TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-02-23, n. 202201233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-02-23, n. 202201233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202201233
Data del deposito : 23 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2022

N. 01233/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04172/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4172 del 2021, proposto da S L L e I L L, rappresentati e difesi dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

al Decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli n. 2759/2019 con il quale l'amministrazione resistente è stata condannata “al pagamento, senza dilazione, in favore di Lubrano Lavadera Salvatore e Lubrano Lavadera Isabella della somma di euro 500 ciascuno”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2022 la dott.ssa M B C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato, in punto di fatto, che:

- con decreto decisorio la III Sezione Civile della Corte d’appello di Napoli in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dalle parti ricorrenti, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento “senza dilazione, in favore di Lubrano Lavadera Salvatore e Lubrano Lavadera Isabella della somma di euro 500 ciascuno”;

- il titolo, munito di formula esecutiva, veniva notificato al Ministero della Giustizia, nell’interesse dei ricorrenti, in data 25.5.2021, dopo una prima notifica del 16.10.2019;

- avverso il detto decreto la resistente P.A. soccombente non proponeva opposizione, come attestato dal Certificato del 04.12.2019 depositato in atti;

- in data 11.02.2020 i ricorrenti hanno inoltre presentato l’autodichiarazione ex art.

5-sexies della l.n. 89/2001 (in atti);

- poiché a tutt’oggi non è stato effettuato il pagamento dovuto, gli interessati hanno proposto il presente ricorso in ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia, notificato e depositato in cancelleria in data 12-13 ottobre 2021, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di dichiarare l’obbligo del Ministero resistente di conformarsi al giudicato di cui al decreto impugnato, di condannarlo a corrispondere le somme richieste assegnando un termine per adempiere, di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione ulteriormente inadempiente, di fissare la somma che la p.a. dovrà versare per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., nonché di condannare la medesima Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza;

- il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio;

- alla camera di consiglio del 15.02.2022, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto preliminarmente che il ricorso:

- è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

- è ammissibile, in quanto:

a) è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;

b) in data 11.2.2020 sono state presente a mezzo PEC le autodichiarazioni di cui all’art.

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