TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-02-23, n. 202303154
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 03154/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06126/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6126 del 2021, proposto da
Uniecig, Unione Esercenti Italiani E-cig, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati P M, S S e L V, con domicilio digitale in atti;
contro
Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- della determinazione direttoriale n. 92923/RU del 29 marzo 2021, emessa dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli;
- della nota n. 92995/RU del 29 marzo 2021, emessa dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli;
- della circolare n. 17 del 30 aprile 2021, emessa dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame la UNIECIG - “ Associazione di categoria, che opera in rappresentanza dei dettaglianti specializzati prevalentemente nella vendita di liquidi da inalazione e di strumenti che ne consentono il consumo, i quali non svolgano la propria attività esclusivamente on-line ” (in tal senso, l’atto costitutivo versato in atti dalla ricorrente) – impugna la determinazione dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (nel prosieguo “Agenzia”) in epigrafe, sostanzialmente lamentando l’introduzione “ esclusivamente per gli esercizi di vicinato ” di una serie di requisiti, modalità e obblighi per l’autorizzazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione (p.l.i.) in tesi arbitrari e irrazionali e, dunque, fortemente lesivi degli interessi della categoria che l’Associazione rappresenta.
La ricorrente chiede l’annullamento di tale atto – adottato dall’amministrazione in espresso ossequio all’articolo 62 quater, comma 5 bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dalla lettera f) dell’articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – assumendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
i) Illegittima e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;illegittima e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990;violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;eccesso di potere per sviamento dal fine tipico, in ragione di un asserito “ palese l’aggravamento dell’attività dei destinatari della normativa senza effettivi benefici per l’amministrazione, avendo l’amministrazione adottato un provvedimento eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, ovvero permettere l’ampliamento delle vendite dei prodotti liquidi da inalazione al fine di contrastare il contrabbando e la vendita illecita di tabacchi ”;
ii) Illegittima e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;illegittima e falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990;eccesso di potere per sviamento dal fine tipico ed illogicità manifesta, denunciando la UNIECIG la radicale nullità per “ indeterminatezza del precetto amministrativo ” e “ mancanza degli elementi essenziali ” dell’art. 9 della determinazione impugnata, che “ introduce … un obbligo di una tenuta contabile supplementare da annotare su un registro né identificato, né ben definito, da esibire ad ogni eventuale controllo ispettivo dell’Agenzia ”;
iii) Illegittima e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;illegittima e falsa applicazione dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990;eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, sostenendo la ricorrente che la contestata determinazione sarebbe, altresì, illegittima nel punto in cui prevede che l’obbligo di mantenere la prevalenza di vendita ricada solo sugli esercizi di vicinato, laddove, invece, tale obbligo non è previsto a carico dei siti di vendita online , che invece potrebbero procedere con la vendita a distanza di tutti prodotti senza alcun vincolo di prevalenza;
iv) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, evidenziando l’Associazione la creazione di una asserita disparità di trattamento con gli altri esercizi commerciali che possono vendere “ liberamente ” i singoli componenti dei prodotti liquidi da inalazione, “ senza per questo subire alcuna ingerenza da parte dell’Agenzia o applicazione di sanzione amministrativa o, in ultimo, addirittura il ritiro dell’autorizzazione, così come previsto nel provvedimento impugnato ”;
v) Illegittima e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;illegittima e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990;eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, censurando la ricorrente il contenuto dell’art. 1 del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede, al comma 1, n. 2, che non possano svolgere l’attività di vendita al pubblico dei p.l.i. coloro che non abbiano la cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea “ in spregio dei più elementari precetti costituzionali di uguaglianza, libertà di stabilimento ed iniziativa economica ”;
vi) Illegittima e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;eccesso di potere per sviamento dal fine tipico, sostenendo la UNIECIG, nel richiedere l’impegno a non vendere prodotti contenenti canapa, realizzerebbe anche sotto tale aspetto un ulteriore discriminazione in danno agli esercizi di vicinato rispetto agli altri esercizi che potrebbero liberamente vendere tale prodotto.
