TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-21, n. 202300908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-21, n. 202300908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300908
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/03/2023

N. 00908/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03124/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2013, proposto da
M G, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, P.zza Abramo Lincoln n. 19;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Torre Lachea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

Comune di Aci Catena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Santa Elisabetta Caruso, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) del decreto del dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 2067 del 22.07.2013, notificato al ricorrente in data 27.09.2013, nella parte in cui viene stabilito (art. 3) che i terreni di proprietà del ricorrente, censiti in catasto terreni del Comune di Aci Catena al foglio 12 particelle 9, 225, 1011, sono sottoposti al vincolo indiretto di tutela del complesso denominato “Torre Casalotto”, e che sugli stessi è precluso ogni intervento di nuova edificazione e/o di trasformazione impropria;

2) di ogni altro atto presupposto e connesso, e/o comunque sconosciuto e pregiudizievole per il ricorrente, ivi compresi ove occorra la relazione storica - architettonica redatta dalla resistente Soprintendenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania e del Comune di Aci Catena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato nelle date 22 e 27 novembre 2013 e depositato in data 11 dicembre 2023 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Il ricorrente è proprietario di alcune aree site nel Comune di Aci Catena - foglio 12, particelle 9, 225, 1011 - che, giusto certificato di destinazione urbanistica, ricadono in gran parte in zona E (agricola), parte in area a viabilità, e piccola parte in zona F1 (verde pubblico) del vigente strumento urbanistico, approvato con D.A. n. 306/81 del 18 settembre 1981, e D.A. n. 305/93 del 3 maggio 1993, di estensione complessiva di circa settemila mq..

Con il provvedimento avversato il dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha dichiarato di interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante il complesso denominato “Torre Casalotto” sito nel Comune di Aci Catena al foglio n. 12 particelle 24, 25, 174, 278, 279, 281, 282, 558, 559, 560, 562, 563, 568 di proprietà della Torre Lachea S.r.l.;
il citato complesso sorge fra gli attuali agglomerati di Nizzeti e Reitana ed è ubicato in posizione dominante rispetto al litorale catanese, sulla sommità di un dorso orografico dal quale è possibile estendere lo sguardo dalle pendici dell'Etna sino ad un esteso tratto della linea della costa ionica.

Sulla scorta di quanto trascritto nella relazione storica - architettonica allegata all'impugnato decreto, il suddetto complesso costituirebbe una importante emergenza storica - architettonica del territorio della Valle dell'Aci, in quanto singolare esempio di architettura produttiva e fortificata con stratificazioni storiche a partire dall'età medioevale sino al XVIII-XIX secolo.

Con la suddetta relazione storica architettonica è stata altresì individuata e proposta attorno al complesso stesso, la delimitazione di una fascia di rispetto, costituita da diverse aree (comprendente le particelle di proprietà del ricorrente), su cui imporre ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 un vincolo indiretto, e ciò per evitare che venisse messa in pericolo l'integrità del complesso stesso, e che ne venisse danneggiata la prospettiva, la luce ed alterate le condizioni di ambiente e decoro.

La suddetta relazione concludeva sul punto affermando che la definizione della fascia di rispetto costituiva il risultato di un accurato studio che prende le mosse dall'analisi delle caratteristiche orografiche e altimetriche del sito, dalla individuazione dei coni visivi per il completo godimento delle vedute prospettiche di scorcio e d'insieme del complesso “Torre Casalotto”, dall'analisi delle correzioni storico ambientali i esso con il contesto di appartenenza, nonché dalla verifica dello stato di fatto ... Tale studio ha permesso di fissare il perimetro minimo nel quale escludere ogni forma di edificazione e/o di trasformazione impropria, poiché l'interposizione di qualsiasi volume o la modifica delle caratteristiche dell'immediato intorno, comprometterebbero irrimediabilmente la visibilità e l'integrità del bene sottoposto a tutela diretta considerate, peraltro, le incalzanti urbanizzazioni che lo assediano .

La suddetta relazione storica - architettonica è stata recepita dal dirigente generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana che, con l'impugnato decreto, all'asserito fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, ha sottoposto l'area circostanza il complesso ed i manufatti in essa compresi (compresi le suddette aree di proprietà del deducente) al citato vincolo indiretto, disponendo conseguentemente la preclusione alla realizzazione di alcun intervento di nuova edificazione e trasformazione del territorio, e consentendo su di esse solo interventi di manutenzione e recupero dell'esistente, quali manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi di restauro e risanamento conservativo dei manufatti presenti nell'area inserita all'interno della fascia di rispetto.

Avverso il suddetto provvedimento, nella parte di interesse, il deducente ha proposto ricorso.



1.1. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania, al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Aci Catena chiedendo di dichiarare improcedibile, inammissibile e infondato il ricorso.



1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Catania, ha depositato documenti e memoria mentre il Comune di Aci Catena ha depositato memoria.



1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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