TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-09-19, n. 202416474
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Pubblicato il 19/09/2024
N. 16474/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06459/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6459 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F I e C I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Barbarano Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Barbarano Romano -OMISSIS- di sospensione dell’attività associativa del circolo privato denominato -OMISSIS-;di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti e in particolare del verbale di ispezione circolo privato della Polizia locale del Comune di Barbarano Romano in pari data 15 06 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barbarano Romano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2024 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
Con ricorso notificato e depositato in data 5 agosto 2020, l’-OMISSIS- ha premesso che in data 15 giugno 2020 un agente della Polizia Locale del Comune di Barbarano Romano e un militare dei Carabinieri si presentavano presso la sede del circolo culturale per effettuare un’ispezione all’esito della quale contestavano che: “i locali dove è ubicato il Circolo privato non garantiscono il ricambio d’aria negli ambienti interni 2) Il presidente del circolo non mantiene un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 30 giorni;3) Carenza di informazioni e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igienico-sanitarie e comportamenti utili a contenere la trasmissione del SARS-COV-2 attraverso apposita segnaletica e cartellonistica. Da quanto sopra rilevato, si osserva che l’attività del suddetto Circolo Privato denominato -OMISSIS-, non risponde alle misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee Guida per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 come previsto dall’art. 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, determinando così la sospensione dell’attività sino a quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.”.
In considerazione delle ravvisate violazioni dei protocolli di emergenza sanitaria da Covid-19 appena riportate, veniva adottata l’ordinanza 15/6/2020 con cui il Sindaco del Comune di Barbarano Romano disponeva la “sospensione dell’attività associativa” del circolo denominato -OMISSIS-.
Avverso tale statuizione parte ricorrente proponeva il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti sulla base delle seguenti censure.
I) Incompetenza del sindaco, ex art. 2 decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, a irrogare sanzioni per la violazione di misure di contenimento della diffusione del Covid-19 disposte da autorità statali e regionali;
II) Violazione di legge in relazione all’art. 3, comma 2, decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
III) Violazione di legge in relazione all’art. 1, commi 14 e 15, e all’art. 2 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
IV) Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione;
V) Violazione delle linee guida di cui alle ordinanze del presidente della regione lazio 5 giugno 2020, n. Z00046 e 13 giugno 2020, n. Z00047;violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Barbarano Romano.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta l’incompetenza del sindaco ad adottare provvedimenti contingibili ed urgenti aventi ad oggetto misure volte a fronteggiare l’emergenza Covid-19, dovendosi ravvisare la competenza delle sole autorità statali.
Il rilievo non persuade.
Ed infatti, come correttamente rilevato dal convenuto Comune, l’art. 3, co. 2 del d.l. n. 19/2020 stabilisce che “ I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed
urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 ”.
Dal tenore della norma si comprende che ciò che resta precluso ai sindaci non è l’adozione di misure specifiche anti Covid-19, ma quelle che contrastino con le disposizioni di provenienza statale, ponendo così un limite speciale al potere derogatorio delle ordinanze contingibili ed urgenti.
Nel caso di specie non risulta che la gravata ordinanza adottata dal Sindaco contrasti con fonti statali, ma anzi costituisce applicazione delle disposizioni regionali (del 5/6/2020 e del 13/6/2020) adottate in coerenza con i protocolli sanitari e con i DPCM. Né il limite di oggetto fissato dal medesimo comma vale a limitare il potere del Sindaco di verificare la corretta implementazione dei protocolli statali, dovendosi tale limite leggere con riferimento a misure atte ad avere efficacia su tutto il territorio comunale e non invece con misure specifiche peraltro coerenti con la legislazione statale.
Senza considerare che escludere la competenza del Sindaco ad adottare misure relative ai singoli esercizi operanti sul territorio implica la rimessione allo Stato del controllo capillare del territorio che è sicuramente un risultato non voluto e comunque non efficiente al fine di garantire effettività alle misure emergenziali.
Fondata è invece la censurata violazione del principio di proporzionalità, dovendosi evidenziare che il provvedimento impugnato richiama espressamente l’emergenza pandemica, ma finisce per irrogare una sanzione, quella della sospensione dell’attività fino all’adozione degli interventi necessari ad assicurare condizioni di sicurezza, che sono chiaramente collegate proprio al periodo emergenziale.
Ne consegue che una volta superato lo stato di emergenza, peraltro da tempo spirato, l’ordinanza contingibile ed urgente perde i propri presupposti, potendo semmai al suo posto essere adottato un provvedimento ordinario che trovi nella legge (anche la normativa specificamente riferita ai circoli privati) la propria fonte legittimante, ma che nella specie non è stata richiamata, avendo il Comune operato con esclusivo riferimento all’emergenza pandemica.
Sotto questo aspetto lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente mal si presta a sostenere una situazione di sospensione collegata alla pandemia una volta che sia finita tale emergenza, dovendo il Comune convenuto verificare se sussistano i presupposti per l’adozione di un provvedimento tipizzato nell’ambito della cornice normativa di settore.
La fondatezza della censura esime il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori censure.
La novità della fattispecie consente l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.