TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-10-25, n. 201905076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-10-25, n. 201905076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905076
Data del deposito : 25 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2019

N. 05076/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01280/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2016, proposto da
F S, V M, F R, M G I, G R, G P, A D F, A S, F E, M R, M C, V M, rappresentati e difesi dagli avvocati A S ed U M, con domicilio eletto in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 207, pec aldostarace@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Comune di Vico Equense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con il quale è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, con indirizzo digitale avvocato@pec.comune.sorrento.na.it;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Vico Equense n.74 del 30.12.2015, avente ad oggetto: “Integrazione e rettifica delibera c.c. n.40/2013 per ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza T.A.R. n. 4684 del 2015”;

e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della illegittima attività amministrativa in contestazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Vico Equense nei confronti dei ricorrenti principali e della Regione Campania, non costituita in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi per le parti i difensori presenti all'udienza pubblica del 24 settembre 2019, come da verbale, relatore il cons. P R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I. I ricorrenti, quali proprietari di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica facenti parte del complesso residenziale denominato “Domus Aequana” – realizzati sul fondo già di proprietà L, in esecuzione del Piano di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.04.1962 n. 167, approvato con d.P.R. Campania n. 3806 del 1977 – hanno esposto quanto segue:

a) il Comune di Vico Equense, in data 11 e 30 maggio 1979 (atti rep. nn. 85 e 87), stipulò con le cooperative “L'Ulivo” e “Domus Aequana” due convenzioni per l'assegnazione in diritto di proprietà di un'area compresa nel suddetto Piano di zona, ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, ove all’art. 7 si stabiliva tra l’altro che:

- "il Comune ora per quando ne acquisterà la proprietà concede alla cooperativa costituita ... il diritto di proprietà sull'area di mq. 3839 (3.080, per la n. 87) di sedime del fabbricato e le relative pertinenze...";

- "il corrispettivo dell'assegnazione del diritto di proprietà di cui alla presente convenzione resta convenuto: a) nel costo di acquisizione dell'area assegnata...da utilizzarsi per gli insediamenti residenziali e per le opere di urbanizzazione quale risulti definito con l'applicazione dei criteri indennitari di cui al titolo II della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
nonché nel costo delle spese che il Comune abbia sostenuto in dipendenza delle procedure di acquisizione di cui sopra;
b) nel costo delle urbanizzazioni primarie da eseguirsi a cura e spese dell'assegnatario, nell'ambito dell'area assegnata...";

b) le cooperative provvedevano alla corresponsione dell'indennità di esproprio così come calcolata ex titolo II L. 865/71;

c) il Comune, con decreti sindacali n. 562 dell'8 agosto 1981 e n. 166 del 28.06.1983, perveniva all'esproprio dei fondi, rispettivamente di mq. 3830 (p.lla 419, mapp. 3418, del foglio 11) e di mmqq. 870 (mapp. 418) e 1.490 (mapp. 1091) di cui alle richiamate convenzioni dell’11 e 30.05.1979, assegnati alle Cooperative “L'Ulivo” e “Domus Aequana”;

d) gli edifici venivano medio tempore realizzati e assegnati in diritto di proprietà agli aventi titolo, tra i quali gli attuali ricorrenti;

e) con sentenza n. 17 del 29.01.1988, confermata in appello dal Consiglio di Stato con decisione n. 308 del 16.03.1999, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. L F S, già proprietario delle aree oggetto di trasformazione, annullava il Piano di zona per l’edilizia economica popolare, approvato con d.P.G.R. n. 3086 del 1977, e gli atti della connessa procedura espropriativa (dichiarazione di pubblica utilità, delibere di C.C. concernenti l'assegnazione dei suoli e decreti di esproprio);

f) con sentenza n. 774/2011 della Corte di Appello di Napoli, confermata in Cassazione con sentenza 13.11.2013, n. 32439, l’Amministrazione comunale veniva condannava al pagamento in favore del medesimo soggetto ablato della somma di €. 645.674,41, oltre rivalutazione a decorrere dall’1.01.1983 ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti in termini di valore venale del fondo e deprezzamento della residua proprietà;

g) successivamente l’Amministrazione comunale di Vico Equense attivava la procedura di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, adottando il provvedimento finale di acquisizione sanante con la delibera di Consiglio comunale n. 40 del 6.11.2013. In particolare, con la menzionata delibera, l’Ente stabiliva, tra l'altro: "di accertare che le aree di proprietà del sig. L F S site in località San Vito individuate in fol. 11 ... p.lla 419 ... plla 418.. giusti gli atti annullati e le convenzioni stipulate dalle Cooperative l'Ulivo e Domus Aequana sono state utilizzate dalle stesse e oggi dagli aventi causa per scopi di edilizia economica e popolare che sono meritevoli di tutela e integrano gli estremi del rilevante interesse pubblico;
di condividere e di approvare i criteri e le risultanze della Relazione di Valutazione redatta dal Responsabile del Procedimento ...Arch. Catello Arpino e di approvare quale importo dell'indennizzo ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 spettante al sig. L F S la somma di Euro 620.467,58 da versarsi al proprietario entro gg. 30 dalla definizione del presente procedimento;
di procedere all'acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 con il presente atto dei suoli indicati in epigrafe;
di impegnare ... la somma di Euro 620.467,58... quale anticipazione per la copertura del provvedimento di cui sopra da ripetere unitamente a ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento, ed in specie dagli a enti causa delle Cooperative indicate in premessa";

