TAR Trento, sez. I, sentenza 2019-12-19, n. 201900175

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2019-12-19, n. 201900175
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201900175
Data del deposito : 19 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2019

N. 00175/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2019, proposto dall’impresa individuale Invest di Scruba A C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M C e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Santa Maria Maddalena n. 12, presso lo studio dell’avvocato M C;

contro

il Comune di Tenno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici dell’Avvocatura;

per l’annullamento

del provvedimento del Sindaco del Comune di Tenno prot. n. 2076 del 9 maggio 2019, con il quale sono stati posti limiti all’attività di noleggio di natanti da diporto svolta dall’impresa ricorrente sul lago di Tenno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tenno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il dott. Carlo Polidori e uditi gli avvocati M C e G V per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Davide Volpe per il Comune di Tenno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Invest di Scruba A C - impresa individuale dell’omonimo titolare (nel prosieguo anche “ricorrente”) - gestisce da circa 7 anni presso il lago di Tenno (facente parte del demanio idrico provinciale), durante la stagione estiva, l’attività di locazione e noleggio di natanti da diporto (kajak, pedalò, tavole-sup) e di appoggio alle immersioni subacquee (attività disciplinata dall’art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 171/2005 e dalle relative disposizioni attuative, contenute nelle determinazioni dirigenziali del Servizio trasporti pubblici della Provincia di Trento n. 42 del 15 aprile 2009 e n. 97 del 10 giugno 2010) grazie alla determinazione dirigenziale del Servizio bacini montani della Provincia di Trento n. 847 del 27 ottobre 2015, recante la concessione agli effetti idraulici e patrimoniali, valida sino al 30 settembre 2020, per l’occupazione stagionale di area demaniale di pertinenza del lago di Tenno con struttura mobile in legno per favorire l’imbarco e lo barco degli utilizzatori di natanti da diporto, e grazie alla successiva determinazione dirigenziale del Servizio bacini montani n. 473 del 5 giugno 2018 recante la concessione per il posizionamento di contenitori per salvagenti e attrezzature e per l’occupazione dello specchio lacuale con unità di soccorso. Inoltre la ricorrente per svolgere la propria attività ha stipulato con la

ASUC

Ville del Monte appositi contratti annuali di locazione, che le garantiscono dal 2015 il diritto di utilizzare durante la stagione estiva un terreno corrispondente all’intera spiaggia in località Coa del Lac per le operazioni di carico/scarico e per la sosta.

2. Riferisce la ricorrente che l’attività era svolta nel 2015 con dieci natanti, divenuti dodici dall’anno successivo e poi aumentati, nelle ultime due stagioni, fino ad un massimo di diciotto/venti in ragione del crescente afflusso di bagnanti, e di aver comunicato ogni anno all’Amministrazione comunale l’avvio della propria attività stagionale, pur non avendo il Comune di Tenno alcuna competenza in materia di demanio idrico provinciale, perché il vigente “Regolamento comunale per la tutela dell’area del Lago di Tenno” , approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 13 del 27 marzo 2006, non reca divieti relativi all’utilizzo di natanti da diporto, e solo per i natanti a motore prevede, all’art. 27, il potere del Sindaco di emanare norme comportamentali. Aggiunge la ricorrente di aver chiesto nel 2018 al Comune di potere occupare temporaneamente, con una struttura mobile ad uso deposito per l’attrezzatura a supporto della propria attività, un’area in prossimità del lago e che - sebbene neppure al riguardo sussista un potere autorizzatorio in capo al Comune, trattandosi di un’installazione temporanea - il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune ha rilasciato due distinte autorizzazioni, tenuto conto « delle caratteristiche di provvisorietà e di mobilità della struttura richiesta, nonché della necessità di spazio coperto a sostegno dell’attività di noleggio natanti, anche al fine di evitare disordine causato dal deposito di attrezzature sulla riva del lago» .

