TAR Bologna, sez. II, ordinanza collegiale 2020-06-16, n. 202000404
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Pubblicato il 16/06/2020
N. 00404/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti P S e M D F, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Bologna, Via Santo Stefano n. 29;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini, Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso la sua sede in Bologna, Via Testoni n. 6;
per l'annullamento
- DEL VERBALE DI PRIMO ACCESSO ISPETTIVO IN DATA 16/1/2020, NOTIFICATO IL 23/1/2020;
- DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE IN DATA 16/1/2020, NOTIFICATO IL 23/1/2020;
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E CONSEQUENZIALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini e di Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020 il dott. S T e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5 del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020;
Rilevato:
- che, durante l’ispezione condotta presso il polo fieristico di Rimini in data 16/1/2020 (cfr. verbale in pari data), due lavoratori – sui tre sottoposti a controllo – sono risultati irregolari;
- che, senza attendere il termine assegnato per esibire la documentazione pertinente, l’autorità ha immediatamente sospeso l’attività imprenditoriale;
- che la ricorrente sostiene di aver stipulato – il 3/1/2020 – un contratto di collaborazione con la Società moldava -OMISSIS- Srl per l’allestimento dello stand , il quale identificava il luogo di lavoro e le unità addette (allegato 4 al fascicolo digitale);
- che si tratterebbe di lavoratori impiegati secondo la disciplina del distacco transnazionale (D. Lgs. 136/2016);
Dato atto:
- che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha adottato l’1/8/2019 le “Linee guida per l’attività ispettiva in materia di distacco transnazionale” ;
- che, all’art. 1, sono indicati gli adempimenti attestanti la regolarità amministrativa e documentale dell’istituto (comunicazione preventiva risultante dal portale INL, contratto di lavoro, modello A1, comunicazione di istaurazione del rapporto nel paese di origine ove esistente, prospetti paga);
Evidenziato:
- che le Linee guida (pag. 13) statuiscono che “In casi del tutto residuali, in cui manca qualsiasi documentazione inerente la procedura di distacco secondo quanto richiesto dall'art. 10 (comunicazione di distacco, Modello A1, prova della regolare assunzione del lavoratore nel Paese di origine e ulteriori documenti previsti dalla norma), e non sia riscontrabile alcuna operazione commerciale (contratto tra le due società) nonché alcun elemento probatorio in ordine all’ingaggio all’estero dei lavoratori, la fattispecie non verrà ricostruita in termini di prestazione transnazionale di servizi e sarà, conseguentemente, possibile contestare il lavoro nero” ;
- che la relazione dell’amministrazione sottolinea che la Società moldava non avrebbe effettuato alcuno degli adempimenti obbligatori (cfr. art. 10 del D. Lgs. 136/2016), con conseguente impossibilità di configurare un autentico e genuino distacco transnazionale;
- che a fronte del deficit istruttorio attribuito all’amministrazione intimata, parte ricorrente non ha opposto – in sede procedimentale (cfr. relazione dell’amministrazione del 21/5/2020 in atti) – la pertinente documentazione giustificativa;
- che, in sede processuale, è stata depositata copia di un contratto di collaborazione tra la Società italiana e straniera e alcune fatture (emesse da -OMISSIS- Srl verso la ricorrente nel periodo tra l’agosto 2018 e il gennaio 2020);
- che, nelle proprie difese, l’esponente ha invocato la previsione di pag. 3, laddove si evidenzia “… che l’esibizione dei documenti di cui alla lettera a) da parte dell’impresa distaccante risulta funzionale alla valutazione di tutti gli aspetti di regolarità della fattispecie. Pertanto, qualora gli stessi non siano resi disponibili, anche solo in parte, il personale ispettivo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per mancata esibizione dei documenti, per poter valutare tutti gli elementi di fatto, dovrà attivare tempestivamente la procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato membro interessato, inoltrando tramite il sistema IMI specifica richiesta alla competente Autorità straniera” ;
Considerato:
- che, così riassunta la vicenda, si rende necessario disporre il compimento di attività istruttoria a carico dell’amministrazione;
- che l’Ispettorato Territoriale di Rimini è tenuto:
• a relazionare (unendo la documentazione a comprova) sull’avvenuto accertamento condotto sull’area riservata del portale INL, per verificare la comunicazione preventiva e tutti gli altri adempimenti demandati all’impresa distaccante;
• a specificare se è stata attivata la procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato membro interessato, prevista dalle Linee guida;
• ad esprimersi sugli elementi di prova eventualmente raccolti (in aggiunta a quelli depositati in questo giudizio);
- che, allo stato degli atti, non affiorano elementi di fumus boni juris tali da giustificare la sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati;