TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2011-10-21, n. 201104883

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2011-10-21, n. 201104883
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201104883
Data del deposito : 21 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03697/2011 REG.RIC.

N. 04883/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03697/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero n. 3697/11 R.G., proposto da:


C F, rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G. Gigante 34 presso V.Trimarchi;


contro

Comune di Caserta in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Ufficio Centrale Elettorale di Caserta, Ministero Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

P A, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio eletto presso Francesco Landolfi in Napoli, via A. Depretis,78;
G C, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Piazza e Michele Piazza, con domicilio eletto presso E.Errico Chiusolo in Napoli, Centro Direzionale-Torre Giulia Scala A;

per l'annullamento

dell’atto di proclamazione degli eletti del 26.05.2011 relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Caserta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Centrale Elettorale di Caserta, del Ministero dell’Interno di P A e di G C;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 la relazione del consigliere P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


In data 15 e 16 maggio 2011 si sono svolte le operazioni elettorali per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Caserta, competizione che si concludeva con la vittoria della coalizione di centrodestra che aveva quale candidato a sindaco il signor Pio Del Gaudio, seguita da quella di centrosinistra, guidata dal candidato alla carica di Sindaco Carlo Marino.

Con l’atto di proclamazione degli eletti un seggio di consigliere riconosciuto alla lista n. 5 denominata “Caserta più”, appartenente alla coalizione di centrodestra, veniva assegnato al candidato P A, che aveva conseguito 328 preferenze, mentre nessun seggio veniva attribuito alla lista n. 22, denominata Italia dei Valori, appartenente alla coalizione di centrosinistra, nonostante la candidata C F avesse conseguito 333 preferenze.

Nella lista n. 18, denominata Partito Socialista Italiano P.S.I., anch’esso coalizzato con il centrosinistra, veniva eletto alla carica di consigliere il candidato G C con 506 preferenze.

Avverso l’atto di proclamazione degli eletti ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la signora Clementina Ferraiuolo chiedendone l’annullamento in parte qua e la correzione dei risultati elettorali nel senso di risultare eletta alla carica di consigliere comunale di Caserta.

La ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione di 42 voti alla lista n. 22 Italia dei Valori in varie Sezioni elettorali, il riconoscimento alla lista n. 18 P.S.I. di 8 voti invece non spettanti, nonché l’annullamento di 2 voti di lista invece validi alla lista n. 20 “Sinistra, Ecologia e Libertà”.

Più specificamente, i voti non riconosciuti alla lista n. 22 Italia dei Valori hanno riguardato le Sezioni Elettorali n. 1,4,5,6,21,30,32,37,44,50,54,60,73,74 e 88.

- nella Sezione 1 vi sarebbero stati 16 voti di lista rispetto ai 18 censiti, in quanto al candidato Ferrara sarebbe stato assegnato un solo voto invece di due e al candidato Giordano 0 voti invece di 1 (due in meno);

- nella Sezione 5 vi sarebbero stati 9 voti di lista rispetto agli 11 censiti, in quanto al candidato Ferraiolo, attuale ricorrente sarebbero stati assegnati 0 voti invece di 1 e alla lista

IDV

1 voto invece di 2 (due in meno);

- nella Sezione 4 vi sarebbero stati 11 voti di lista rispetto ai 13 censiti, in quanto al candidato Mastrostefano sarebbero stati assegnati 0 voti invece di uno e alla lista

IDV

1 voto invece di 2 (due in meno);

- nella Sezione 6 vi sarebbero stati 8 voti di lista rispetto ai 9 censiti, in quanto alla lista IDV sarebbe stato riconosciuto 1 voto invece di 2 (uno in meno);

- nella Sezione 21 vi sarebbero stati 5 voti di lista rispetto ai 7 censiti, in quanto al candidato Ferraiolo, attuale ricorrente, sarebbe stato assegnato 1 voto invece di 2 e alla lista

IDV

0 voti invece di 1(due in meno);

- nella Sezione 30 vi sarebbero stati 7 voti di lista rispetto ai 10 censiti (tre in meno);

- nella Sezione 32 vi sarebbero stati 19 voti di lista rispetto ai 22 censiti (tre in meno);

- nella Sezione 37 vi sarebbero stati 9 voti di lista rispetto ai 10 censiti (uno in meno);