Quindi la ricorrente riferisce che con la nota prot. n. 2009 del 6 maggio 2019 ha comunicato al Comune, come ogni anno, l’inizio dell’attività senza specificare il numero dei natanti impiegati, e ciò al fine di confrontarsi con la nuova amministrazione (nel frattempo insediatasi) e, possibilmente, concordare termini e modi di svolgimento dell’attività. A fronte di tale comunicazione il nuovo Sindaco ha adottato l’impugnato provvedimento in data 9 maggio 2019, con il quale - premesso che il lago di Tenno « per le sue dimensioni e caratteristiche di “lago alpino” ha degli equilibri moto sottili che vanno tutelati e salvaguardati attraverso varie iniziative che devono andare nella direzione della salvaguardia e della tutela ambientale» e considerato che «negli ultimi anni la presenza numerosa di bagnanti, natanti ed altri elementi di natura balneare nel lago ha creato non pochi problemi di gestione, di convivenza e di condivisione degli spazi lacuali proprio per le dimensioni stesse del lago e conseguenti disagi e criticità per la gestione della spiaggia e delle vie di accesso al lago stesso» - ha disposto che « per la stagione 2019 (11/05/2019 - 15/09/2019) sono autorizzate, per quanto di nostra competenza, n. 4 tavole sup/surf – modello Ray e n. 4 kayak – modello Orca-Rainbow» , ed ha negato l’autorizzazione alla «posa di depositi e strutture/magazzino sulle sponde del lago o nel perimetro circostante» .

La ricorrente riferisce poi di aver chiesto l’annullamento in autotutela di tale provvedimento con nota del 17 maggio 2019, che però non ha avuto alcun seguito, e che in sede di accesso agli atti ha acquisito copia della richiesta di «collaborazione» formulata dal Sindaco, con nota del 21 maggio 2019, ai competenti Servizi della Provincia di Trento ed al Corpo di polizia locale intercomunale di Riva del Garda, con cui è stato chiesto, in particolare, di «valutare l’attività della ditta Invest sul lago nel corso dell’estate 2018 come attività svolta in modo parzialmente arbitrario» e «intervenire energicamente a sostegno della posizione dell’Amministrazione Comunale, per limitare l’impatto dell’attività proposta sul lago di Tenno, e di attuare quanto necessario, ciascuno per la propria parte, per far sì che l’opposizione del sig. Scruba non abbia seguito» . Nel riscontrare tale richiesta il Servizio trasporti pubblici con nota prot.n. S036-2018-20.2 EF/FB in data 31 maggio 2019 ha chiarito che le unità nautiche noleggiate dalla ricorrente sono «soggette alle medesime norme previste per tutti gli altri soggetti conduttori di unità nautiche medesime ad uso proprio» e che, quindi, eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione delle unità stesse sul lago di Tenno potrebbero essere disposte dal Servizio medesimo solo «per motivi di sicurezza, nel qual caso riguarderebbero tutti i potenziali fruitori del lago e non solo le unità concesse in locazione».

3. Del provvedimento impugnato la ricorrente chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

I) Incompetenza dell’Amministrazione comunale;
violazione e/o falsa applicazione dall’art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 171/2005;
eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L’Amministrazione comunale non è competente a vietare, in tutto o in parte, l’utilizzo di natanti da diporto sul lago di Tenno. Imporre un simile divieto spetterebbe, semmai, al Servizio trasporti pubblici, presso il quale è incardinata la figura dell’Ispettore di porto, prevista dalle norme sulla navigazione e competente a regolare tutte le attività, svolte da qualunque soggetto, pubblico o privato, inerenti la navigazione sulle acque interne - compresi gli spazi lacuali - facenti del demanio idrico provinciale. In tal senso si è espresso il predetto Servizio nella suddetta nota in data 31 maggio 2019, precisando di poter assumere provvedimenti limitativi della navigazione solo in presenza di comprovate ragioni di sicurezza.

