TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-07-10, n. 202300576

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-07-10, n. 202300576
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300576
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 00576/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 239 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
WAYAP SRL, PUBLICENTRO SRL UNIPERSONALE, rappresentate e difese dagli avv. P C, F M V e P S, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Vallì Cappiello in Brescia, via Zima 1;



contro

COMUNE DI BRESCIA, rappresentato e difeso dagli avv. F M, G D e A O, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso i medesimi legali in Brescia, corsetto S. Agata 11/B;
ANDREANI TRIBUTI SRL, non costituitasi in giudizio;



per l'annullamento

(a) nel ricorso introduttivo:

- della deliberazione consiliare n. 6 di data 14 gennaio 2021, con la quale è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale), ed è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone stesso, con il relativo allegato A;

- del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, con riferimento agli art. 1, 2, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, e agli allegati al predetto regolamento, ivi incluso l'allegato A;

- della deliberazione consiliare n. 8 di data 14 gennaio 2021, con la quale sono state istituite le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale per l'anno 2021, compresi gli allegati A ( Messaggi pubblicitari ), B ( Occupazione di suolo permanente ) e C ( Occupazione di suolo temporanea );

- dell’avviso di scadenza del canone unico patrimoniale n. 1201/2021 di data 19 marzo 2021, indirizzato a Publicentro srl, relativo a un impianto pubblicitario installato in via Milano;

(b) nei motivi aggiunti:

- della nota del responsabile del Settore SUE, SUAP e Attività Commerciali di data 28 giugno 2021, con la quale è stato determinato il canone unico patrimoniale per un impianto pubblicitario installato in via Cefalonia, intestato a Publicentro srl;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brescia;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La prima ricorrente, Wayap srl, si occupa della progettazione e della commercializzazione di servizi pubblicitari, anche mediante la messa a disposizione di impianti di cartellonistica stradale. Nell’ambito di questa attività, Wayap srl ha ottenuto alcune autorizzazioni pubblicitarie dal Comune di Brescia. La seconda ricorrente, Publicentro srl, è attiva da molti anni nel settore della pubblicità esterna, ed è titolare di numerose istallazioni pubblicitarie nel territorio del Comune di Brescia. Con atto di compravendita del 30 ottobre 2020 Wayap srl ha acquistato l’intero capitale sociale di Publicentro srl, subentrando nella gestione delle istallazioni pubblicitarie di quest’ultima.

2. Il Comune di Brescia, con deliberazione consiliare n. 6 di data 14 gennaio 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1 commi 816-835 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (canone unico patrimoniale), e ha approvato il regolamento per l'applicazione del canone stesso, con il relativo allegato A ( Strade, spazi e altre aree pubbliche oggetto di occupazione ).

3. Contestualmente, con deliberazione consiliare n. 8 di data 14 gennaio 2021, il Comune ha istituito le tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale per l'anno 2021, ripartendo la materia negli allegati A ( Messaggi pubblicitari ), B ( Occupazione di suolo permanente ) e C ( Occupazione di suolo temporanea ).

4. Contro la nuova disciplina del canone unico patrimoniale le ricorrenti hanno presentato impugnazione, contestando sia il fondamento del potere esercitato dal Comune sia il contenuto delle singole previsioni, per la parte che incide sugli impianti pubblicitari. L’impugnazione riguarda anche alcuni atti applicativi. In particolare, nel ricorso introduttivo è stato impugnato l’avviso di scadenza n. 1201/2021 di data 19 marzo 2021, indirizzato a Publicentro srl, relativo a un impianto pubblicitario installato in via Milano, mentre con i motivi aggiunti è stata impugnata la nota del responsabile del Settore SUE, SUAP e Attività Commerciali di data 28 giugno 2021, contenente la quantificazione dell’importo dovuto per un impianto pubblicitario installato in via Cefalonia, parimenti riconducibile a Publicentro srl.

5. Gli argomenti utilizzati nel ricorso possono essere sintetizzati come segue:

(i) il canone unico patrimoniale avrebbe natura tributaria, quantomeno per la componente relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari ex art. 1 comma 819-b della legge 160/2019. Mancherebbe infatti un rapporto sinallagmatico avente ad oggetto l’utilizzo di un bene pubblico, come avviene invece nel caso dell’occupazione del demanio e del patrimonio indisponibile, e vi sarebbe inoltre piena continuità con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), che aveva natura tributaria (v. C.Cost. 8 maggio 2009 n. 141). Su questi presupposti, le ricorrenti affermano che sarebbero assenti nell’art. 1 commi 817, 826 e 827 della legge 160/2019 criteri di natura oggettiva e tecnica idonei a vincolare la quantificazione del tributo da parte degli enti impositori. Questo determinerebbe la violazione della riserva relativa di legge posta dall’art. 23 della Costituzione per le prestazione coattive personali o patrimoniali, e dunque viene chiesto al TAR di sollevare la corrispondente questione di legittimità costituzionale;

(ii) non solo il regolamento impugnato sarebbe privo delle necessarie linee-guida di rango primario, ma eccederebbe anche i limiti della potestà regolamentare. L’art. 52 comma 1 del Dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446 consente infatti ai Comuni di “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi” . La disciplina contenuta nel regolamento integrerebbe invece in più punti la fattispecie imponile, e precisamente dove prevede che, partendo da una tariffa standard, il canone unico patrimoniale sia determinato applicando coefficienti moltiplicatori scelti dalla giunta in relazione a varie classi di superficie degli impianti pubblicitari e alla tipologia opaca o luminosa degli stessi (art. 25 comma 3), e sia ulteriormente differenziato tramite altri coefficienti a seconda del carattere ordinario o speciale delle località del territorio comunale, e tenendo conto del piano generale degli impianti e dell’impatto ambientale, luminoso e acustico (art. 26 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6). Parimenti integrative della fattispecie imponile sarebbero le disposizioni che regolano la scelta da parte della giunta dei coefficienti applicabili alle varie forme di pubblicità, da quella definita ordinaria a quella con veicoli o con pannelli luminosi, fino alle fattispecie residuali

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