo in pvc ignifugo, ed era indispensabile al fine di garantire la continuità tra l'ambiente del magazzino e quello del mezzo di trasporto per mantenere la catena del freddo, necessaria alla corretta conservazione dei medicinali;

La Commissione per il paesaggio del Comune di Pozzuoli, nella seduta del 17.6.2015, esprimeva il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Con nota prot. 33195 del 7.7.15, il responsabile dell'Ufficio Paesaggio del Comune di Pozzuoli, trasmetteva la documentazione e le risultanze istruttorie del Comune alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Napoli, affinché si esprimesse sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

La Soprintendenza, con nota prot. 12273 del 4.8.2015, chiedeva integrazioni documentali ed istruttorie, al fine di acclarare se la struttura realizzasse un aumento volumetrico, non consentito dall’art. 16 delle norme tecniche di attuazione del Piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei;

Con nota del 13.10.2015 prot. 17022, il Comune di Pozzuoli, nella relazione redatta dal Responsabile dell’Ufficio Paesaggio, dichiarava che l’intervento si presentava smontabile ed amovibile e non apportava oggettive modificazioni alla struttura preesistente;

Con nota prot. 20574 del 23.11.2015, la Soprintendenza comunicava preavviso di parere vincolante negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed avvisava l’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990 n. 241, che avrebbe potuto presentare osservazioni nel termine di 10 giorni;

Con nota prot. 3622 del 17.2.2016, la Soprintendenza esprimeva parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

Con nota n. 54 prot. 20873 del 24.3.2016, notificata il 30.3.2016, il Comune di Pozzuoli trasmetteva il parere negativo dell’organo statale, e dichiarava concluso il procedimento di cui all’art. 146 del D.lgs. 22.1.2004 n. 42, con contestuale archiviazione della pratica del 23.2.2015 prot. 8404.

Parte ricorrente contestava la legittimità del provvedimento del 24.3.2013, in quanto limitato ad una presa d’atto del parere negativo della Soprintendenza, ed assumeva che l’Ente avrebbe dovuto emettere un proprio, autonomo provvedimento, nel quale doveva valutare, con idonea motivazione, le ragioni della non assentibilità dell’istanza.

Deduceva, altresì, che il parere dell’organo statale aveva carattere vincolante solo se reso entro il termine di 45 giorni ex art. 146 del D.lgs. 22.1.2004 n. 42, decorso il quale, degradava a mero parere obbligatorio ed obbligava il Comune ad adottare una propria, autonoma motivazione del diniego, anche discostandosi da esso.

Censurava, in ogni caso, il contenuto del provvedimento impugnato, in quanto affetto da eccesso di potere per errata rappresentazione dei presupposti di fatto, atteso che l’intervento, del quale aveva chiesto l’autorizzazione, non realizzava un aumento permanente di volume, ma assumeva carattere effimero, sia per le sue caratteristiche intrinseche che per la funzione che assolveva.

Assumeva che la struttura non comportava alcun negativo impatto paesaggistico, in quanto ripiegata, per la maggior parte del tempo, in aderenza al capannone e aperta solo in occasione dello scarico delle merci dai TIR e che il Comune non aveva adeguatamente valutato le ragioni per le quali l’intervento sarebbe in contrasto con il vincolo oggetto di tutela.

Deduceva, che, in ogni caso, l’intervento non era in contrasto con l’art. 16 del PTP, che non prevedeva un divieto assoluto di nuove volumetrie, ma riteneva ammissibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia degli impianti;
inoltre, assumeva che, prevedendo il piano limitatamente alle tre aree industriali costiere, che la cubatura consentita non poteva superare il 40% della cubatura esistente alla data di entrata in vigore del piano, l’unico limite operante era rappresentato dal 40% dell’esistente per le aree industriali costiere.

Si costituiva l'Amministrazione, che contestava la fondatezza delle censure, e ribadiva la legittimità del provvedimento adottato, in quanto conforme al parere della Soprintendenza, che assumeva carattere vincolante, e, in ogni caso, motivato per relationem. Deduceva, che, in ogni caso, il realizzando intervento comportava un aumento di volumetria e, per ciò solo, si poneva in contrasto con le previsioni del PTP dei Campi Flegrei, onde il Comune era vincolato al rigetto dell’istanza

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza straordinaria di smaltimento dell’arretratati del 13 aprile 2021.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti e per le motivazioni di seguito specificate.

Secondo quando recita, nel testo ratione temporis applicabile, l’art. 146, comma 8, del D.lgs. 22.1.2004 n. 4, il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico, ovvero alla specifica disciplina di cui all' articolo 140 , comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità.

Il potere riconosciuto all’organo statale dal citato comma 8 dell’art. 146, consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico ( cfr. ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez.

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