TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202305218
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05218/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05835/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5835 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Trattamento Economico Personale in servizio;
- Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Palermo;
- Commissione Tributaria Provinciale di Catania;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- del provvedimento a nota prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2017, a firma del Capo Ufficio del Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Trattamento economico personale in servizio - Sez. Trattamento Economico Principale - Drappello Stipendi I.S.A.F. della Guardia di Finanza, con cui veniva definitivamente espresso il diniego alla richiesta del ricorrente di monetizzare 66 giorni di licenza ordinaria e relativi agli anni 2012, 2013 e 2104;
- nonché di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla cd. “monetizzazione” della licenza ordinaria maturata e non goduta
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto al compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita dal ricorrente negli anni 2012, 2013 e 2014 per un totale di giorni 66 e per la conseguente condanna della Guardia di Finanza o, ove diversamente ritenuto delle Amministrazioni obbligate, in solido tra loro, al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 24 marzo 2023 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente – già servizio presso il Nucleo della Polizia Tributaria di Palermo – di essere stato, dopo un periodo di malattia, convalescenza e relativo collocamento in aspettativa (a seguito di giudizio della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma), nel dicembre 2014, posto in congedo assoluto.
Ciò avveniva a seguito dell’accertamento della permanente inidoneità dell’interessato al servizio di istituto nella Guardia di Finanza; al contempo, rilevandosi l’idoneità del medesimo al passaggio nei corrispondenti ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999.
In data 20 marzo 2015, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per la licenza ordinaria maturata e non fruita relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 (rispettivamente di 2, 32 e 32 giorni, per complessivi 66 giorni).
Il successivo 20 luglio, l’interessato transitava nel corpo civile del Ministero delle Finanze ed iniziava a prestare servizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania; alla quale, con nota del 24 luglio 2015, chiedeva di essere autorizzato a poter godere dei giorni di ferie maturati e non fruiti presso l’Amministrazione di provenienza.
Quest’ultima, con successivo provvedimento, escludeva la fruizione dei giorni di ferie maturati presso le Amministrazioni di provenienza.
Il ricorrente, in data 27 agosto 2015, inoltrava quindi al RE.T.LA della Guardia di Finanza istanza per l’ottenimento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria, maturata per gli anni 2012, 2013 e 2014 e non fruita a causa del collocamento in congedo assoluto per inidoneità fisica; e, in data 22 dicembre 2016, trasmetteva omogenea istanza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (Ente di provenienza).
Con nota prot. n. 0021014/2017 del 23 gennaio 2017, l’Amministrazione comunicava all’interessato i seguenti motivi ostativi alla richiesta monetizzazione.
In particolare, “per quanto attiene alla monetizzazione dei giorni di ferie non fruite nel periodo antecedente il collocamento in congedo per motivi di salute, nel caso in cui si opti per il transito agli impieghi civili, il Comando Generale – VI reparto – Affari Generali e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico ha chiarito che il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie sorge all’atto del diniego – rectius, della verifica dell’insussistenza di previsioni che consentano la fruizione della licenza/ferie – presso l’Amministrazione di destinazione, e che quindi ogni pretesa rivolta a ottenere il pagamento sostitutivo non può che essere indirizzata a quest’ultima Amministrazione”.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, del D.P.R. n. 254/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. 170/2007.
Premessa la tutela costituzionale del diritto alle ferie – con il corollario della irrinunciabilità dello stesso – parte ricorrente evidenzia come, nei casi di transito ad altra Amministrazione, il pagamento sostitutivo del congedo non fruito è a carico dell’Amministrazione di provenienza, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 170/2007.
La non imputabilità all'interessato del mancato svolgimento dell'attività di servizio e la non riconducibilità a causa imputabile al datore di lavoro del mancato godimento delle ferie maturate, è insuscettibile di precludere la percezione del compenso sostitutivo, trattandosi di ipotesi nella sostanza assimilabili a quella delle “documentate esigenze di servizio”.
2.2) Eccesso di potere per presupposti erronei. Assenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, manifesta illogicità e irragionevolezza
Nell’osservare come la Guardia di Finanza, con