2. L’Agenzia si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente, nonché in ogni caso l’infondatezza di tutte le censure proposte, in quanto formulate nei confronti di previsioni che costituiscono applicazione di un inequivocabile dettato normativo e si pongono in una prospettiva di tutela di interessi primari relativi alla salute pubblica, alla tutela del consumatore, all’osservanza del divieto di vendita ai minore e al contrasto del fenomeno della vendita illecita sia a mezzo di canale fisico che online.
3. La Sezione con ordinanza n. 3611/2021 respingeva l’istanza cautelare “ Ritenuto che - impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità del gravame da effettuarsi in sede di merito - allo stato la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati non sia meritevole di positiva valutazione, in ragione delle ampie deduzioni svolte, anche in rito, dall’amministrazione resistente”.
4. Seguiva il deposito di ulteriori memorie in cui ciascuna delle parti ribadiva le proprie opposte prospettazioni difensive.
5. All’udienza pubblica del 25 gennaio 2023, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
6. Il Collegio - in ossequio al principio di sinteticità degli atti e di economia dei mezzi giuridici, di cui all’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. – ritiene di poter prescindere dall’esaminare l’eccezione in rito, formulata in atti dall’amministrazione resistente, attesa la manifesta infondatezza delle censure proposte.
7. Venendo, quindi, all’impugnazione della determinazione direttoriale n. 92923/RU del 29 marzo 2021, occorre innanzi tutto premettere come il già citato comma 5 bis dell’art. 62 quater del d.lgs. n. 504/1995 (così come da ultimo sostituito dall’art. 1 comma 1124, lett. f) della l. n. 178/2020) - in applicazione del quale l’atto impugnato è stato adottato – preveda che “Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività”.
Il legislatore ha, dunque, puntualmente indicato i criteri ai quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio dei prodotti del fumo elettronico, demandandone la puntualizzazione ad un apposito decreto direttoriale dell'Agenzia.
8. In ossequio a tale previsione l’amministrazione, con l’atto impugnato, ha quindi stabilito che “sono legittimati alla vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (in seguito definiti p.l.i.) gli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le farmacie e le parafarmacie. Gli esercenti sono tenuti a richiedere per lo svolgimento della predetta attività lo specifico codice Ateco relativo alla vendita di p.l.i., non appena istituito.”
A tal fine, il provvedimento individua, poi, una serie di adempimenti necessari per l’autorizzazione alla vendita di tali prodotti, in linea con quanto previsto per altre tipologie di prodotti da fumo.
9. Ciò posto, la UNIECIG muove dall’errato presupposto che l’attività di vendita dei p.l.i. avvenga in regime di “ libero mercato ”, bensì soggiacendo la commercializzazione di tali prodotti ad un preciso regime di autorizzazione, in cui l’Agenzia - in esecuzione di quanto già stabilito dal Legislatore e nell’esercizio del proprio potere regolatorio del mercato in questione – è chiamata a stabilire le condizioni oggettive e soggettive che devono essere a tal fine soddisfatte, in ragione della peculiarità del prodotto in questione e della conseguente necessità di presidiare la primaria esigenza di tutela della salute.
Dall’esame unitario delle disposizioni contenute nella determinazione impugnata, emerge infatti come l’amministrazione si sia determinata nell’intento di garantire un’adeguata tutela della filiera legale di distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti liquidi da inalazione, con e senza nicotina, attraverso l’introduzione di meccanismi che consentano, garantendone l’integrità e la provenienza lecita, la tracciabilità degli stessi (in analogia a quanto già previsto per i tabacchi lavorati), l’agevolazione delle attività di controllo demandate all’Agenzia, la verifica da parte del consumatore finale circa l’autenticità del prodotto acquistato e la rassicurazione al consumatore medesimo che gli esercizi destinati alla vendita sottostanno ad un effettivo controllo.