In alternativa, la competenza ad imporre un divieto della specie spetterebbe al Servizio bacini montani, in quanto competente per ogni richiesta inerente l’occupazione dei beni del demanio idrico provinciale, compresi gli spazi lacuali e le relative zone di rispetto. Tuttavia la concessione rilasciata dal Servizio bacini montani con la determinazione dirigenziale n. 847 del 2015, in vigore fino al 30 settembre 2020, non reca, tra le prescrizioni per il concessionario, alcun limite al numero e alla tipologia di natanti da diporto oggetto dell’attività della ricorrente, e neppure tale Servizio ha ritenuto di dover intervenire a seguito della richiesta di «collaborazione» formulata dal Sindaco con la nota del 21 maggio 2019.

Il provvedimento impugnato è, quindi, illegittimo in quanto, pur menzionando la concessione dal Servizio bacini montani - peraltro impropriamente definita «autorizzazione che scade nel 2020» - non tiene affatto conto di tale provvedimento, né chiarisce le fonti normative in base alle quali sussisterebbe la competenza comunale ad autorizzare un numero minore o maggiore di natanti o a vietare, pur in presenza di tutti i presupposti di legge, il noleggio/locazione di specifiche tipologie di unità nautiche da diporto (come i pedalò). Del resto la stessa Amministrazione comunale si è espressa in termini dubitativi in merito alla propria competenza, come dimostra la suddetta nota del 21 maggio 2019, con la quale il Sindaco chiede la «collaborazione» dei competenti Servizi della Provincia.

II) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà estrinseca, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il provvedimento impugnato, invece di dare atto dell’istruttoria svolta, manifesta una vaga e immotivata preoccupazione per le sorti dell’ambiente lacustre, a cui sono ricollegate non meglio precisate esigenze di intervento per la tutela dell’ambiente. In particolare il Sindaco travisa lo stato dei luoghi ed enfatizza i rischi per l’ambiente senza indicare gli accertamenti svolti e, soprattutto, senza illustrare l’asserito nesso eziologico tra tali rischi e l’attività di noleggio di natanti esercitata dalla ricorrente. Una motivazione volta ad illustrare perché la tipologia di natanti utilizzati dalla ricorrente pregiudicherebbe l’ecosistema del lago di Tenno si rendeva tanto più necessaria in quanto l’utilizzo di tali mezzi da parte di soggetti privati è libero e non soggetto ad alcuna limitazione.

Inoltre il Sindaco ha omesso di considerare che la presenza sulle sponde del lago di un’attività imprenditoriale, svolta nel rispetto dei previsti standard di sicurezza, costituisce anche una garanzia per l’interesse pubblico ad una migliore fruizione del lago da parte della collettività;
l’utilizzo dei natanti noleggiati della ricorrente avviene con i prescritti equipaggiamenti di salvataggio, sotto il controllo degli addetti al servizio e previa illustrazione agli utenti delle regole di condotta per la navigazione nel lago.

Infine, il Sindaco non ha tenuto nella dovuta considerazione né il regolamento comunale per la tutela del lago, né le autorizzazioni rilasciate nel 2018 dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno, agendo in aperto contrasto con tali provvedimenti e senza indicare in motivazione le ragioni eventualmente idonee a superare tale contraddittorietà.

4. Questo Tribunale con l’ordinanza 25 luglio 2019, n. 39, ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente evidenziando in motivazione «che - alla luce del regolamento comunale per la tutela dell’area del lago di Tenno, della nota del Comune di Tenno del 21 maggio 2019 e della nota del servizio trasporti pubblici della Provincia di Trento del 31 maggio 2019 - ... non appare riconducibile in capo al Sindaco la competenza relativa all’utilizzo di natanti da diporto sul lago di Tenno» .

5. Il Comune di Tenno solo in data 7 ottobre 2019 si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 23 ottobre 2019 ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che gli effetti del provvedimento impugnato - peraltro sospesi da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 39/2019 - sono oramai cessati in quanto tale provvedimento aveva efficacia solo per il periodo 11 maggio 2019 - 15 settembre 2019.

