TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-04-03, n. 202300430
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 00430/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. Coop. Raggio di Sole Onlus, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati L M e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Alezio, Comune di Alliste, Comune di Melissano, Comune di Racale, Comune di Sannicola, Comune di Taviano, Comune di Tuglie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Egle Soc. Coop, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determinazione n. 2869 del 6.10.2022, pubblicata sul sito internet dell’Ambito di Zona di Gallipoli in data 10.10.2022, ai sensi di legge mai comunicata alla ricorrente, con cui il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per i “Servizi Sociali in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli (LE) … Lotto 2: <<Centro Servizi per le famiglie per 18 mesi>>- CIG 91802738EE, in favore del concorrente: <<EGLE Cooperativa Sociale>> … ” , e non in favore dell’attuale ricorrente;
- dell’aggiudicazione provvisoria proposta dal Seggio di Gara nella seduta del 22.9.2022, nella quale, tra l’altro, sono stati anche assegnati i punteggi alle offerte economiche;
- di tutti i verbali di gara, anche di quelli non ostesi alla ricorrente nonostante richiesti, e delle attività in essi rappresentate;
- di ogni altro atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale tra cui, ove occorra, del Bando di Gara nella parte di interesse;
nonché per il risarcimento del danno specifico attraverso l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente ovvero, ove non praticabile il suddetto risarcimento in forma specifica, del risarcimento per equivalente;
nonché ancora, per l’annullamento, ovvero la caducazione, ovvero ancora la declaratoria di nullità e/o inefficacia, del contratto d’appalto ove stipulato tra l’Amministrazione e l’illegittima prima classificata;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Soc. Coop. Raggio di Sole Onlus il 27.12.2022, per l’annullamento
- della Determinazione nr. 2869 del 6.10.22, pubblicata sul sito internet dell’Ambito di Zona di Gallipoli in data 10.10.22, comunicata alla ricorrente in data 22.11.22, con cui il Responsabile dell’Ufficio di Piano ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per i “Servizi Sociali in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli (LE)…Lotto 2: <<Centro Servizi per le famiglie per 18 mesi>>- CIG 91802738EE, in favore del concorrente : <<EGLE Cooperativa Sociale>>…” e non in favore dell’attuale ricorrente;
- dell’aggiudicazione provvisoria proposta dal Seggio di Gara nella seduta del 22.9.22, nella quale, tra l’altro, sono stati anche assegnati i punteggi alle offerte economiche;
- di tutti i verbali di gara e delle attività in essi rappresentate;
- di ogni altro atto collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale tra cui, ove occorra della Lettera d’invito nella parte di interesse;
nonché per il risarcimento del danno specifico attraverso l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente e il subentro nel contratto d’appalto ovvero, ove non praticabile il suddetto risarcimento in forma specifica, del risarcimento per equivalente;
nonché ancora e ove occorra per l’annullamento, ovvero la caducazione, ovvero ancora la declaratoria di nullità e/o inefficacia, del contratto d’appalto ove stipulato tra l’Amministrazione e l’illegittima prima classificata;
nonché, in ultimo, in via condizionata, per l’annullamento del bando, della lettera d’invito e dell’intera procedura di gara;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Soc. Coop. Raggio di Sole Onlus il 27.1.2023, per l’annullamento
- del verbale di gara del 23.1.2023, con cui la Commissione giudicatrice coadiuvata dal R.U.P. ha provveduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta della Cooperativa EGLE, ritenendola giustificata, confermando la concorrente aggiudicataria definitiva dell’appalto;
- di ogni altro atto collegato, connesso e/o consequenziale, tra cui, ovviamente, tutti quelli già gravati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;
nonché per il risarcimento del danno specifico attraverso l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente;ovvero, ove non praticabile il suddetto risarcimento in forma specifica, del risarcimento per equivalente;
nonché́ ancora per l’annullamento, ovvero la caducazione, ovvero ancora la declaratoria di nullità̀ e/o inefficacia, del contratto d’appalto ove stipulato tra l’Amministrazione e l’illegittima prima classificata;
nonché́, in ultimo, in via condizionata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e di Egle Soc. Coop;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. L. Mariano, anche in sostituzione dell’avv. A. Matranga, per la parte ricorrente, avv. M. Lembo per il Comune di Gallipoli e avv. F. M per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Raggio di Sole Soc. Coop. A.r.l. ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con cui il Comune di Gallipoli è giunto all’aggiudicazione, in favore della società controinteressata, della gara per l’affidamento di “Servizi Sociali in favore dei cittadini residenti nei comuni dell’Ambito di Zona di Gallipoli (LE)” Lotto 2 (CIG 91802738EE), da aggiudicarsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di € 215.318,53.
