TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-14, n. 202300638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-14, n. 202300638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300638
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2023

N. 00638/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00478/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2018, proposto da
- Evergreen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P F ed E R ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;

contro

- la Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti S T e S D e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

nei confronti

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia di Pavia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento di diffida ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D. Lgs. n. 152 del 2006, prot. n. 64670 del 7 dicembre 2017, successivamente notificato, mediante il quale il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali della Provincia di Pavia ha diffidato Evergreen Italia S.r.l.:



1. all’osservanza delle norme che regolano l’attività di recupero agronomico dei fanghi così come riportate nell’autorizzazione n. 24/2016-R del 7 dicembre 2016 – prot. 74718 e in particolare: “al corretto aggiornamento ed invio della documentazione prevista per la notifica a 10 giorni di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.lgs. 99/92, come poi ribadito alla lettera f) del punto 8.2, nonché dell’appendice 7 dell’allegato 1 alla DGR Regione Lombardia n. 2031/2014 e s.m.i” e alla corrispondenza tra quanto effettuato in campo e quanto riportato nei registri di spandimento;



2. dallo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti speciali in agricoltura (R10), su terreni compresi nel territorio della Provincia di Pavia, che non siano totalmente esenti da vincoli che vietino tale attività, con particolare riferimento ai terreni siti all’interno o nel raggio di 100 metri da aree aventi destinazione urbanistico-residenziale;



3. all’invio, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di diffida, delle copie di concessione di disponibilità dei terreni da parte dei conduttori di tutte le aziende agricole utilizzate per attività R10 che non siano state oggetto di atto di nullaosta da parte della Provincia di Pavia o che siano presenti agli atti provinciali privi di data o antecedenti al novembre del 2015. Ciò anche affinché Evergreen:

a. si adegui alla prescrizione prevista al punto 7 dell’allegato 1 alla D.G.R. Lombardia n. 5269 del 6 giugno 2016;

b. verifichi la documentazione comprovante la reale conduzione dei terreni non di proprietà dei soggetti da cui riceve la disponibilità per attività R10;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pavia;

Vista l’istanza presentata dai difensori della parte ricorrente di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere A D V;

Uditi, all’udienza smaltimento dell’8 marzo 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori della Provincia di Pavia, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 8 febbraio 2018 e depositato il 22 febbraio successivo, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di diffida ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D. Lgs. n. 152 del 2006, prot. n. 64670 del 7 dicembre 2017, mediante il quale il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici Locali della Provincia di Pavia l’ha diffidata all’osservanza delle norme che regolano l’attività di recupero agronomico dei fanghi come da autorizzazione del 7 dicembre 2016 e dallo svolgimento dell’attività di recupero rifiuti speciali su terreni non totalmente esenti da vincoli, obbligandola altresì a trasmettere le copie di concessione di disponibilità dei terreni da parte dei conduttori di tutte le aziende agricole utilizzate per attività di spandimento fanghi non previamente autorizzate.

La ricorrente si occupa del trattamento dei fanghi biologici di cui al D. Lgs. n. 99 del 1992, e quale operatore per conto terzi ritira i predetti fanghi biologici dei depuratori dei sistemi fognari delle acque reflue, urbane e industriali, per sottoporli, presso il proprio impianto sito nel Comune di Tromello, a trattamenti idonei a recuperare le sostanze organiche in essi presenti, in modo da poterli utilizzare attraverso le operazioni di spandimento sui campi a beneficio dell’agricoltura (operazione R10). L’impianto gestito dalla ricorrente è stato autorizzato con D.G.R. VII/7566 del 2001 e, da ultimo, ne è stata consentita la prosecuzione con l’autorizzazione n. 24/2016 – R del 7 dicembre 2016, rilasciata dalla Provincia di Pavia. In data 11 maggio 2017, A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Pavia e Lodi e la Provincia di Pavia, previa esecuzione di un sopralluogo in un’Azienda agricola, hanno avviato un procedimento finalizzato a verificare il rispetto da parte della ricorrente delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione del dicembre 2016;
all’esito del richiamato procedimento, cui la ricorrente ha preso parte tramite la presentazione di memorie e documentazione, la Provincia di Pavia ha adottato l’atto impugnato nella presente sede.

Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di svariate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Pavia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di trattazione della controversia, la difesa della parte ricorrente ha depositato una memoria attraverso la quale ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione del merito del ricorso, formulando altresì la richiesta di compensazione delle spese di lite.

All’udienza di smaltimento dell’8 marzo 2023, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, uditi i difensori della Provincia di Pavia, che hanno chiesto la rifusione delle spese di lite, e preso atto dell’istanza presentata dai difensori della parte ricorrente di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione, ha trattenuto in decisione la causa.

DIRITTO

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