Nel merito il Comune ha diffusamente replicato alle suesposte censure e, in particolare, alla dedotta incompetenza dell’Amministrazione comunale, evidenziando in particolare che il Servizio trasporti pubblici con nota del 26 luglio 2019, nel dichiararsi disponibile a valutare l’adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione di natanti sul lago di Tenno, ha precisato quanto segue: «Restano impregiudicati i provvedimenti decadenziali e revocatori in capo e di competenza di codesto Comune rispetto alle attività commerciali (asseritamente fonte di turbativa rispetto ad un ordinato svolgersi di tutte le attività nello specchio lacustre), sia in ordine ai profili logistici sia a quelli dimensionali dell’attività stessa» . Quanto al procedimento avviato dal Servizio bacini montani su istanza della ricorrente, avente ad oggetto lo spostamento della struttura mobile in legno per l’imbarco e lo sbarco degli utilizzatori dei natanti e l’estensione del periodo di utilizzo delle aree demaniali inerenti alla concessione, il Comune evidenzia che, con nota del 17 settembre 2019, ha espresso al riguardo parere negativo, considerando che il lago non ha le caratteristiche per poter ospitare attività di tipo commerciale che abbiano come scopo la navigazione. Sulla scorta di tale parere e del suddetto parere negativo della Comunità Alto Garda e Ledro del 2 agosto 2019, il Servizio bacini montani con due note del 16 ottobre 2019 ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza di modifica alla concessione per lo spostamento del punto di esercizio e dell’istanza di estensione del periodo di utilizzo delle aree demaniali inerenti alla concessione.

Sulla scorta di tali sviluppi il Comune afferma che i competenti Servizi della Provincia hanno sempre ribadito la competenza comunale in materia di controllo del territorio, di cui all’art. 129, comma 10, della legge provinciale n. 1/2008.

Pertanto il fatto che il lago di Tenno rientri nel demanio idrico provinciale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge provinciale n. 18/1976 non vale certo ad escludere la titolarità del potere di controllo del territorio spettante al Comune di Tenno anche «con riferimento alle imbarcazioni immesse dalla ricorrente nel lago stesso, di fatto equiparabili a qualsivoglia manufatto mobile» , potere che coesiste con quello spettante all’Autorità marittima ai sensi dell’art. 54 cod. nav..

Comunque, la competenza del Sindaco ad adottare il provvedimento impugnato discende sia dalla generale competenza delle Amministrazioni comunali in materia di commercio, sia dalla possibilità di qualificare tale provvedimento come un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 62 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Al secondo motivo il Comune ha replicato che sono state diffusamente indicate in motivazione le ragioni della limitazione dell’autorizzazione all’uso di natanti, frutto di un’adeguata istruttoria condotta anche nel confronto con il legale rappresentante della società ricorrente.

6. La società Invest con memoria depositata in data 11 novembre 2019 ha replicato all’eccezione di improcedibilità osservando che - sebbene si sia da tempo conclusa la stagione estiva, durante la quale essa ha potuto esercitare la propria attività in forza della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato - permane tuttavia l’interesse ad una decisione di merito sia in ragione della scadenza finale della concessione, prevista per il 30 settembre 2020, sia ai fini della condanna del Comune al pagamento delle spese di lite. Inoltre la ricorrente ha dedotto che nella fattispecie sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm., in ragione in ragione della condotta processuale gravemente colposa, se non addirittura dolosa, dell’Amministrazione resistente, che si è costituita in giudizio solo dopo il 30 settembre 2019 (ultimo giorno della concessione stagionale di cui è titolare la ricorrente) ed ha affidato a comunicati stampa e segnalazioni ad altri enti, estranei al presente giudizio, la difesa che poteva e doveva essere svolta in giudizio.