1.1. A sostegno del gravame, la parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione delle regole di gara. violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. Violazione art. 97 Cost. nei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Sviamento”; II. “Violazione delle regole di gara. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di anomalia dell’offerta. Violazione art. 97 Cost. nei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta. Sviamento” . III. “Violazione dei principi generali in materia di regole di gara. Violazioni dei principi che conformano le aggiudicazioni col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Irrazionalità manifesta. Violazione del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere. Sviamento” .
1.2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Gallipoli e la controinteressata, instando per il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare, con vittoria di spese competenze di lite.
1.3. Alla camera di consiglio del 30 novembre 2022, fissata per la decisione dell’istanza cautelare, la difesa attorea ha rinunciato alla domanda di tutela interinale ed il Collegio ne ha preso atto, fissando udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
2. Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 27.12.2022, la società ricorrente ha posto nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte con il ricorso introduttivo.
2.1. L’Amministrazione resistente ha poi prodotto agli atti di causa il verbale della Commissione giudicatrice del 23.1.2023, con il quale il R.U.P. e la Commissione di gara - in esito alla procedura, attivata in autotutela, per la verifica di congruità dell’offerta - hanno confermato l’aggiudicazione del servizio in questione in favore della controinteressata, ritenendo che le giustificazioni da questa prodotte siano sufficienti a supportare la valutazione di congruità dell’offerta presentata.
2.2. Avverso detto atto, la ricorrente ha proposto ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27.1.2023, deducendo, con unico motivo di censura, i vizi della violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost., della lex specialis di gara e della par condicio tra i partecipanti, nonché dell’eccesso di potere nei suoi vari profili sintomatici.
2.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., alla pubblica udienza del 16 marzo 2023, la causa è stata infine riservata in decisione.
3. In applicazione dei criteri di tassonomia stabiliti nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015 e secondo l’ordine di graduazione indicato dal ricorrente, vanno esaminate prioritariamente le censure proposte con il primo motivo del ricorso principale.
3.1. La difesa attorea assume che la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente applicato la formula “PE” = “PEmax” x (“Pmin”/”P”) – per come prevista dal paragrafo 8.2. del bando di gara –, identificando il fattore “Pmin” (relativo al “prezzo più basso offerto in gara tra tutte le offerte”, calcolato a seguito di ribasso) con la sola componente delle spese generali, quale valore effettivo risultante dall’applicazione della relativa percentuale di ribasso, e non invece il prezzo complessivo offerto, risultante dalla somma della componente fissa (costo del servizio) più quella ribassabile (spese generali).
3.2. Il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
3.3. Il criterio di calcolo prospettato dalla ricorrente è contraddetto dal tenore letterale del bando di gara.
3.4. Infatti, per espressa previsione di gara è soggetto a ribasso il solo importo di € 15.949,52 (IVA esclusa) inerente le spese generali pari all’8% dei costi del servizio, mentre resta fisso ed invariabile l’importo di € 199.369,02 (IVA esclusa), relativo ai costi del servizio.
3.5. Il paragrafo 8.2 della lettera di invito (rubricato “Valutazione dell’offerta economica” ) stabilisce chiaramente che “l’offerta economica del concorrente dovrà essere espressa quale percentuale unica di ribasso sull’ammontare totale delle spese generali a base d’asta”.
3.6. Appare quindi evidente che nella formula di che trattasi, per “Pmin - prezzo più basso offerto in gara tra tutte le offerte (calcolato a seguito di ribasso)” deve intendersi proprio l’offerta riguardante il solo importo delle spese generali.
4. Il Collegio passa quindi ad esaminare congiuntamente, per la loro evidente connessione, il secondo motivo del ricorso principale, i primi motivi aggiunti (c.d. propri) ed i secondi motivi aggiunti, in quanto le censure ivi prospettate dalla parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
4.1. Si deve premettere che nella lettera di invito posta a base della procedura de qua è testualmente previsto che “Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 95 c. 2, 3 lett. a), 6, 10- bis, art. 142 c.