TAR Roma, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-09-09, n. 202205684
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Pubblicato il 09/09/2022
N. 05684/2022 REG.PROV.CAU.
N. 09591/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9591 del 2022, proposto da C T, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Ministero della Transizione Ecologica e Associazione Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
G V, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della graduatoria indicata come Idonei_tec_aics_alfabetico_16.05.2022 PROFILO - TEC/AICS approvata dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 92 (novantadue) unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1 da assumere presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e presso il Ministero della transizione ecologica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 43 del 5 giugno 2020 e successivamente modificato con avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 60 del 30 luglio 2021) nella parte in cui non include la ricorrente tra i candidati che hanno riportato una votazione minima di 21/30;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, del Ministero della Transizione Ecologica e dell’Associazione Formez Pa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Marianna Scali;
Premesso che la ricorrente ha impugnato il quesito n. 15 somministrato alla prova scritta, riguardante le modalità di assunzione del personale in posizione di contingente e contrattisti dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, contestando che l’Amministrazione abbia ritenuto corretta una risposta in realtà errata;
Ritenuto che il ricorso, ad un primo esame proprio di questa fase, risulti fornito dei prescritti requisiti di fumus boni iuris , tenuto conto che:
- l’affermazione, contenuta nella risposta considerata corretta dall’Amministrazione, secondo cui il personale dell'Agenzia nella posizione di contingente e contrattisti è assunto “ con contratto di diritto privato a tempo sia determinato sia indeterminato, disciplinato dal diritto locale ” non trova conferma nel tenore letterale dell’articolo 11, comma 1 lett. c) del D.M. n. 113 del 22 luglio 2015 recante lo “ Statuto dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo ”, il quale fa esclusivo riferimento all’assunzione mediante contratti di diritto privato a tempo determinato;
- l’Amministrazione, in sede di difese del presente giudizio, non ha indicato alcuna disposizione normativa, specificamente riferita alla categoria del “personale contingente” della predetta Agenzia che preveda la possibilità di un’assunzione a tempo indeterminato;
Ritenuto inoltre che dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nell’esclusione della candidata dalla procedura concorsuale in epigrafe;
Considerato che quanto sopra rilevato renda necessario che l’Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione della ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;
Ritenuto che la ricorrente, in vista dell’udienza di merito, debba provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati all’accoglimento del presente gravame;
Ritenuto infine di condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza della presente fase;