TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2014-04-08, n. 201403816

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2014-04-08, n. 201403816
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201403816
Data del deposito : 8 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03331/2011 REG.RIC.

N. 03816/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03331/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3331 del 2011, proposto da:


Soc. Indel Industria Elettrica p.A in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. F L, con domicilio eletto presso l’avv. F L in Roma, via del Viminale, 43;


contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Dogane;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Venezia, Sez. I, 5 dicembre 1994 n. 3003, con la quale l’Amministrazione delle finanze è stata condannata a pagare alla Società INDEL-Industria Elettrica p.A. la somma capitale di € 602.286,68 (già Lit. 1.166.189.632) oltre agli interessi al tasso del 18 % dal 18 novembre 1991 al saldo e al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 15.574,28 (già Lit. 30.156.030), oltre accessori di legge.


Vista la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, 27 giugno 2011 n. 5672;

Visto l’atto di nomina del commissario ad acta in persona della dottoressa Doriana Rossini;

Viste le richieste di chiarimenti della Soc. Indel in data 11 novembre 2013 e del nominato commissario ad acta in data 18 novembre 2013;

Esaminate le memorie depositate dalle parti in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 112 e 114 c.p.a.;


Premesso che, come si legge nell’ordinanza collegiale n. 447/2011 del TAR del Veneto

- per quanto espone la ricorrente, “il Tribunale civile di Venezia, prima sezione, con sentenza n. 3003 del 1994, del 5.12.1994, in accoglimento della domanda proposta dalla società INDEL – Industria elettrica p. a., con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 1992, ha condannato il Ministero delle finanze (ora, MEF) a pagare, a titolo di rimborso addizionale energia elettrica, alla società attrice la somma di € 602.286,68 (già ₤ 1.166.189.632), oltre agli interessi al tasso del 18% dal 18.11.1991 al saldo, e al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 15.574,28 (già ₤ 30.156.030), oltre agli accessori di legge;

- che con sentenza n. 2076 del 30.12.1998 la Corte d’Appello di Venezia, prima sezione, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione delle Finanze e in riforma della sentenza impugnata ha respinto la domanda proposta dalla società INDEL compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio;

- che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20827/2005, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Ministero delle finanze e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. , ha accolto il ricorso principale presentato dalla società INDEL cassando la sentenza impugnata e rigettando l’appello dell’Amministrazione finanziaria, con compensazione tra le parti delle spese processuali relative al grado di appello e al giudizio di Cassazione;

- che, quindi, in forza della sentenza della Corte di Cassazione si è formato il giudicato e con atto notificato il 3.5.2007 la società ricorrente ha diffidato MEF e Agenzia delle dogane a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Venezia;

- che nel luglio del 2008 l’Agenzia delle dogane ha provveduto a pagare le sole spese di giudizio relative al primo grado, come liquidate dal Tribunale civile di Venezia con la citata sentenza n. 3003/94 e, nell’ottobre del 2008, l’Agenzia delle dogane ha provveduto a una ulteriore parziale esecuzione del giudicato mediante il pagamento della somma di € 602.286,68;

- che, in relazione all’avvenuto pagamento, da parte dell’Agenzia delle dogane, delle sole spese del giudizio di primo grado e della somma di € 602.286,68, da imputare, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., agli interessi, permane tuttora il mancato pagamento della somma residua di € 602.286,68, quale sorte capitale più interessi pari al 18% annuo dal 18.11.1991;”

- che con sentenza 27 giugno 2011 n. 5672 questa Sezione del TAR Lazio, cui il ricorso è pervenuto in forza della citata ordinanza del TAR del Veneto ha accolto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Venezia, Sez. I, 5 dicembre 1994 n. 3003 proposto dalla Indel S.p.a. in liquidazione, disponendo la nomina del commissario ad acta in persona del “dirigente responsabile del competente Ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato ovvero nella persona di un funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente”;

- che, in particolare, la Sezione ha ritenuto la fondatezza del ricorso per ottemperanza “nella misura in cui occorre verificare l’esatto adempimento di quanto disposto nella sentenza del Tribunale civile di Venezia, Sez. I, 5 dicembre 1994 n. 3003, con riguardo ai conteggi effettuati dall’Amministrazione resistente e quindi deve ordinarsi al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di eseguire quanto disposto con la sentenza del Tribunale civile di Venezia, Sez. I, 5 dicembre 1994 n. 3003 e di procedere al pagamento delle somme dovute, all’esito della verifica sull’esattezza degli importi già liquidati per il calcolo degli interessi entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione” della sentenza medesima;

- con nota prot. n. 103265 del 10 ottobre 2011 il Ragioniere generale dello Stato, esercitando il potere di delega attribuitogli con la prefata sentenza, ha nominato quale commissario ad acta la dottoressa Doriana Rossini;

- che quest’ultima, con nota prot- n. 94124 del 18 novembre 2013 ha richiesto chiarimenti al Collegio;

- che anche la ricorrente INDEL ha con istanza in data 11 novembre 2013 richiesto, ai sensi dell’art. 112 comma 5 c.p.a., chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza

Considerato che, in sostanza, si tratta di chiarire se i pagamenti medio tempore intervenuti (602.286,68 euro nell’aprile 2008 e quindi di euro 1.062.622,22 con valuta 5 dicembre 2012) risultino o meno in ancora parziale esecuzione del giudicato in ragione della (erronea secondo la ricorrente INDEL) imputazione da parte dell’amministrazione delle finanze della somma di euro 602.286,68 corrisposta nell’aprile 2008 a titolo di quota capitale anziché a titolo di interessi, in pratica affermando la ricorrente che la somma ora ricordata avrebbe dovuto invece essere imputata a titolo di interessi ai sensi dell’art. 1194 c.c.;

Considerato che anche il nominato commissario ad acta riferisce l’avviso dell’amministrazione secondo cui le somme corrisposte sarebbero state correttamente liquidate a titolo di sorte capitale, all’uopo richiamandosi giurisprudenza della Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, e con esso quello della ricorrente secondo cui “le somme pagate hanno natura di interessi e che, pertanto, la somma pagata con ampio ritardo sia da considerare parte della sorte capitale e che sulla stessa siano da computare gli interessi di mora”, comunque concludendo per la richiesta al Tribunale di ulteriori precisazioni;

Rilevato che, in tema di imputazione del pagamento degli interessi, l'art. 1194 c.c. stabilisce che “ il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi ” e che, pertanto, l'unica deroga alla esposta regola è rappresentata dal consenso del creditore ad un diverso ordine del pagamento, consenso che nella specie non risulta prestato ed invero neppure invocato come esistente dalla stessa amministrazione debitrice;

Considerato che l'imputazione della somma capitale deve essere necessariamente preceduta dal versamento dei relativi interessi per impedire un inevitabile pregiudizio per il patrimonio del creditore, atteso che la parte obbligata alla prestazione pecuniaria, prima deve eliminare gli accessori – che fanno carico al debitore ai sensi dell'art. 1196 c.c. – e successivamente estinguere il debito relativo al capitale;

Rilevato che effettivamente in materia tributaria si è invece stabilito che qualora l'Amministrazione esegua separatamente il pagamento prima dell'imposta e successivamente degli interessi, il contribuente non può chiedere l'applicazione dell'art. 1194 del codice civile (secondo la quale i primi pagamenti vanno imputati agli interessi e quelli successivi al capitale), in quanto a differenza della disciplina codicistica, le leggi tributarie, in tema di rimborso delle imposte non dovute (sia dirette che indirette) e di corresponsione degli interessi in ragione della ritardata restituzione del capitale, non contengono regole espresse sulla imputazione, al capitale e agli interessi, del "rimborso parziale" ( Corte di Cassazione , sez. tributaria;
sentenza 3 agosto 2001, n. 10653 );

Considerato che, tuttavia, nella specie non si controverte di materia tributaria in senso proprio e comunque non si tratta in maniera diretta di rimborso di imposta non dovuta, bensì dell’esecuzione di pronuncia di condanna che a sua volta origina da un problema di rimborso di addizionale energia elettrica;

Considerato, peraltro, che la stessa tesi centrata sulla asserita "specialità" della normativa tributaria rispetto a quella civilistica, non convince del tutto, se è vero che l'art. 44 del DPR n. 602/73 fissa la misura dell'aliquota, la modalità di computo, la decorrenza del calcolo degli interessi, ma nulla dice circa l'imputazione del pagamento e che da ciò consegue che " la peculiarità costituita dalla riferibilità alla Pubblica Amministrazione della titolarità giuridica soggettiva attiva o passiva di un rapporto obbligatorio non introduce, in se stessa, alcuna modificazione nella struttura sostanziale del rapporto stesso, onde le correlative situazioni di debito o credito si pongono, sul piano del diritto sostanziale, in termini paritari, quand'anche il rapporto tragga origine da una fattispecie regolata dal diritto pubblico, come tale caratterizzata dalla posizione di supremazia dell'Amministrazione rispetto al soggetto privato " e, pertanto, " il contenuto del rapporto giuridico non si sottrae […] alla disciplina di diritto comune dettata dal codice civile " ( Cassazione sentenza del 3/9/1999 n. 9273 );

Rilevato che la giurisprudenza amministrativa ha osservato che la regola consacrata nell'art. 1194 c.c., secondo cui – ripetesi – il pagamento di somme effettuato dalla parte debitrice di un'obbligazione pecuniaria va imputato prima agli interessi e poi al capitale – fatta salva un'espressa pattuizione in senso diverso che fosse intervenuta tra le parti -, ha carattere generale e vale per ogni tipo di obbligazione pecuniaria, derivi essa da un rapporto di natura privatistica o da uno di natura pubblicistica (cfr. Tar Lombardia- Milano, sez. II, 23 ottobre 2000, n. 6118 con riferimento ad obbligazione pecuniaria scaturente dall'espropriazione per pubblica utilità e dall'occupazione d'urgenza, ma anche, in relazione a casistica varia, Consiglio di Stato, IV, 19 febbraio 2007, n. 892;
T.A.R. Lazio – Roma, I, 6 luglio 2009, T.A.R. Catania, II. 5 dicembre 2013 n. 2918);

Considerato, quindi, che il richiesto chiarimento va reso nel senso che la somma di euro 602.286,69 corrisposta alla ricorrente in data 17 aprile 2008 va, ai sensi dell’art. 1194 c.c., imputata innanzitutto a titolo di interessi, come peraltro aveva già espressamente indicato, con un obiter dictum, il T.A.R. del Veneto nella sopra richiamata ordinanza n. 447 del 2011;

Disposto pertanto di esprimere il chiarimento richiesto dal commissario ad acta nei sensi di cui alle suindicate osservazioni

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