- nella Sezione 44 vi sarebbero stati 0 voti di lista rispetto ai 2 censiti (due in meno);

- nella Sezione 50 vi sarebbero stati 0 voti di lista rispetto ai 2 censiti (due in meno);

- nella Sezione 54 vi sarebbero stati 25 voti di lista rispetto ai 12 censiti, in quanto al candidato Tarallo sarebbero stati assegnati 0 voti invece di 2 e alla lista

IDV

0 voti invece di 11 (tredici in meno);

- nella Sezione 60 vi sarebbero stati 14 voti di lista rispetto ai 16 censiti, in quanto al candidato D R sarebbero stati assegnati 0 voti invece di 1 e alla lista

IDV

0 voti invece di 1 (due in meno);

- nella Sezione 73 vi sarebbero stati 9 voti di lista rispetto agli 11 censiti, in quanto al candidato Ferraiolo, attuale ricorrente sarebbero stati assegnati 5 voti invece di 6 e al candidato Di Francesco 0 voti invece di 1 (due in meno);

- nella Sezione 74 vi sarebbero stati 22 voti di lista rispetto ai 25 censiti, in quanto al candidato Ferrara sarebbero stati assegnati 2 voti invece di 3 e alla lista

IDV

2 voti invece di 4 (tre in meno);

- nella Sezione 88 vi sarebbero stati 29 voti di lista rispetto ai 31 censiti (due in meno).

Inoltre, oltre a questi 42 voti, si è rilevato che nella Sezione 4 non sono stati assegnati 2 voti di lista invece validi alla lista n. 20, denominata “Sinistra, Ecologia e Libertà”.

Ancora, alla lista PSI risultavano assegnati nella Sezione elettorale 30 2 voti in più, nella Sezione elettorale 32 3 voti in più e nella Sezione elettorale 74 anche 3 voti in più, per complessivi 8 voti di lista eccedenti quelli effettivamente spettanti.

Tali difformità dei risultati elettorali, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, non sarebbero state oggetto di immediata contestazione, in quanto emerse solo all’esito della proclamazione degli eletti.

L’interesse processuale del ricorrente è stato rappresentato sotto due aspetti: innanzitutto, il riconoscimento dei 42 voti alla lista di appartenenza, ossia alla lista 22 Italia dei Valori, congiuntamente alla sottrazione al P.S.I. di 8 voti riconosciuti in eccedenza, nonché l’attribuzione dei 2 voti alla lista n. 20, denominata “Sinistra, Ecologia e Libertà”, porterebbe il totale dei voti della coalizione di centrosinistra da 11.414 a 11.450 (cioè, 11.414 -8 + 42 + 2 = 11.450), in modo che il 32° quoziente sarebbe pari a 1.431,25, consentendo alla coalizione di centrosinistra di sottrarre il seggio attualmente assegnato alla lista n. 5 “Caserta più” e al controinteressato A, il cui quoziente, pari a 1.229,4, diventerebbe il 33°. Allo stesso modo, fermo restando il numero di seggi attribuito a ciascuna coalizione, per effetto del riconoscimento alla lista Italia dei Valori di 42 voti e della sottrazione alla lista 18 PSI, il quoziente della prima salirebbe a 1.263 e quello della seconda si ridurrebbe a 1.248, con assegnazione alla ricorrente del seggio attualmente assegnato al candidato G C, attuale controinteressato .

Quale principio di prova la ricorrente ha allegato dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di F M, rappresentante di lista della Sezione elettorale 1, la quale avrebbe durante una pausa accertato anche quanto rilevato nel ricorso a proposito della Sezione 5;
analoga dichiarazione è stata resa da Francesco Visciglia rappresentante di lista nella Sezione elettorale n. 4, Eduardo Giordano rappresentante di lista nella Sezione elettorale 6, Antonio Scialla, rappresentante di lista nella Sezione elettorale 32, Francesco Coppola, rappresentante di lista nella Sezione elettorale 45, Filomena Itollo, rappresentante di lista nella Sezione elettorale 50, Carlo Maiorano, rappresentante di lista nella Sezione elettorale 60, Paolo Brazza, rappresentante di lista nella Sezione elettorale 73, Fabio Nardi, rappresentante di lista nella Sezione elettorale 74, Tommaso Marino, rappresentante di lista nella Sezione elettorale 88.