Le nuove prescrizioni prescrivono il possesso di determinati requisiti nonchè l’adempimento di determinati obblighi che, a parere del Collegio, lungi dal porsi come meri adempimenti formali, rappresentano un efficace presidio a tutela i primari interessi della salute pubblica, della integrità e provenienza lecita del prodotto e della sicurezza dei prodotti commercializzati, e devono, peraltro, essere soddisfatti da tutti i titolari dell’autorizzazione a prescindere dalla tipologia di esercizio (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie), con la conseguenza che appare smentito, quanto affermato dalla ricorrente che “ La Determinazione Direttoriale n. 92923 ha stabilito, esclusivamente per gli esercizi di vicinato, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide ” (in tal senso, quanto si legge a pag. 3 del ricorso introduttivo).
10. Ciò posto, passando ad esaminare le singole doglianze proposte, con il primo motivo di ricorso l’Associazione ricorrente sostanzialmente lamenta che, con l’introduzione di ulteriori e (asseritamente) gravosi obblighi, si otterrebbe l’effetto di far desistere gli esercenti dalla vendita dei prodotti liquidi da inalazione, conseguentemente lasciando maggior spazio al contrabbando ed alla vendita illecita di tabacchi, sicchè l’individuazione dei contestati requisiti e obblighi non (in tesi) proporzionata allo scopo che l’amministrazione si prefigge di raggiungere.
In particolare, la UNIECIG eccepisce una pretesa irragionevolezza, arbitrarietà ed
irrazionalità dei seguenti “ meri adempimenti burocratici ”:
i) requisiti soggettivi dei soggetti istanti e determinazione del contenuto dell’istanza di
autorizzazione alla vendita dei p.l.i.;
ii) modalità di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio territorialmente competente;
iii) nuovi criteri di determinazione, per gli esercizi di vicinato, del requisito della prevalenza;
iv) introduzione dell’obbligo di esposizione di apposita insegna, allo scopo di consentire all’utenza una più agevole individuazione degli esercizi autorizzati dall’Agenzia all’effettuazione dell’attività di vendita al pubblico dei p.l.i.;
v) disciplina della nuova figura del delegato alla gestione e relativi requisiti soggettivi;
vi) tipologie dei controlli sugli esercizi autorizzati con indicazione, nelle ipotesi di accertate violazioni, delle relative sanzioni;
vii) disciplina delle modifiche soggettive, con distinzione tra ipotesi che determinano una mera annotazione sui registri nonché di quelle che comportano la necessaria presentazione di una nuova istanza;
viii) disciplina dei rinnovi dell’autorizzazione;
ix) previsione della sospensione cautelare, coerentemente a quanto previsto nell’ambito della disciplina del rapporto concessorio delle rivendite di generi di monopolio.
Ritiene parte ricorrente che l’introduzione di ulteriori obblighi violi i principi di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità in relazione al conseguente asserito aggravamento dell’attività dei destinatari.
Ebbene, osserva il Collegio come l’asserita violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione sia ancorata a censure del tutto generiche, comunque inidonee a configurare una lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, rilevando in senso contrario il Collegio come i contestati requisiti sostanziali previsti nella determinazione impugnata appaiano integralmente mutuati dalla presupposta normativa primaria, avendo al riguardo l’Agenzia attuato, senza alcun margine di discrezionalità, i criteri previsti dal sopra citato art. 62 quater , comma 5 bis – che segnatamente richiede la “ presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio ” (lett. d) - nei cui confronti l’Associazione ricorrente, invero, non pone alcuna relativa questione di illegittimità costituzionale.