7. Il Comune di Tenno con memoria depositata in data 13 novembre 2019 ha replicato a quanto dedotto in memoria da controparte e, in particolare, alla domanda di condanna per lite temeraria, evidenziando che nel processo amministrativo l’Amministrazione resistente può costituirsi anche oltre il termine di cui all’art. 46 cod. proc. amm., senza incorrere in alcuna decadenza.

La società Invest con memoria depositata in data 21 novembre 2019 ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

8. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2019 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune di Tenno il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l’impugnato provvedimento in data 9 maggio 2019 è stato adottato con riferimento al periodo 11 maggio 2019 – 15 settembre 2019 e durante tale periodo l’attività della ricorrente si è svolta regolarmente grazie all’ordinanza cautelare n. 39/2019, con la quale sono stati sospesi gli effetti del provvedimento impugnato. È, quindi, venuto meno l’interesse al ricorso in quanto, come evidenziato da questo Tribunale in altra occasione (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento 19 gennaio 2017, n. 18), non è sufficiente per ritenere sussistenti i requisiti della concretezza ed attualità dell’interesse ad agire la mera esigenza di assicurare la legalità dell’azione amministrativa, mentre l’individuazione di coordinate giuridiche atte ad orientare la futura attività dell’Amministrazione è preclusa dall’art. 30, comma 2, cod. proc. amm., ai sensi del quale in nessun caso il Giudice amministrativo può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Pertanto, sebbene la scadenza della concessione rilasciata dal Servizio bacini montani della Provincia di Trento sia fissata al 30 settembre 2020, la ricorrente non può chiedere al Tribunale di adottare una decisione di merito che - attraverso il c.d. effetto conformativo del giudicato - vincoli in qualche misura la futura attività dell’Amministrazione, anche perché la posizione della ricorrente appare suscettibile di una rimeditazione per effetto delle sopravvenute decisioni amministrative preannunciate nella memoria depositata dal Comune in data 23 ottobre 2019.

2. Fermo restando quanto precede, il Collegio ritiene, ai limitati fini della valutazione della c.d. soccombenza virtuale e della conseguente statuizione sulle spese di giudizio, di dover procedere all’esame delle censure di carattere formale (e, in particolare, quella incentrata sull’incompetenza del Sindaco del Comune di Tenno e quella incentrata sull’eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione).

3. L’amministrazione ha ribadito in giudizio che il Sindaco con l’impugnato provvedimento del 9 maggio 2019 ha limitato l’attività svolta dalla ricorrente - autorizzando solo l’utilizzo di quattro tavole e di quattro kajak e vietando la posa di depositi sulle sponde del lago o nel perimetro circostante - «sulla scorta della necessità di tutelare e salvaguardare il lago di Tenno, evitando disagi e criticità ai numerosi bagnanti e frequentatori del lago dato che il numero eccessivo di natanti aveva già creato e crea non pochi problemi di gestione, di convivenza e di condivisione degli spazi lacuali».

La ricorrente, a sua volta, con il primo motivo contesta la competenza del Sindaco affermando che, eventualmente, la competenza ad adottare un provvedimento così motivato spetterebbe alla Provincia di Trento (e, in particolare, al Servizio Trasporti Pubblici o al Servizio Bacini Montani). Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

