TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400051
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Pubblicato il 03/01/2024
N. 00051/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Archimedia a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M e A P, domiciliati presso la Segreteria del TAR Sicilia - sezione staccata di Catania;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
tanto con il ricorso principale, quanto con il ricorso per motivi aggiunti
- del decreto del Direttore Generale reg. interno n. 464 del 28 febbraio 2014 prog. n. 32085/15 CUP B23102000140005, di revoca del contributo concesso alla società ricorrente;
- della nota prot. n. 95332 del 14 dicembre 2013 della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a.;
- della nota prot. n. 1641 del 16 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, di avvio del procedimento di revoca del contributo concesso alla società ricorrente;
- della nota del 19 novembre 2014 della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a., con la quale veniva richiesta alla società ricorrente la restituzione della somma complessiva di 150.530,21 euro;
- della Circolare n. 17599 del 22 maggio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il dott. S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente esponeva di aver presentato al Ministero delle Attività Produttive, in data 10 marzo 2004, la richiesta di erogazione di un contributo, ai sensi della legge 488/1992 (“ Agevolazioni alle attività produttive nelle zone depresse del Paese ”) per la propria attività economica esercitata in Terranova, provincia di Messina.
Il Ministero aveva concesso in via provvisoria un contributo in conto impianti di € 145.149,00 a fronte di investimenti ammessi per € 233.000,00 per il tramite della banca concessionaria Mediocredito Centrale s.p.a..
Erano state successivamente erogate somme per € 110.835,00, per l’apertura di una sede operativa nel Comune di Terranova, da adibire allo svolgimento di attività di elaborazione informatica, assistenza e consulenza alle imprese agricole intenzionate ad accedere a contributi nazionali ed europei.
Riferiva parte ricorrente che nel mese di novembre 2012 la Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello, nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria su delega della Procura di Patti, aveva effettuato un sopralluogo presso tale unità operativa richiedendo la documentazione contabile e sentendo i soci in quanto persone informate sui fatti.
Quindi, con una nota del 20 novembre 2014, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito centrale aveva richiesto alla società ricorrente, a seguito dell'emissione del decreto di revoca totale del contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico n. 464 del 28 febbraio 2014, la restituzione, entro dieci giorni dalla ricezione, della complessiva somma di € 150.530,21, pari al contributo concesso maggiorato di rivalutazione ed interessi legali.
Richiesti chiarimenti, la società aveva appreso che la richiesta di restituzione si era basata sull’informativa della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant’Agata di Militello, depositata in seno al procedimento R.G.N.R. l321/2012 pendente presso il Tribunale di Patti.
A suo parere il provvedimento sarebbe stato illegittimo anzitutto per la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste anche nella disciplina che regolamenta la revoca dei contributi concessi ai sensi della legge 488/1992.
In relazione al merito delle contestazioni della Guardia di Finanza, riguardanti la distrazione dei beni oggetto dell’investimento agevolato attuata con la concessione in uso dei locali ad altri enti, evidenziava che l’Amministrazione avrebbe potuto porre alla base della revoca solo le risultanze dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti e non, come sarebbe invece accaduto nel caso di specie, l’integrale contenuto dell’informativa.
Riteneva, ad ogni modo, che la concessione in comodato dei locali, per breve tempo, ad un’associazione di categoria, non avrebbe costituito distrazione del bene dall’uso previsto.
Sottolineava, inoltre, che l’art. 29 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 avrebbe contenuto ulteriori misure agevolative per i soggetti beneficiari dei contributi ai sensi della legge 488/1992, consentendo, in particolare, di derogare agli obblighi assunti al momento della concessione in relazione anche al personale da assumere.
Per i suddetti motivi chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio evidenziando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso.
In particolare, evidenziava, quanto alle asserite violazioni di natura procedurale, che, con nota prot. n. 1641 del 16 gennaio 2014 era stato comunicato via pec alla società l’avvio del procedimento.
Nel merito, sosteneva che le risultanze dell’informativa della Guardia di Finanza avrebbero costituto una base motivazionale inoppugnabile dalla quale sarebbe emerso che nei locali non sarebbe stata svolta alcuna attività per la società Archimedia, essendo sede di altre società.
La falsa rappresentazione della realtà da parte della ricorrente, oltre ad incrinare il rapporto di fiducia con l’Amministrazione, avrebbe avuto rilievo quale mancato adempimento, da parte della società, degli obblighi imposti dall’art. 3 del decreto di concessione provvisoria.
Con ricorso per motivi aggiunti, presentato a seguito dell’accesso agli atti del procedimento, la società ricorrente riproponeva, in sostanza, le medesime censure sul merito della motivazione del provvedimento di revoca.
All’udienza del 21 novembre 2023, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia.
In proposito, possono prendersi le mosse dalla pronuncia di Cassazione civile sez. un., 7/7/2017, n. 16831 secondo cui “ in tema di incentivi economici e loro revoca, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione, sulla scorta di una addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si fa questione di atti denominati come revoca, decadenza o risoluzione, purché si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, quanto alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo ”.
Nel caso di specie, va evidenziato che la ricorrente, tra il 2005 ed il 2010, aveva ottenuto contributi, ai sensi della legge 488/92, pari a circa € 100.835,00 a fronte di investimenti dichiarati per la realizzazione di una attività di assistenza e consulenza alle imprese agricole intenzionate ad accedere a contributi nazionali ed europei.
Come si evince dalla narrativa sopra riportata, a seguito di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza sarebbe emerso che, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa e nella convenzione collegata all’erogazione dei contributi, la società ricorrente avrebbe concesso in uso i propri locali alla Confagricoltura e tra il 2010 ed il 2011 avevano esercitato la propria attività presso i medesimi locali anche altre società.
Inoltre, l’impresa aveva previsto nella domanda con cui era stata richiesta l’agevolazione l’assunzione di 5 dipendenti che, invece, non sarebbe mai stata effettuata.
Al di là del merito delle predette vicende, è evidente che la revoca dei benefici economici si sia, dunque, si sia basata sugli addotti inadempimenti, da parte della società beneficiaria, degli obblighi correlati all’ottenimento del beneficio (divieto di distrazione dei beni oggetto dell’investimento agevolato nell’arco del quinquennio) e degli impegni assunti con la domanda di richiesta del beneficio stesso e che la controversia, dunque, in base all’orientamento sopra indicato, rientri nella cognizione del giudice ordinario.
In definitiva, il ricorso, per le ragioni indicate, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
E’ salva la riassunzione del ricorso innanzi al giudice ordinario ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11 c.p.a..
Le spese di causa, considerata le oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la questione di giurisdizione esaminata ed attesa la peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate tre le parti.