Sono stati invece rilevatori di voti i dichiaranti signori Francesca Giaquinto, Giuseppe De Liso, Mauro Menditto e Natale Vincenzo rispettivamente per le Sezioni Elettorali n. 21, 30, 32,37 e 54.

Si sono costituiti in giudizio, oltre al Ministero dell’Interno, i controinteressati G C e A Pasquale, entrambi sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso e proponendo, oltre a difese nel merito della controversia, ricorso incidentale.

La difesa del controinteressato P A ha eccepito la tardività del deposito del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 130, comma quarto c.p.a., tale adempimento essendo stato assolto solo l’11 luglio 2011, quindi oltre i dieci giorni di rito rispetto all’ultima notificazione del ricorso da ritenersi avvenuta in data 30 giugno 2011.

Altra eccezione di inammissibilità ha riguardato la mancata dimostrazione della legittimazione a ricorrere della ricorrente che non ha dimostrato la propria qualità di candidata nel procedimento elettorale per cui è giudizio, né la sua qualità di cittadino elettorale, adempimento previsto a pena di decadenza dall’art. 83, comma 11 del d.p.r. 570/1960.

Con la terza eccezione di inammissibilità è stata dedotta la genericità delle censure proposte, con conseguente finalità meramente esplorativa del ricorso.

Con il ricorso incidentale il controinteressato P A ha lamentato la mancata assegnazione alla coalizione del centrodestra di 95 voti di lista, che ove assegnati avrebbero assicurato la conservazione del seggio, privando di concreta utilità l’eventuale fondatezza dei motivi di ricorso principale.

In particolare, il ricorrente incidentale ha rilevato che sarebbero stati attribuiti:

- nella Sezione 7 alla lista Casertà Più 85 voti di lista invece di 86 (uno in meno);
alla lista M.P.A. solo 11 voti di lista, rispetto a 12 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 16 alla lista Nuovo P.S.I. solo 15 voti di lista, rispetto a 16 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 18 alla lista Alleanza di Centro solo 3 voti di lista, rispetto a 4 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 21 alla lista U.D.C. solo 83 voti di lista, rispetto a 86 preferenze (tre in meno);
alla lista Noi Sud solo 7 voti di lista, rispetto a 17 preferenze (dieci in meno);

- nella Sezione 25 alla lista Noi Sud solo 15 voti di lista, rispetto a 16 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 27 alla lista Casertà Più solo 38 voti di lista, rispetto a 41 preferenze (tre in meno);
alla lista U.D.C. solo 43 voti di lista, rispetto a 44 preferenze (uno in meno);
alla lista Nuovo P.S.I. solo 13 voti di lista, rispetto a 14 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 29 alla lista U.D.C. solo 41 voti di lista, rispetto a 42 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 31 alla lista Casertà Più solo 58 voti di lista, rispetto a 60 preferenze (due in meno);
alla lista U.D.C. solo 37 voti di lista, rispetto a 38 preferenze (uno in meno);
alla lista P.D.L. solo 116 voti di lista, rispetto a 117 preferenze (uno in meno);
alla lista M.P.A. solo 10 voti di lista, rispetto a 12 preferenze (due in meno);
alla lista Forza del Sud solo 11 voti di lista, rispetto a 12 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 44 alla lista Nuovo P.S.I. solo 53 voti di lista, rispetto a 54 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 50 alla lista M.P.A. solo 10 voti di lista, rispetto a 11 preferenze (uno in meno);
alla lista U.D.C. solo 97 voti di lista, rispetto a 98 preferenze (uno in meno);

- nella Sezione 56 alla lista Caserta Più solo 39 voti di lista, rispetto a 49 preferenze (dieci in meno);
alla lista Noi Sud solo 35 voti di lista, rispetto a 44 preferenze (9 in meno);

- nella Sezione 57 alla lista Forza del Sud solo 17 voti di lista, rispetto a 21 preferenze (quattro in meno);
alla lista M.P.A. solo 47 voti di lista, rispetto a 49 preferenze (due in meno);
alla lista La Destra solo 3 voti di lista, rispetto a 9 preferenze (sei in meno)vi sarebbero stati 14 voti di lista rispetto ai 16 censiti, in quanto al candidato D R sarebbero stati assegnati 0 voti invece di 1 e alla lista

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