TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-22, n. 201100951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-06-22, n. 201100951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100951
Data del deposito : 22 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00396/2011 REG.RIC.

N. 00951/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2011, proposto da:
Associazione Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino, rappresentata e difesa dagli avv.ti I G e A C, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in piazza Massari;

contro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. G P, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari in piazza Massari;

per l’accertamento

della illegittimità del diniego opposto in data 24.1.2011 relativo alla istanza di accesso agli atti ricevuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia in data 12.1.2011 avente ad oggetto i moduli relativi ai mandati a vedere degli immobili, depositati dagli agenti immobiliari, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2011 il dott. F C e uditi per le parti i difensori avv.ti A C e G P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

L’odierna ricorrente Associazione Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino in data 4.1.2011 inoltrava alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia istanza di accesso avente ad oggetto i moduli relativi ai “mandati a vedere” gli immobili uso locazione depositati dagli agenti immobiliari, nonché tutti gli atti connessi e conseguenti.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia con nota prot. n. 0002161 del 20.1.2011 respingeva detta istanza, rilevando che “la domanda di accesso deve essere finalizzata alla tutela di un interesse qualificato, specifico ed attuale ...;
non può essere un mezzo per compiere una indagine o un controllo ispettivo …;
occorre verificare la sussistenza di interesse concreto e attuale all’accesso. …”.

L’Associazione Codici impugna dinanzi a questo T.A.R. il diniego opposto.

Sostiene parte ricorrente di essere una associazione riconosciuta ai sensi del dlgs 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (recante disciplina delle associazioni di promozione sociale);
di possedere conseguentemente legittimazione ed interesse ad agire in giudizio;
che l’istanza di accesso in esame non mira ad un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione, essendo l’amministrazione convenuta depositaria degli atti richiesti (trattasi di moduli di contratti di natura privatistica);
che, come accaduto in altre realtà territoriali, la visione dei moduli può consentirle di proporre dinanzi al giudice ordinario competente l’azione inibitoria di cui all’art. 140 dlgs n. 206/2005 in ipotesi di presenza nei suddetti moduli di clausole vessatorie.

Rileva altresì parte ricorrente che in virtù dell’art. 26 legge n. 383/2000 “1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.”;
che ai sensi dell’art. 27 legge n. 383/2000 le associazioni di promozione sociale hanno legittimazione processuale a tutela di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dalla stessa associazione;
che essa ricorrente è ente esponenziale ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate il cui intervento è richiesto dalla necessità di tutelare i diritti dei cittadini in ossequio a quelle che sono le finalità statutarie della associazione.

Si costituiva la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, come sottolineato da Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 737, “Il diritto di accesso non si configura mai come un’azione popolare (fatta eccezione per il peculiare settore dell’accesso ambientale), ma postula sempre un accertamento concreto dell’esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti. La titolarità (o la rappresentatività) degli interessi diffusi non giustifica un generalizzato e pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività di un gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all’utenza, ma solo al più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi dei consumatori.”.

Nel caso di specie parte ricorrente, pur essendo soggetto rappresentativo e titolare di interessi diffusi in quanto associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 137 dlgs n. 206/2005, non ha dimostrato l’esistenza di un proprio interesse differenziato alla conoscenza dei documenti richiesti ( i.e. moduli relativi ai mandati a “vedere” immobili utilizzati dagli agenti immobiliari), che, invero, appaiono incidere in via meramente ipotetica e riflessa sugli interessi dei consumatori (vale a dire solo nel caso in cui detti moduli effettivamente contengano clausole vessatorie ai sensi dell’art. 33 dlgs n. 206/2005).

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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