TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-11-26, n. 202003171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-11-26, n. 202003171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003171
Data del deposito : 26 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2020

N. 03171/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01021/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di IA (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2015, proposto da
ES AR ON, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, costituente capogruppo dell’ATI costituita con le ditte CA GI (oggi E.P.S.) S.r.l., Assenza Appalti S.r.l. e Imprefer S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Scuderi Andrea e Sciuto Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio del primo in IA, via V. Giuffrida, 37;



contro

Comune di Giarre, non costituito in giudizio;



nei confronti

Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Lirosi ON e Martinelli Marco, con domicilio eletto presso lo studio Pavone Simona in IA, c.so Italia, 124;
Servizi Speciali S.r.l., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 22725 del 09/06/2009 del Dirigente della II Area Gestione Risorse ed Organizzazione del Comune di Giarre;

- della delibera n. 163 del 23/12/2009 della Giunta Municipale del Comune di Giarre, adottata in approvazione della proposta n. 60 del 21/12/2009 del Dirigente della Seconda Area, di affidamento del medesimo servizio oggetto dell’avviata procedura di “Project Financing” a trattativa privata ad EL s.p.a.;

- delle determine n. 252 del 04/06/2010 e 134 del 12/05/2011 del Dirigente della II Area Gestione Risorse ed Organizzazione del Comune di Giarre;

e per il risarcimento del danno,

subito a causa dell’affidamento diretto alla società controinteressata del "progetto di ammodernamento con recupero energetico della pubblica illuminazione" nel territorio del comune di Giarre;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Telecom Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 e nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 il dott. Gustavo GI AR Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Comune di Giarre, con delibera n. 78 del 31/07/2007 del proprio Consiglio Comunale, ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche, comprendendo al suo interno, fra l’altro, il “ progetto di ammodernamento energetico della pubblica illuminazione nel territorio comunale ”: che in relazione alla esiguità dei mezzi finanziari a disposizione il predetto ente locale sceglieva di realizzare mediante ricorso alla procedura di c.d. “Project financing” ex art. 37 bis e seguenti della L. n. 109/1994 (nel testo vigente in Sicilia per effetto della L.R. n. 7/2002 e successive modificazioni), con pubblicazione il 31/12/2007 di un apposito “avviso indicativo di project financing”, con il quale gli operatori economici interessati venivano invitati a presentare entro e non oltre il 30/06/2008 le proprie proposte.

A seguito della diramazione dell'avviso, sono state formulate n. 3 proposte, il cui esame è stato compiuto da una Commissione composta dal Dirigente della III area quale Responsabile Unico del Procedimento e da due professionisti esterni esperti in materia, e che si è concluso con l’attribuzione del maggior punteggio (pari a 85 punti) all’ATI costituita dalle ditte ES AR ON, CA GI (oggi E.P.S.), Assenza Appalti s.r.l. ed Imprefer s.r.l., seguita, nell’ordine, dalle ditte EL (con un punteggio pari a 84 punti) ed OT (con un punteggio pari a 75 punti). Di conseguenza il Dirigente dell’Area III Servizio Lavori Pubblici, con nota prot. n. 13 del 22/05/2009, proponeva alla Giunta Comunale l’approvazione dei verbali redatti dalla suddetta Commissione, nonchè di “ dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla adozione degli atti gestionali conseguenti per indire la gara per la individuazione delle offerte economicamente vantaggiose … a cui seguirà la fare della procedura negoziata al fine di individuare il soggetto concessionario ”.

Nessuna successiva determinazione veniva però assunta dal comune di Giarre, che dopo aver comunicato con nota prot. n. 20499 del 25/05/2009 il risultato delle valutazione della Commissione sopra indicata alla ditta ES AR ON – (anche) in qualità di capogruppo dell’ATI indicata in precedenza -, rimaneva totalmente inerte; anche dopo una prima diffida di quest’ultima del 15/12/2011.

In seguito ad una ulteriore diffida della ditta ES AR ON – (anche) in qualità di capogruppo dell’ATI indicata in precedenza - a concludere l’avviata procedura di Project Financing del 09/04/2015, quest’ultima aveva modo di apprendere che la nota prot. n. 13 del 22/05/2009 del Dirigente dell’Area III Servizio Lavori Pubblici, piuttosto che essere approvata dalla Giunta Municipale del Comune di Giarre, era stata respinta a causa di una ritenuta mancanza di copertura finanziaria, ed il medesimo servizio affidato a trattativa privata ad EL con delibera n. 163 del 23/12/2009, in approvazione della proposta n. 60 del 21/12/2009 del Dirigente della Seconda Area.

Con ricorso notificato il 14/05/2015 e depositato presso gli uffici di segreteria il 18/05/2015, la ditta ES AR ON – agendo in qualità di capogruppo dell’ATI indicata in precedenza -, chiedeva il risarcimento del danno subito a seguito dell’(asseritamente)illegittimo operato del Comune di Giarre, previa accertamento della illegittimità degli atti indicati in oggetto.

Il comune intimato non si costituiva in giudizio; a differenza della ditta controinteressata EL s.p.a., che invece a ciò provvedeva con deposito di memoria in segreteria il 04/06/2015.

In data 07/10/2020 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione. E qui, dato che il Collegio rilevava ex officio il sussistere di circostanze tali da determinare la parziale inammissibilità del ricorso in epigrafe, e l’altrettanto sua parziale improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le

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