TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2017-08-02, n. 201703938

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2017-08-02, n. 201703938
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201703938
Data del deposito : 2 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2017

N. 06108/2017 REG.RIC.

N. 03938/2017 REG.PROV.CAU.

N. 06108/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6108 del 2017, proposto da:


Schindler S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni De Calvi N. 6;


contro

Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato U G, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Regione Lazio e Roma Città Metropolitana non costituite in giudizio;
Condominio via dei Fiori 21 B, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Anicia 6/B;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale n. prot. 243 del 25.1.2017 e della determinazione dirigenziale n. prot. 39 del 12.1.2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Condominio via dei Fiori 21 B;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, al fine di decidere l’istanza cautelare, sia necessario che l’Amministrazione regionale depositi in giudizio, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, gli atti da cui risultano le determinazioni da essa assunte in merito all’approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento prodotto dal proprietario interessato ai sensi dell’art. 96, c. 2, T.U. Edilizia;

Ritenuto, pertanto, di disporre la prosecuzione della fase cautelare all’esito dell’istruttoria;

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