4. In termini generali giova ribadire che, in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa, i poteri amministrativi - e, quindi, i provvedimenti che di tali poteri sono espressione - sono tipici e nominati. In particolare, affermando che i provvedimenti amministrativi sono nominati si intende dire che l’Amministrazione non ha il potere di adottare provvedimenti che non siano espressamente previsti da una specifica norma. Invece, affermando che i provvedimenti amministrativi sono tipici si intende dire che ogni provvedimento è idoneo a disciplinare una determinata fattispecie e a soddisfare uno specifico interesse determinato dalla norma che prevede il potere. In altri termini, l’Amministrazione non può scegliere tra i provvedimenti adottabili quello che ritiene più idoneo a disciplinare una determinata fattispecie o a soddisfare un determinato interesse pubblico, perché deve far uso del potere espressamente previsto dalla norma per disciplinare quella determinata fattispecie e per soddisfare quel determinato interesse pubblico. Per tale ragione sono normativamente predeterminati l’autorità competente ad esercitare il potere, l’interesse cui è funzionale l’esercizio del potere, gli effetti che il provvedimento può produrre e le forme che devono essere osservate per la sua adozione. Una parziale eccezione a tali principi è costituita dal potere di adottate ordinanze contingibili e urgenti (potere che nella Provincia di Trento è previsto dall’art. 62 della legge regionale n. 2/2018), ossia provvedimenti volti a fare fronte a situazioni di urgente necessità, concreta ed attuale, che non potrebbero essere affrontate e risolte in maniera efficace con gli strumenti ordinari;
difatti tali provvedimenti sono nominati, ma costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza, ma non il contenuto delle ordinanze, in quanto le situazioni di urgenza che possono concretamente verificarsi non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile predeterminare la misura da adottare nel caso concreto per fronteggiare la situazione di urgenza.

5. In ragione di quanto precede, la disposizione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 (secondo la quale la motivazione del provvedimento amministrativo “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria” ) e quella corrispondente dell’art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 23/1992 (secondo la quale la motivazione del provvedimento amministrativo “deve indicare i presupposti di fatto, le norme giuridiche, nonché le ragioni che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria” ) devono essere lette nel senso che dalla motivazione del provvedimento deve potersi evincere con chiarezza in primis il potere concretamente esercitato dall’Amministrazione.

Del resto, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4098), nessun potere, per quanto supportato da amplissima discrezionalità (con la esclusione dei c.d. atti politici), può essere esercitato omettendo di dare contezza (seppur generica e succinta, quanto maggiore è il quantum di discrezionalità attribuito) dei presupposti in base al quale si è giunti ad una data determinazione;
ciò in quanto la funzione propria della motivazione è consentire al destinatario del provvedimento di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’Amministrazione è pervenuta all’adozione dell’atto e le ragioni ad esso sottese, al fine ultimo di verificare se il potere sia stato correttamente esercitato.

Inoltre, con particolare riferimento al potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, la giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696) ha più volte ribadito che la sussistenza di una situazione di urgente necessità, idonea a giustificare l’esercizio di tale potere, deve essere adeguatamente esplicitata in motivazione, ciò in quanto solo in presenza di una situazione della specie si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

6. Poste tali premesse di carattere generale, il Collegio osserva innanzi tutto che il provvedimento impugnato appare di difficile qualificazione, perché contiene in motivazione solo generici riferimenti alle esigenze di tutela del lago di Tenno (lago che «per le sue dimensioni e caratteristiche di “lago alpino” ha degli equilibri moto sottili che vanno tutelati e salvaguardati attraverso varie iniziative che devono andare nella direzione della salvaguardia e della tutela ambientale», ma «da alcuni anni ... vede una forte crescita delle presenze turistiche estive e non solo, con una pesante antropizzazione del lago stesso e di tutto il suo perimetro» ), nonché al fatto che « negli ultimi anni la presenza numerosa di bagnanti, natanti ed altri elementi di natura balneare nel lago ha creato non pochi problemi di gestione, di convivenza e di condivisione degli spazi lacuali proprio per le dimensioni stesse del lago e conseguenti disagi e criticità per la gestione della spiaggia e delle vie di accesso al lago stesso» , ma non contiene alcun riferimento normativo idoneo a far comprendere quale sia il potere concretamente esercitato dal Sindaco, né tantomeno specifici riferimenti all’attività di noleggio svolta dalla ricorrente o a specifiche situazioni di urgente necessità che non possano essere affrontate con gli ordinari strumenti a disposizione dell’Amministrazione.

