TAR Catania, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202303397
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Pubblicato il 13/11/2023
N. 03397/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno del Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E N, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
e/o declaratoria di nullità ai sensi dell'art. 114, 2° comma, lett. b) c.p.a.,
- del-OMISSIS- trasmesso dal Comune di -OMISSIS- al ricorrente con nota prot. n.-OMISSIS-;
- della nota del Comune di -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso
e conseguentemente per la condanna
delle intimate Amministrazioni a strutturare un progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 (che non sia solo “di assistenza”) integrato con le misure della Legge n.112 del 2016 (c.d. “Dopo di Noi”) con tutti gli elementi necessari ed imprescindibili
nonché per la nomina
di un commissario ad acta per l'ipotesi in cui perduri l'inottemperanza delle Amministrazioni resistenti ai sensi dell'art. 114, 2° comma, lett. d) c.p.a.
e la fissazione
di una penalità di mora dovuta dalle Amministrazioni resistenti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, oltre rivalutazione e interessi, ai sensi dell'art. 114, 2° comma, lett. 3) c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Francesco Fichera e uditi per il ricorrente e l’Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS- i relativi difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il sig. -OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostengo del figlio -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha impugnato i seguenti atti: 1) il “progetto di vita” redatto ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328/2000 e trasmesso dal Comune di -OMISSIS- al ricorrente con nota prot. n. -OMISSIS-;2) il verbale U.V.D. e la scheda SVAMDI allegati contenenti valutazioni del -OMISSIS-;3) la nota del Comune di -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-;4) ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Tali atti sono stati adottati in sede di riesercizio del potere dopo che questo Tribunale, con sentenza n. -OMISSIS- corretta con ordinanza n.-OMISSIS- condannando le amministrazioni a predisporre nuovamente tale progetto.
I provvedimenti impugnati sono stati censurati per i seguenti motivi: 1) Nullità per violazione e/o elusione del giudicato;illegittimità derivata ;2) Violazione artt. 4, 5, 19, 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/12/2006 ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18;violazione artt. 32, 38, 53 cost.;violazione art. 3 e ss. legge 104/1992;violazione artt. 14 ss. legge 328/2000;violazione legge 112/2016;violazione decreto interministeriale 26 novembre 2016 (c.d. dopo di noi);eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste;eccesso di potere per violazione delle garanzie partecipative e procedimentali .
2. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- la Sezione ha rilevato d’ufficio la possibile parziale irricevibilità per tardività del ricorso limitatamente al secondo motivo, assegnando alle parti il termine di 10 giorni per il deposito di memorie.
3. Con sentenza non definitiva n. -OMISSIS- - questa Sezione, in sede di giudizio di ottemperanza, ha rigettato il ricorso con riguardo a tutte le censure di cui al primo motivo, rinviando la trattazione delle doglianze relative al secondo motivo, aventi ad oggetto nuovi profili di illegittimità correlati al riesercizio del potere da parte delle amministrazioni intimate, ad apposita udienza pubblica.
4. Nell’ambito del secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce, in prima battuta, che il nuovo piano trasmesso il -OMISSIS- sarebbe stato predisposto in violazione delle garanzie procedimentali e in carenza delle valutazioni diagnostiche-funzionali preliminari. Nello specifico, sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento e/o convocazione. Inoltre, non si sarebbe proceduto alla valutazione del profilo di funzionamento del beneficiario del piano, in violazione dell’art. 14, co. 2, Legge 328/2000, la quale costituirebbe una valutazione propedeutica indispensabile ai fini della individuazione dei -OMISSIS-, inficiando tutta la sequenza procedimentale. Inoltre, sarebbero state disattese le indicazioni dell’odierno ricorrente in ordine a « desideri, aspettative e preferenze » per la presa in carico globale del figlio, in violazione di quanto previsto all’art. 1, co. 2, Legge 112/2016 e all’art. 2, co. 3, del decreto interministeriale 26.11.2016.
Viene poi rilevato che il piano consegnato il -OMISSIS- non avrebbe di per sé natura di “progetto individuale” ex art. 14 della l. 328/2000, in quanto presenterebbe il contenuto di un mero piano assistenziale con l’aggiunta di alcune minime modifiche rispetto a quello originariamente annullato da questo Tribunale. Mancherebbero, in particolare, gli elementi previsti dal comma 2 del citato art. 14, ossia la “ valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata ”. Le misure di assistenza contemplate dal piano, inoltre, sarebbero state individuate in modo generico, senza chiarire la frequenza e la durata degli interventi, il soggetto che deve attuarli e chi debba finanziarli. Non sarebbero stati altresì individuati i sostegni informali fruiti dal disabile.
Il piano consegnato sarebbe altresì privo dei suoi requisiti essenziali, non essendo stati specificati i budget di progetto e la priorità. In particolare, il budget di progetto, inteso come “ definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto di vita ” (cfr. art. 1, comma 1, lett. f) D.M. 26.11.2016 sul “Dopo di noi”), sarebbe contemplato solo in modo approssimativo, non venendo indicati né il costo complessivo del progetto per l’intera durata né le diverse fonti di finanziamento degli interventi previsti. Relativamente alla parte dedicata agli specifici interventi programmati ex Legge 112/2016, continua il ricorrente, seppure rispetto al precedente progetto sia stata individuata la misura, vi sarebbero ancora elementi che rendono indeterminato il progetto. Mancherebbe infatti l’indicazione dell’eventuale integrazione con gli altri sostegni a carico della stessa legge (intervento A-B-C-D), del soggetto erogatore e finanziatore e dell’esatta indicazione del budget di spesa così come disposto dal D.A. 2727 della Regione Sicilia. Non sarebbe poi indicato il luogo in cui il beneficiario del piano dovrebbe svolgere l’intervento “Dopo di Noi”, in violazione dell’art. 19 della Convenzione Onu delle Persone con disabilità. Altre omissioni riguarderebbero la mancata indicazione dei requisiti per il diritto di accesso alle misure finanziate dalla L. 112/2016 e, in particolare, relativi alla presenza di eventuali casi di priorità rispetto agli altri.
In ultimo, non sarebbero stati specificati gli obiettivi e gli indicatori di esito. I primi, i quali devono intendersi quali i miglioramenti nella qualità di vita della persona con disabilità, sarebbero stati indicati in modo generico senza precisare gli interventi necessari per raggiungerli. I secondi, quali parametri con cui valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sarebbero stati del tutto omessi.
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha altresì prodotto lo “Schema tipo di progetto personalizzato ai sensi della Legge 112/2016 della Regione Sicilia”, le cui indicazioni sarebbero state violate in sede di adozione del piano contestato.