- con ricorso n. 19/2012, gli odierni ricorrenti gravavano gli atti del suddetto procedimento ex art. 42 bis;
in particolare, con motivi aggiunti, contestavano il punto del provvedimento in cui si statuiva che "gli oneri derivanti dal procedimento di cui sopra devono intendersi proporzionalmente a carico, oltre che del Comune, dei diversi soggetti beneficiari e corresponsabili individuati";
con sentenza di questa V Sezione n. 3628/2015, il T.A.R. per la Campania, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, accoglieva i motivi aggiunti proposti nell’ambito del suddetto giudizio, nei termini di cui in motivazione, annullando in parte qua la delibera comunale n. 40 del 6.11.2013;

II. Tanto premesso, col ricorso in epigrafe, gli stessi interessati hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale di Vico Equense n.74 del 30.12.2015, avente ad oggetto: “Integrazione e rettifica delibera C.C. n.40/2013, per ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del T.A.R. Campania n. 4684/2015 - Provvedimenti”. Nel prendere atto della summenzionata sentenza del T.A.R., nelle more della definizione del giudizio di appello, il Consiglio comunale modificava il precedente deliberato statuendo che: “l’importo dell’indennizzo ex art. 42 bis DPR 327/2001 spettante al sig. L F S è di € 3.941.662,45 quale somma effettiva scaturente dalla applicazione della sentenza ottemperanda emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 774/2011, secondo la calcolazione effettuata dal Servizio Finanziario dell’Ente”, da cui va detratto l’importo di € 620.467,58 già versato in esecuzione del disposto originario della stessa delibera consiliare n. 40/2013”. Stabiliva quindi di “impegnare la somma di € 3.941.662,45 […] da ripetere quale costo dell’acquisizione e corrispettivo dell’assegnazione, ai sensi e per gli effetti delle Convenzioni rep. n. 85 ed 87 del 1979, unitamente ad ogni futuro esborso nei confronti dei soggetti aventi causa dal procedimento amministrativo oggetto di annullamento ed, in specie, dagli aventi causa delle cooperative indicate nella premessa”.

Gli instanti hanno sostanzialmente riproposto le medesime censure già articolate in occasione dell’impugnazione della delibera n.40/2013, deducendo i vizi di violazione di legge (artt. 42 e 97 Cost., artt. 16, 17 e 35 della l. n. 865/1971, della l. n. 167/1962, dell’art. 16 del d.l. n. 786/1981, conv. in l. n. 51/1982, dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, della convenzione rep. n. 87 del 30.05.1979, violazione dei principi in materia di acquisto in capo alla P.A. dei beni oggetto di irreversibile trasformazione, del principio della tipicità degli atti amministrativi e del principio dell’intangibilità del giudicato, degli artt. 936, 940, 1158 e 1159 c.c., del principio del giusto procedimento, intervenuta prescrizione) e di eccesso di potere sotto vari profili (per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, istruttoria carente, omessa comparazione dei contrapposti interessi, sviamento, irrazionalità e ingiustizia manifesta).

Oltre alla domanda impugnatoria, gli instanti hanno chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della illegittima attività amministrativa in contestazione.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame, per difetto d’interesse, in quanto l’atto impugnato non sarebbe lesivo.

Nel merito la parte resistente ha comunque chiesto il rigetto della domanda attorea per l’infondatezza dei dedotti motivi.

Con la stessa memoria di costituzione, notificata alle controparti, il Comune di Vico Equense ha proposto, ex art. 42 c.p.a., domanda riconvenzionale di accertamento e condanna risarcitoria a titolo di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, dei soggetti coinvolti nella procedura ablatoria in argomento ossia gli odierni ricorrenti principali, aventi causa delle società cooperative, e la Regione Campania, la quale ha approvato il Piano di zona del quale è stata accertata l’illegittimità. In via subordinata, ove non fosse riconosciuta la responsabilità degli assegnatari degli alloggi, la stessa Amministrazione comunale ha formulato domanda di arricchimento senza giusta causa nei loro confronti, ex art. 2041 c.c.

IV. Le parti hanno successivamente depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.

V. All’udienza pubblica del 24 settembre 2019, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

VI. Occorre prioritariamente esaminare l’eccezione sollevata in rito dall’Amministrazione resistente, la quale ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse ad agire, atteso che l’atto in contestazione non sarebbe lesivo, in quanto l’Ente si sarebbe limitato a prendere atto della sentenza di questa V Sezione n. 3628/2015, quantificando conseguentemente l’importo spettante all’avente diritto.

L’eccezione va disattesa.

Non vi è dubbio, infatti, che gli odierni ricorrenti hanno interesse a contestare il provvedimento nella parte in cui riversa nuovamente su di loro, nella misura sopra indicata, gli oneri economici discendenti dalla illegittima procedura ablatoria in argomento, tenuto peraltro anche conto del fatto che, all’atto della proposizione del presente gravame, era pendente il giudizio di appello avverso la già menzionata sentenza di questa Sezione n. 3628 del 2015.

VII. Oltre che ammissibile, il ricorso principale è anche fondato nei termini di seguito precisati.

Per la definizione della complessa controversia in esame il Collegio reputa di doversi uniformare integralmente alle conclusioni, pienamente condivisibili, raggiunte prima da questo stesso Tribunale, con la sentenza della Sez. VII n. 4684 del 2 ottobre 2015, poi dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. IV n. 2012 del 18 maggio 2016, passata in giudicato a seguito della pronuncia n. 13702/2018 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Vico Equense.

VII.

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