Peraltro, la sottesa assimilazione dei prodotti liquidi da inalazione (p.l.i.) al tabacco tradizionale rinviene la propria giustificazione anche nelle considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale che - nel richiamare la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, 2014/40/UE “ sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ”, ove è riconosciuto “ che le sigarette elettroniche possono diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e il consumo di tabacco tradizionale, "in quanto imitano e rendono normale l'atto di fumare" (considerando n. 43) ” – ha ritenuto che il bene “salute” possa essere compromesso anche dalla commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione “ tenuto conto dell'attrattività che l'inalazione senza combustione, anche priva di nicotina, potrebbe avere rispetto ai giovani e ai non fumatori ”, potendo essi diventare un prodotto di passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e il consumo di tabacco tradizionale “i n quanto imitano e rendono normale l'atto di fumare ” (in tal senso, la sentenza n. 240/2017).
Ne discende come l’eventuale contrazione dell’offerta che potrebbe derivare dall’applicazione di tali previsione deriverebbe comunque dall’applicazione di norme che sono dirette alla tutela del diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione, e non invece alla lesione dei principi costituzionali invocati dalla UNIECIG.
A ciò si aggiunga come il ricorrente ometta, vieppiù, di rilevare che proprio quelli che vengono definiti “ adempimenti burocratici ” rappresentano, invece, misure tese a tutelare gli esercizi deputati alla vendita al dettaglio, nella misura in cui costituiscono argine nei riguardi di forme di concorrenza sleale operata da soggetti non autorizzati.
Il primo motivo di ricorso deve, pertanto essere disatteso.
11. Per le stesse ragioni deve essere, altresì, respinto il quinto motivo, con cui l’Associazione ritiene che l’estensione ai soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 62 quater , comma 5 bis dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite dei generi di monopolio, ed in particolare del requisito della cittadinanza europea, “ si commenta da sola ”, al riguardo vieppiù osservando il Collegio come l’allegazione della censura in siffatti termini induca, peraltro, a dubitare della sua stessa ammissibilità, per violazione del canone di specificità dei motivi di ricorso, di cui all'articolo 40, comma 1, lett. d), e comma 2 cod. proc. amm..
Come già evidenziato, l’Agenzia ha, infatti, stabilito i requisiti soggettivi che gli esercenti devono possedere in stretta aderenza alle previsioni già rese oggetto di considerazione e ponderazione ex ante da parte del Legislatore, senza che potesse residuare in capo alla stessa amministrazione alcun margine di relativa discrezionalità, attesa l’inequivoca locuzione utilizzata nella norma primaria (“ presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio ”).
12. Lo stesso è a dirsi per il secondo motivo di gravame, con cui la UNIECIG lamenta la genericità e l’indeterminatezza della previsione contenuta all’art. 9 della contestata determinazione del 29 marzo 2021, laddove si prevede la tenuta di un registro - in tesi non ben identificato – da esibire ad ogni eventuale controllo ispettivo dell’Agenzia.
L’Associazione asserisce che tale disposizione sarebbe “nulla a causa dell’indeterminatezza del precetto amministrativo”, in quanto “l’amministrazione introduce a carico degli esercizi di vicinato un obbligo di tenuta contabile supplementare che dovrebbe essere annotata su registri né identificati né definiti”.
La censura è infondata, risultando per tabulas che l’Agenzia abbia dedicato all’argomento delle previsioni sufficientemente dettagliate, stabilendo che “gli esercizi di vicinato autorizzati ai sensi della presente determinazione che effettuano attività di cessione di beni o prestazioni di servizi diversi da quelli di cui all’art. 62 quater….. sono obbligati alla tenuta e conservazione , analogica o elettronica ai sensi del d.m. 17 giugno 2014, di apposito registro da tenere nel luogo dove è svolta l’attività di vendita e rendere tempestivamente disponibile agli organi di controllo dell’agenzia…, in cui annotare l’ammontare globale dei corrispettivi, al netto delle imposte, percepiti a fronte delle operazioni di vendita effettuate in ciascun giorno dei P.L.I. , di dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo di parti funzionali all’utilizzo del dispositivo che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione.
L’annotazione deve essere eseguita con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate e deve avvenire entro il giorno non festivo successivo”.
