TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-21, n. 202317311
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 17311/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10101/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10101 del 2019, proposto da
IN AL YA Romero, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Ventura, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Confalonieri n. 2, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Questura Roma e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Roma in data 1 luglio 2019 e notificato in data 16 luglio 2019;
- nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Questura Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, cittadino venezuelano, in data 31.01.2019 è cessato dalla sua funzione diplomatica di Primo Segretario dell’Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela presso la Repubblica Italiana, per la quale era munito di carta d’identità rilasciata dal Ministero degli Affari esteri.
Quindi, in data 19.02.2019, lo stesso ha chiesto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
II. Detta istanza è stata dichiarata irricevibile con decreto dalla Questura di Roma dell’1 luglio 2019, notificato in data 16 luglio 2019, il quale è stato impugnato con il ricorso in epigrafe affidato ai seguenti motivi di censura:
1) Violazione degli artt. 24 e 111 Cos. - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché del d. lgs. n. 286/1998 - violazione del principio di legalità e dell’articolo 1 della l. n. 689/1981 - eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Il provvedimento impugnato non avrebbe fornito alcuna motivazione concreta sulle circostanze che hanno indotto la Questura di Roma a ritenere irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
In particolare, non avrebbe dato idonea contezza della valutazione effettuata in ordine ai requisiti richiesti per il rilascio del visto dagli artt. 39 bis del d. lgs. n.