TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-06-03, n. 201300310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-06-03, n. 201300310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201300310
Data del deposito : 3 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00155/2013 REG.RIC.

N. 00310/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00155/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2013, proposto da:
Società Litografia Botolini S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G N, con domicilio eletto presso Raffaella Nardinocchi in Pescara, via R. Margherita, 112/1;

contro

Comune di Vasto;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 338 del 04 ottobre 2012 con il quale il Giudice di Pace di Lanciano ha ingiunto al Comune di Lanciano il pagamento della somma dovuta alla società ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. M B e udito l'avv. Romina Faricelli, su delega dell'avv. G N, per la società ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che la società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto n.338 del 2012 del Giudice di Pace di Lanciano emesso in data 4 ottobre 2012, con il quale si condanna il Comune di Vasto al pagamento in favore della medesima società della somma di euro 4.525,40 oltre gli interessi legali commerciali (ex d.lgs. n. 231 del 2002) dal dovuto fino all’effettivo soddisfo, nonché dell’ulteriore somma di euro 450,00 a titolo di spese e competenze processuali, oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali al 12,5% su diritti ed onorari.

Rilevato che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, e quindi non ha dato prova dell’avvenuto adempimento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c. p. a.,: "L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: (...) c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".

Considerato altresì che, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 comma 2, lett. c), d. lgs. n. 104 del 2010 (T. A. R. Lazio Roma sentenza 20 febbraio 2012, n. 1712).

Ritenuto conseguentemente che il ricorso meriti accoglimento.

Ritenuto infine che le spese debbano seguire il criterio della soccombenza.

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