TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-09-26, n. 201302311
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Testo completo
N. 02311/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2012, proposto da:
Società Turistica Siciliana (So.Tu.S) s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G T, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via R. Imbriani n. 149;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Servizio Demanio Marittimo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
Capitaneria di Porto di Messina;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 9654 del 14.2.2012, con cui è stata respinta la richiesta di rinnovo di concessione demaniale avanzata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Assessorato Territorio e Ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013, la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la società sotto Sotus s.r.l. - titolare di una struttura turistica nel Comune di Sant’Alessio Siculo, denominata “Camping La Focetta Sicula” e costituita da un’area attrezzata con bungalow, servizi, aree per camper, case mobili e parcheggi - ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l’Assessorato Territorio e Ambiente ha negato il rinnovo della concessione demaniale marittima, ritenendo che l’attività di campeggio non rientri tra quelle tassativamente previste dall’articolo 1 della l.r. 15/2005 e dalla circolare n. 70453 del 12/11/2010.
Il ricorso è affidato a due motivi nei quali sono