Deve, allora, ritenersi che nella fattispecie il Sindaco del Comune di Tenno non abbia provveduto ai sensi della disposizione dell’art. 62 della legge regionale n. 2/2018, perché tale disposizione postula - a differenza di quanto affermato in memoria dall’Amministrazione resistente - che il Sindaco, quando intende esercitare il potere di ordinanza ivi previsto, indichi in motivazione sia il potere esercitato, sia i presupposti richiesti dalla legge per il ricorso a tale potere extra ordinem , specificando che occorre fronteggiare una situazioni di urgente necessità che non può essere affrontata con gli strumenti ordinari. Dunque, in mancanza di puntuali indicazioni in tal senso, deve ritenersi che il Sindaco abbia esercitato uno dei poteri ordinari allo stesso attribuiti dalla legge (in tal senso, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 5 giugno 2019, n. 3041).

7. Né vale a radicare la competenza del Sindaco il riferimento operato (peraltro soltanto in memoria) dall’Amministrazione resistente al potere del Comune in materia di controllo sulle attività edilizie, previsto dal combinato disposto degli articoli 123 e 129 della legge provinciale n. 1/2008, e al potere di controllo sull’esercizio del commercio.

L’art. 123, comma 1, della legge provinciale n. 1/2008 attribuisce ai Comuni il compito di esercitare “ la vigilanza sulle attività che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari, agli strumenti di pianificazione territoriale e ai provvedimenti di concessione o alle denunce d’inizio di attività” , mentre dal comma 10 del successivo art. 129 (secondo il quale “nel caso di opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici il comune, se non si è ottemperato all’ingiunzione di cui al comma 1, ordina la demolizione a spese dei responsabili dell’abuso dandone comunicazione al proprietario del suolo, salvo che l’ente competente dichiari che l’opera può essere utilizzata per fini pubblici e purché il comune accerti che non contrasta con rilevanti interessi urbanistici o paesaggistico-ambientali ai sensi dell’articolo 132, comma 3” ) si desume inequivocabilmente che il suddetto potere di controllo del territorio e il connesso potere di repressione degli abusi edilizi non vengono meno per il solo fatto che l’abuso è stato realizzato su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici. Del resto - come evidenzia l’Amministrazione resistente - la giurisprudenza ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5547;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 15 novembre 2018, n. 6631) in caso di occupazione abusiva di zone del demanio marittimo il D.P.R. n. 380/2001, recante il Testo unico dell’edilizia, riconosce al Comune una competenza in materia di repressione di interventi abusivi che concorre con quella attribuita all’Autorità marittima dall’art. 54 cod. nav..

Tuttavia - a differenza di quanto afferma l’Amministrazione resistente - i generici riferimenti alle caratteristiche del lago di Tenno e alla «pesante antropizzazione» dello stesso, contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato, non valgono affatto a dimostrare che il Sindaco abbia esercitato il potere di cui al combinato disposto degli articoli 123 e 129 della legge provinciale n. 1/2008, né tantomeno quelli di controllo spettanti al Comune in materia di commercio. Come già evidenziato, la motivazione del provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento specifico all’incidenza dell’attività di noleggio di natanti svolta dalla ricorrente sull’interesse alla tutela del paesaggio, né tantomeno riferimenti specifici ad abusi edilizi o a specifiche violazioni delle norme sul commercio imputabili alla ricorrente. Del resto, se il Sindaco avesse rilevato violazioni di tale specie o la radicale incompatibilità, per ragioni di natura ambientale e paesaggistica, dell’attività svolta dalla ricorrente con le caratteristiche del lago alpino in questione, avrebbe dovuto inibire tout court l’attività stessa, e non limitarsi a disciplinarne l’esercizio, come invece è avvenuto nel caso in esame.

