TAR Venezia, sez. II, sentenza 2014-05-21, n. 201400645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2014-05-21, n. 201400645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201400645
Data del deposito : 21 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01981/2004 REG.RIC.

N. 00645/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01981/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2004, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dagli avv. M A, E E, M G, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura (Pd), rappresentato e difeso dall' avv. R M, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura - Agea - (Rm), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
Regione Veneto - (Ve);

per l'annullamento

della comunicazione AVEPA del 17/3/2004 di prot. n. 6609 e relativa allegata comunicazione denominata "Regime comunitario quote latte. Comunicazione quantitativi di riferimento individuali periodo 2003/2004", codice a barre n. 46850322994, ricevuta con raccomandata a.r. il 2/4/2004;
della comunicazione AVEPA del 29/3/2004 di prot. n. 8129 e relativa allegata comunicazione denominata "Regime comunitario quote latte. Comunicazione quantitativi di riferimento individuali periodo 2004/2005", riportante codice a barre identico nella comunicazione sopra decritta, ricevuta con raccomandata a.r. il 13/4/2004 e di tutte le comunicazioni di assegnazione di QRI effettuate da AIMA (ora AGEA) e della Regione Veneto ex L. n. 5/98, L. n. 118/99 e L. n. 79/00.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Veneta Per i Pagamenti in Agricoltura (Pd) e di Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura - Agea - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 la dott.ssa O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO


Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile dato che parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

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