TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-06-10, n. 202200405

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-06-10, n. 202200405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200405
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2022

N. 00405/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00208/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 208 del 2017, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e M L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giffone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del “ Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio ”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 2.10.2013 e conosciuto da e-distribuzione S.p.A, in data 09.02.2017, unitamente all'avviso prot. n. 227 con cui il Comune di Giffone, in sua pretesa applicazione, invita la stessa E-Distribuzione S.p.A. a comunicare “ tempestivamente la propria disponibilità a quantificare (…) le superfici occupate per l'applicazione del canone annuale da corrispondere” precisando che, in difetto, “si procederà autonomamente alla valutazione e alla quantificazione del canone annuale ”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche non cognito alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giffone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 26 maggio 2022 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con nota prot. n. 227 del 07.02.2017 il Comune di Giffone, in pretesa attuazione del proprio “ Regolamento comunale per l’applicazione dei canoni di concessori non ricognitori ”, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 02.10.2013, ha invitato E-Distribuzione a comunicare una serie di dati utili relativi alle porzioni di suolo e soprassuolo occupate dalle proprie infrastrutture, onde permettere al medesimo ente locale di procedere con l’invio dell’avviso di pagamento del canone concessorio non ricognitorio (d’ora in avanti, CCNR).



2. E-Distribuzione ha impugnato il Regolamento, di cui è venuta conoscenza contestualmente alla comunicazione della citata nota informativa, contestando i presupposti normativi relativi all’applicazione del canone e l’incongruità dei criteri di determinazione del suo ammontare ai parametri di legge.

Premessa la tempestività del ricorso, dovendosi riferire il dies a quo per l’impugnazione del Regolamento alla data della sua effettiva conoscenza la ricorrente deduce le seguenti censure:

2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle Disp. Att. del codice civile ”.

La ricorrente denuncia, innanzitutto, l’illegittimità dell’art. 2 del Regolamento nella parte in cui assoggetta al pagamento del CCNR le occupazioni con le infrastrutture a rete (sotterranee ed aeree) e gli impianti di distribuzione elettrica gestiti in regime di concessione amministrativa (all.

1.1.Reg.). Più in dettaglio, l’imposizione del CCNR difetterebbe del corretto supporto dei presupposti normativi, in quanto l’onere non ricognitorio sarebbe esigibile solo laddove la posa in opera delle reti e degli impianti delle infrastrutture a rete elettrica comprima la piena fruizione delle strade, in riferimento al fine tipico della regolare e non interrotta viabilità di percorrenza delle medesime.

In questo senso si lamenta che, in base alla gravata norma regolamentare, si potrebbe pretendere il pagamento del canone, ancorché la collocazione sotterranea di cavi elettrici non impedisca la riduzione del descritto uso della sede stradale.

Un altro profilo di doglianza viene individuato nell’illegittimità dell’art. 4 comma 2 del Regolamento nella parte in cui le tariffe invocate dal Comune per l’occupazione di suolo pubblico di proprietà comunale sarebbero contrarie alle modalità di quantificazione indicate dall’art. 27, comma 8, del Codice della strada, prevedendosi una tariffa fissa che non sarebbe differenziata rispetto alle peculiarità presenti in ogni singolo ed autonomo rapporto concessorio (All.

2.1. Reg).

Infine, si contesta l’illegittimità dell’art. 5 comma 4 del Regolamento nella parte in cui estende retroattivamente la debenza del canone per le occupazioni già avvenute al momento della sua entrata in vigore.

2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 446/1997. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione del principio di legalità ”.

Il secondo motivo attiene alla circostanza che l’ente locale illegittimamente imporrebbe la riscossione del CCNR in aggiunta alla TOSAP per l’occupazione permanente (art. 4 comma 6 Reg.), generando in questo modo un’indebita commistione tra il canone ed il tributo ovvero una corresponsione aggiuntiva alla TOSAP, in violazione della speciale disciplina di cui al D.lgs. n. 446/1997 sul regime forfettario e sui criteri di commisurazione TOSAP/COSAP.

2.3. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta;
Violazione della Convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano approvata con Delibera C.C. n. 26 del 17.07.1993-Violazione del principio del legittimo affidamento
.

L’originaria concessione di cui la ricorrente è titolare fin dal 1993 e che gli garantisce tuttora i diritti di esclusiva sulla gestione del servizio di distribuzione del gas prevedrebbe la fruizione gratuita del suolo e del sottosuolo pubblico per la posa e il mantenimento delle opere necessarie all’espletamento del servizio per l’intera durata del rapporto, salvo il riconoscimento di un compenso del 3% della tariffa all’utenza, al netto delle imposte e delle tasse. Cosi definito nei riflessi patrimoniali il rapporto di concessione, è evidente, secondo la tesi attorea, che la determinazione unilaterale del CCNR inciderebbe sull’equilibrio negoziale del rapporto, modificandone il titolo.

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