8. Invece - e tale considerazione risulta decisiva - lo specifico riferimento ai «problemi di gestione, di convivenza e di condivisione degli spazi lacuali» (contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato), unitamente alla decisione di limitare il numero di natanti che la ricorrente avrebbe potuto utilizzare per svolgere la propria attività, induce a ritenere che (come sinteticamente indicato da questo Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 39/2019) il Sindaco abbia inteso agire nell’esercizio del potere di disciplinare l’utilizzo di natanti da diporto sul lago di Tenno ai fini di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici, ossia nell’esercizio del potere previsto dall’art. 27, comma 6, del decreto legislativo n. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto (secondo il quale “L’utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d’intesa con gli enti locali” ). Di ciò si trae conferma dalla nota prot.n. S036-2018-20.2 EF/FB in data 31 maggio 2019, con la quale il Servizio trasporti pubblici della Provincia (nel riscontrare la richiesta di collaborazione formulata dal Sindaco con nota del 21 maggio 2019), premessa la propria competenza in materia di «sicurezza della navigazione» , ha chiarito che le unità nautiche noleggiate dalla ricorrente sono «soggette alle medesime norme previste per tutti gli altri soggetti conduttori di unità nautiche medesime ad uso proprio» e che, quindi, eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione delle unità stesse sul lago di Tenno potrebbero essere disposte dal Servizio medesimo solo «per motivi di sicurezza, nel qual caso riguarderebbero tutti i potenziali fruitori del lago e non solo le unità concesse in locazione».

Risulta allora fondato il primo motivo di ricorso, perché la decisione di limitare il numero e la tipologia di natanti utilizzabili dalla ricorrente per svolgere la propria attività di noleggio risulta adottata essenzialmente per esigenze inerenti la sicurezza della navigazione e, quindi, nell’esercizio di un potere che esula dalla competenza del Sindaco.

9. Le considerazioni che precedono non valgono per l’ulteriore decisione assunta dal Sindaco, consistente nel diniego dell’autorizzazione alla «posa di depositi e strutture/magazzino sulle sponde del lago o nel perimetro circostante» , potendosi ritenere che tale decisione sia riconducibile al potere di controllo del territorio di cui all’art. 123, comma 1, della legge provinciale n. 1/2008.

Tuttavia - premesso che la ricorrente nella comunicazione del 6 maggio 2019 nulla ha specificato in merito all’intenzione di utilizzare anche nella stagione estiva relativa all’anno 2019 strutture temporanee destinate a deposito per i natanti, analoghe a quelle autorizzate dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno nella stagione estiva relativa all’anno 2018 con i provvedimenti prot. n. C-1097-2519/P in data 13 giugno 2018 e prot. n. C-1097-2666/P in data 21 giugno 2018 - anche tale decisione risulta illegittima, perché viziata da carenza assoluta di motivazione e da eccesso di potere per contrasto con le precedenti determinazioni del Comune. Difatti il Sindaco non ha indicato in motivazione le ragioni per le quali ha implicitamente ritenuto di non poter confermare le predette autorizzazioni, che risultano rilasciate dal Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Tenno in ragione «delle caratteristiche di provvisorietà e di mobilità della struttura richiesta, nonché della necessità di spazio coperto a sostegno dell’attività di noleggio natanti, anche al fine di evitare disordine causato dal deposito di attrezzature sulla riva del lago».

Pertanto anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato.

10. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese di lite, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Tenno.

11. Non sussistono, invece, i presupposti per accogliere la domanda di condanna dell’Amministrazione ai sensi degli articoli 96 cod. proc. civ. e 26 cod. proc. amm.. Tale domanda è stata formulata dalla ricorrente sul presupposto che il Comune si è costituita in giudizio in data 7 ottobre 2019, ossia dopo la scadenza del termine di efficacia della concessione stagionale di cui è titolare la ricorrente (30 settembre 2019), ma la costituzione è comunque avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 46 cod. proc. amm.;
dunque l’esercizio di un diritto, secondo le regole del processo, esclude che sia configurabile una condotta gravemente colposa o addirittura dolosa in capo alla parte resistente.

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