Emerge, infatti, già dalla sola lettura del contestato articolo come l’Agenzia abbia definito, senza alcun margine di incertezza seriamente apprezzabile, gli elementi da annotare, sia sotto il profilo oggettivo (vale dire, l’ammontare globale dei corrispettivi da vendita dei prodotti in parola) sia sotto il profilo temporale (dovendo le operazioni essere annotate con riferimento al giorno in cui si sono realizzate), lasciando all’esercente la scelta di optare tra registri telematici e registri cartacei, proprio nel presumibile intento di non ingenerare aggravi nell’esercizio dell’attività.
13. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente eccepisce un ulteriore profilo di asserita illegittimità della determinazione, laddove prevede che l’obbligo di prevalenza ricada solo sugli esercizi di vicinato, quando invece tale obbligo non è previsto a carico dei siti di vendita online .
Ebbene, anche tale rilievo non può essere condiviso, soltanto considerando come ai sensi dell’art. 21,
comma 11, del d.lgs. n. 6/2016, “ la vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1 bis dell’art. 62 quater…, effettuata nel territorio nazionale, è consentita, secondo le modalità definite dalla determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo ai soggetti che siano autorizzati all’istituzione ed alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell’art. 62 quater del predetto decreto legislativo ”.
Ne discende come la vendita online sia consentita solo ai depositari autorizzati in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e dunque già di per sé soggetti a uno specifico regime autorizzatorio e a una rigorosa disciplina pubblicistica, e non già (come asserito dalla UNIECIG) da parte di qualsiasi soggetto e come, comunque, in ordine a tale attività il legislatore non abbia previsto il requisito della prevalenza, invece espressamente prescritto, per gli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita al dettaglio dei p.l.i., alla lett a), dello stesso art. 62 quater , comma 5 bis (“ prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1 bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici ”).
Anche sotto tale aspetto, dunque, l’Agenzia, ben lungi dall’introdurre un requisito arbitrario (quello della prevalenza), si è al riguardo limitata a recepire il contenuto della normativa di rango primario, in alcun modo censurata dalla ricorrente.
A ciò si aggiunga come la previsione di tale requisito per i soli esercizi di vicinato non possa, comunque, ritenersi ingiustificata rispondendo alla finalità di contenere la diffusione dell’offerta di tali prodotti e di evitare la banalizzazione delle sigarette elettroniche, sia in quanto di per sé potenzialmente nocive, sia al fine di evitare che l’acquisizione della ritualità e della gestualità proprie dell’atto del fumare possa facilitare il passaggio al consumo di prodotti più pericolosi, quali le sigarette tradizionali.
In questa prospettiva si colloca la previsione della possibilità di acquistare al dettaglio i liquidi inalabili solo nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli esercizi di vicinato dediti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti del fumo elettronico. Quello che il legislatore ha inteso evitare è, infatti, che i liquidi siano reperibili in qualsiasi negozio, commisti ad altre merci, ritenendo preferibile fare in modo che il consumatore scelga consapevolmente di voler acquistare le sigarette elettroniche, rivolgendosi ad esercizi commerciali specifici che, per la loro stessa natura, richiamano l’attenzione sulla potenziale incidenza sulla salute di tali prodotti. Da ciò la limitazione della vendita anzitutto ai negozi già abilitati alla commercializzazione dei prodotti del fumo tradizionale (rivendite di generi di tabacchi e generi di monopolio) e, previa apposita autorizzazione, agli esercizi abilitati alla vendita di medicinali e prodotti sanitari (farmacie e parafarmacie). Si spiega, conseguentemente, come l’autorizzazione alla vendita da parte degli esercizi di vicinato possa essere rilasciata soltanto ove si tratti di negozi dediti almeno prevalentemente alla commercializzazione di prodotti del fumo elettronico, atteso che ciò consente - ancora una volta - di fare in modo che l’acquisto dei liquidi inalabili sia frutto di una precisa scelta di consumo, e non sia invece facilitato dalla disponibilità indiscriminata di tali prodotti presso qualsiasi tipologia di struttura di vendita.
