TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-10-25, n. 201905076
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2019
N. 05076/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2016, proposto da
F S, V M, F R, M G I, G R, G P, A D F, A S, F E, M R, M C, V M, rappresentati e difesi dagli avvocati A S ed U M, con domicilio eletto in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 207, pec aldostarace@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con il quale è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, con indirizzo digitale avvocato@pec.comune.sorrento.na.it;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Vico Equense n.74 del 30.12.2015, avente ad oggetto: “Integrazione e rettifica delibera c.c. n.40/2013 per ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza T.A.R. n. 4684 del 2015”;
e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della illegittima attività amministrativa in contestazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Vico Equense nei confronti dei ricorrenti principali e della Regione Campania, non costituita in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi per le parti i difensori presenti all'udienza pubblica del 24 settembre 2019, come da verbale, relatore il cons. P R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. I ricorrenti, quali proprietari di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica facenti parte del complesso residenziale denominato “Domus Aequana” – realizzati sul fondo già di proprietà L, in esecuzione del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.04.1962 n. 167, approvato con d.P.R. Campania n. 3806 del 1977 – hanno esposto quanto segue:
a) il Comune di Vico Equense, in data 11 e 30 maggio 1979 (atti rep. nn. 85 e 87), stipulò con le cooperative “L'Ulivo” e “Domus Aequana” due convenzioni per l'assegnazione in diritto di proprietà di un'area compresa nel suddetto Piano di zona, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, ove all’art. 7 si stabiliva tra l’altro che:
- "il Comune ora per quando ne acquisterà la proprietà concede alla cooperativa costituita ... il diritto di proprietà sull'area di mq. 3839 (3.080, per la n. 87) di sedime del fabbricato e le relative pertinenze...";
- "il corrispettivo dell'assegnazione del diritto di proprietà di cui alla presente convenzione resta convenuto: a) nel costo di acquisizione dell'area assegnata...da utilizzarsi per gli insediamenti residenziali e per le opere di urbanizzazione quale risulti definito con l'applicazione dei criteri indennitari di cui al titolo II della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nel costo delle spese che il Comune abbia sostenuto in dipendenza delle procedure di acquisizione di cui sopra; b) nel costo delle urbanizzazioni primarie da eseguirsi a cura e spese dell'assegnatario, nell'ambito dell'area assegnata...";
b) le cooperative provvedevano alla corresponsione dell'indennità di esproprio così come calcolata ex titolo II L. 865/71;
c) il Comune, con decreti sindacali n. 562 dell'8 agosto 1981 e n. 166 del 28.06.1983, perveniva all'esproprio dei fondi, rispettivamente di mq. 3830 (p.lla 419, mapp. 3418, del foglio 11) e di mmqq. 870 (mapp. 418) e 1.490 (mapp. 1091) di cui alle richiamate convenzioni dell’11 e 30.05.1979, assegnati alle Cooperative “L'Ulivo” e “Domus Aequana”;
d) gli edifici venivano medio tempore realizzati e assegnati in diritto di proprietà agli aventi titolo, tra i quali gli attuali ricorrenti;
e) con sentenza n. 17 del 29.01.1988, confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 308 del 16.03.1999, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. L F S, già proprietario delle aree oggetto di trasformazione, annullava il Piano di zona per l’edilizia economica popolare, approvato con d.P.G.R. n. 3086 del 1977, e gli atti della connessa procedura espropriativa (dichiarazione di pubblica utilità, delibere di C.C. concernenti l'assegnazione dei suoli e decreti di esproprio);
f) con sentenza n. 774/2011 della Corte di Appello di Napoli, confermata in Cassazione con sentenza 13.11.2013, n. 32439, l’Amministrazione comunale veniva condannava al pagamento in favore del medesimo soggetto ablato della somma di €. 645.674,41, oltre rivalutazione a decorrere dall’1.01.1983 ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti in termini di valore venale del fondo e deprezzamento della residua proprietà;
g) successivamente l’Amministrazione comunale di Vico Equense attivava la procedura di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, adottando il provvedimento finale di acquisizione sanante con la delibera di Consiglio comunale n. 40 del 6.11.2013. In particolare, con la menzionata delibera, l’Ente stabiliva, tra l'altro: "di accertare che le aree di proprietà del sig. L F S site in località San Vito individuate in fol. 11 ... p.lla 419 ... plla 418.. giusti gli atti annullati e le convenzioni stipulate dalle Cooperative l'Ulivo e Domus Aequana sono state utilizzate dalle stesse e oggi dagli aventi causa per scopi di edilizia economica e popolare che sono meritevoli di tutela e integrano gli estremi del rilevante interesse pubblico; di condividere e di approvare i criteri e le risultanze della Relazione di Valutazione redatta dal Responsabile del Procedimento ...Arch. Catello Arpino e di approvare quale importo dell'indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 spettante al sig. L F S la somma di Euro 620.467,58 da versarsi al proprietario entro gg. 30 dalla definizione del presente procedimento; di procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 con il presente atto dei suoli indicati in epigrafe; di impegnare ... la somma di Euro 620.467,58... quale anticipazione per la copertura del provvedimento di cui sopra da ripetere unitamente a ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento, ed in specie dagli a enti causa delle Cooperative indicate in premessa";
- con ricorso n. 19/2012, gli odierni ricorrenti gravavano gli atti del suddetto procedimento ex art. 42 bis; in particolare, con motivi aggiunti, contestavano il punto del provvedimento in cui si statuiva che "gli oneri derivanti dal procedimento di cui sopra devono intendersi proporzionalmente a carico, oltre che del Comune, dei diversi soggetti beneficiari e corresponsabili individuati"; con sentenza di questa V Sezione n. 3628/2015, il T.A.R. per la Campania, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, accoglieva i motivi aggiunti proposti nell’ambito del suddetto giudizio, nei termini di cui in motivazione, annullando in parte qua la delibera comunale n. 40