TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-03-25, n. 202202016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-03-25, n. 202202016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202202016
Data del deposito : 25 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2022

N. 02016/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04427/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C M, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

D F e R A, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a - del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva” nell'ambito della quale la domanda della ricorrente è ricompresa tra le quelle “ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”;

b - del provvedimento prot. n. 0376689 del 07.08.2020 con il quale il Dirigente della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha disposto la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno depositata dalla ricorrente;

c - del verbale della Commissione di riesame, presupposto al provvedimento sub b);

d - ove e per quanto occorra della nota prot. n. 483843 del 31.07.2019 recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;

e – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 39/2020 recante “PSR Campania 2014-2020 - Misura 4 - Tipologia di intervento 4.1.1 - Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole - Rettifica della Graduatoria provvisoria regionale approvata con DRD n. 136 del 2 agosto 2019” nell'ambito della quale la ricorrente è inserita tra le domande non ammesse a valutazione;

f - ove e per punto occorra, del D.R.D. n. 136/2019;

g – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 79/2020;

h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse e finanziate.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/7/2021:

a - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0271744 del 19.05.2021 con il quale il Dirigente della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno - ancora una volta – “non ha accolto le controdeduzioni all'assegnazione dei punteggi reclamati per un totale di -15 punti: criterio 6.1 (- 4 punti), criterio 6.2 (- 7 punti), criterio (- 4 punti);
il punteggio assegnabile … risulterebbe, pertanto, pari a 49 (64 autovalutazione – 15);
per i tagli alla spesa si conferma quanto riportato nel precedente verbale del 06/08/2020 …”;

b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse e finanziate.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2021 la dott.ssa G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della omonima ditta, impugna, con il ricorso introduttivo, unitamente alla graduatoria unica regionale definitiva approvata con decreto dirigenziale 15 luglio 2020 n. 138 – pubblicata nel BURC del 20 luglio 2020 – relativa alle domande di partecipazione al Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014 – 2020. Tipologia di intervento 4.1.1., il provvedimento con il quale si è disposta la non ammissibilità a valutazione della domanda di sostegno dalla medesima depositata, e, con motivi aggiunti, il provvedimento che, in sede di riesame, non ha accolto le controdeduzioni, confermando, in via assorbente, la predetta inammissibilità.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione di legge (artt. 7, 8 e 10, 12 e 16 del D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 recante il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. del P.S.R. Campania 2014/2020 in relazione agli artt. 2170 e ss. c.c., degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. in relazione al “manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”);

b) eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, di motivazione, erroneità manifesta, sviamento, arbitrarietà, violazione del giusto procedimento).

III. Si è costituita l’Amministrazione regionale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 6.12.2021, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.

V. Il gravame è, in parte, improcedibile, quanto al ricorso introduttivo, in parte, infondato, quanto ai motivi aggiunti.

V.

1. La rinnovata valutazione con motivazione rafforzata del diniego di cui al provvedimento di riesame, impugnato con motivi aggiunti, comporta l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo parte ricorrente trarre dalla definizione nel merito di tale iniziale gravame alcuna ulteriore utilità.

V.

2. Il ricorso per motivi aggiunti è, tuttavia, infondato.

VI. Occorre premettere in fatto che:

a) parte ricorrente, partecipante, presentava in data 11/03/2019, prot. PG/2019/0155250, istanza di errore palese relativamente alla modifica dei sotto-interventi;

b) con nota del 02/04/2019 prot. PG/2019/0211797, la medesima ditta ricorrente veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014, ad attivare la procedura di correzione della Domanda di sostegno e a rilasciare sul SIAN la Domanda di rettifica esclusivamente per ciò che attiene la richiesta corretta imputazione dei sotto-interventi;

c) in data 29/04/2019 la stessa ditta beneficiaria rilasciava sul portale SIAN la Domanda di rettifica n. 94250093971 alla precedente Domanda di Sostegno, acquisita con protocollo AGEA.ASR.2019.03 74216 del 29/04/2019 (in rettifica alla domanda di sostegno iniziale n. 84250092420);

d) con nota dell'UOD 500714 n. 483843 del 31/07/2019 veniva dato avvio al procedimento di non ammissibilità alla valutazione della domanda di sostegno in oggetto, presentata dalla ditta

MALANGONE

Carmela, identificata con CUAA MLNCML83H48F839I, a valere sulla tipologia 4.1.1;

e) in data 10/08/2019 (acquisita al protocollo 2019.0630199 del 21/10/2019) la ditta beneficiaria trasmetteva le proprie controdeduzioni alle motivazioni di non ammissibilità della Domanda n. 94250093971 del 29/04/2019, di cui al precedente punto;

f) in data 29/01/2020 si riuniva l'apposita "Commissione di Riesame per le Misure Strutturali Private", la quale, dopo aver analizzato l'istanza di riesame in ogni suo punto, accogliendo soltanto alcune fra le richieste, in definitiva, confermava la non ammissibilità alla valutazione della Domanda di Sostegno n. 94250093971;

g) con nota n. 2020.0161423 del 12/03/2020, veniva notificata in data 13.3.2020, alla ditta beneficiaria Malangone Carmela, la comunicazione di non ammissibilità alla valutazione della Domanda di sostegno;

h) con ricorso notificato alla Regione Campania Malangone Carmela impugnava la nota n. 2020.0161423 del 12/03/2020, notificata in data 13.3.2020;

i) con sentenza n. 2039/2020 il TAR Campania annullava detta nota per violazione del disposto di cui all'art. 10-bis L. 241/90;

l) in data 06/08/2020 si riuniva l'apposita Commissione per dare seguito a quanto riportato nella citata sentenza n. 2039/2020;

m) con nota n. 0376689 del 07/08/2020 venivano comunicati gli esiti della Commissione di riesame del 06.08.2020;

n) gravata, con il presente giudizio introduttivo, anche tale valutazione, questo tribunale accoglieva l’istanza di tutela interinale, disponendo, con ordinanza n. 2406/2020, l'ammissione della domanda di parte a valutazione da parte dell'amministrazione, unitamente ad un adeguato riesame, tra l’altro, della attribuzione dei punteggi reclamati nelle controdeduzioni presentate, con nota acquisita al prot. N. 529489 del 05/09/2019 (PEC del 10.08.2019), avverso ai motivi ostativi di cui all'avviso di avvio del procedimento di diniego, nota 483843 del 31/07/2019;

o) in data 10.05.2021, al fine di dare esecuzione alla predetta ordinanza, la Commissione ha proceduto ad esaminare le controdeduzioni relative ai punti 1) e 11) del 10.8.2019, in risposta all'avviso di avvio del procedimento inviata dall'Amministrazione con nota prot.n. 483843 del 31/07/2019.

VI.

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