TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-07-30, n. 201404441
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Testo completo
N. 04441/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2014, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dall'avv. C E, con domicilio eletto presso C E in Napoli, via Caracciolo,15 c/o St.Laudadio;
contro
Comune di Castellammare di Stabia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso D C in Napoli, Segreteria T.A.R.;
per l'annullamento
ricorso in ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n.463 del 1998 tar campania napoli sez. v, confermata dal consiglio di stato sez. v, con sentenza n.8010/2003 dell'11.07.2003 con cui venivano riconosciute ore di lavoro non pagate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castellammare di Stabia in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso - con cui, in quanto dipendente del Comune di Castellammare di Stabia, a suo tempo assunto in esecuzione della L.285/1977 si agisce in executivis al fine di veder riconosciuto e corrisposto un importo imputabile a trattamento retributivo arretrato, quale differenza intercorrente tra le somme erogate dal Comune e percepite dal ricorrente in asserita parziale esecuzione di pregressa sentenza resa dal T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, confermata dal Consiglio di Stato, e quanto effettivamente e complessivamente dovutogli all’esito dell’esatto computo delle competenze spettanti ad operarsi in base alla legislazione in materia - è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Va premesso che le predette sentenze non ordinavano al Comune il pagamento di alcun preciso importo quantificato, ma si limitavano a riconoscere a parte avversa, in