D’altro canto, il requisito della prevalenza facilita la concentrazione dell’offerta nei negozi specializzati e, per questa via, agevola i controlli sui prodotti e sul rispetto delle modalità stesse di vendita (ad esempio, quanto al divieto di cessione ai minori).
È, perciò, manifestamente insussistente il profilo di disparità di trattamento lamentato dalla UNIECIG.
14. Ugualmente è a dirsi per quell’ulteriore effetto discriminatorio denunciato dalla ricorrente rispetto agli esercizi che possono vendere in maniera autonoma i singoli componenti dei p.l.i. ove afferma che “ gli esercizi di vicinato devono vendere p.l.i. in prevalenza, mentre i singoli componenti del medesimo p.l.i. possono essere non venduti in prevalenza ”, invece emergendo dal contenuto della contestata determinazione che oltre ai p.l.i. ed ai dispositivi meccanici ed elettronici anche i prodotti comunque funzionali al relativo utilizzo possano essere venduti solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati e non “ liberamente ” da altri soggetti, come riferito dalla ricorrente.
In tal senso depone il contenuto dell’art. 2, comma 4, lett. a) che, infatti, riferisce la prevalenza, oltre che a “ i corrispettivi da vendite dei p.l.i. e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo ” anche quelli relativi a “ le parti funzionali all’utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione ”.
Nemmeno sotto tale profilo di pretesa disparità di trattamento il provvedimento impugnato risulta, pertanto, censurabile.
15. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso viene, infine, denunciata una presunta disparità di trattamento tra gli esercenti autorizzati che devono rendere una dichiarazione a non vendere prodotti contenenti canapa ed esercenti non autorizzati rispetto ai quali non sussiste tale obbligo.
Ebbene, anche tale motivo è destituito di fondamento.
Il contestato potere regolatorio è stato evidentemente esercitato nei confronti di coloro che intendono esercitare la vendita dei prodotti di cui si discorre, nei cui confronti viene ad instaurarsi un rapporto autorizzatorio di natura fiduciaria, in ragione del quale l’Agenzia, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo sulla commercializzazione dei p.l.i., è abilitata a valutare la sicurezza dei prodotti in relazione ai quali rilascia l’autorizzazione.
L’Agenzia è, infatti, chiamata a regolamentare la propria rete di vendita non avendo, viceversa, alcuna competenza nei confronti di esercizi commerciali diversi da quelli che vendono p.l.i. e rispetto ai quali pertanto non può, dunque, a lei addebitarsi alcun trattamento discriminatorio.
A ciò si aggiunga, come la Sezione abbia già avuto modo di pronunciarsi in merito alla legittimità di un’analoga previsione già contenuta nella determinazione direttoriale dell'Agenzia prot. 359874/RU del 13 ottobre 2020 (richiamata nelle premesse della determinazione impugnata) - con cui già si prescriveva, ai fini del rilascio, mantenimento e rinnovo delle autorizzazioni alla vendita dei p.l.i. l’ulteriore requisito dell’impegno a non vendere foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque a vendere derivati privi di ogni efficacia drogante o psicotropa – affermando che “ l’Agenzia, nella sua qualità di autorità deputata alla vigilanza sulla commercializzazione dei prodotti costituiti o contenenti infiorescenze di canapa assimilati ai prodotti da fumo, ha attuato per quanto di competenza la raccomandazione del Consiglio Superiore di Sanità nel rispetto del principio di precauzione vietando la vendita dei suddetti prodotti all'interno della rete soggetta al proprio controllo ” e ritenendo che essa abbia “ agito nei limiti delle proprie competenze e sulla base dei rilievi scientifici allo stato disponibili provenienti da un organo tecnico quale il Consiglio Superiore di Sanità che ha fornito delle raccomandazioni chiare e puntuali all'esito di una adeguata istruttoria ” (in tal senso, questa Sezione II, n. 9230/2021).
16. Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso deve, dunque, essere integralmente respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi, in ragione della natura degli interessi coinvolti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.