TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202305218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202305218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305218
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 05218/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05835/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5835 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Trattamento Economico Personale in servizio;
- Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Palermo;
- Commissione Tributaria Provinciale di Catania;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

per l'annullamento

- del provvedimento a nota prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2017, a firma del Capo Ufficio del Centro Informatico Amministrativo Nazionale - Ufficio Trattamento economico personale in servizio - Sez. Trattamento Economico Principale - Drappello Stipendi I.S.A.F. della Guardia di Finanza, con cui veniva definitivamente espresso il diniego alla richiesta del ricorrente di monetizzare 66 giorni di licenza ordinaria e relativi agli anni 2012, 2013 e 2104;

- nonché di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla cd. “monetizzazione” della licenza ordinaria maturata e non goduta

nonché per l’accertamento e la declaratoria

- del diritto al compenso sostitutivo della licenza ordinaria maturata e non fruita dal ricorrente negli anni 2012, 2013 e 2014 per un totale di giorni 66 e per la conseguente condanna della Guardia di Finanza o, ove diversamente ritenuto delle Amministrazioni obbligate, in solido tra loro, al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 24 marzo 2023 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente – già servizio presso il Nucleo della Polizia Tributaria di Palermo – di essere stato, dopo un periodo di malattia, convalescenza e relativo collocamento in aspettativa (a seguito di giudizio della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma), nel dicembre 2014, posto in congedo assoluto.

Ciò avveniva a seguito dell’accertamento della permanente inidoneità dell’interessato al servizio di istituto nella Guardia di Finanza;
al contempo, rilevandosi l’idoneità del medesimo al passaggio nei corrispondenti ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999.

In data 20 marzo 2015, il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per la licenza ordinaria maturata e non fruita relativa agli anni 2012, 2013 e 2014 (rispettivamente di 2, 32 e 32 giorni, per complessivi 66 giorni).

Il successivo 20 luglio, l’interessato transitava nel corpo civile del Ministero delle Finanze ed iniziava a prestare servizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania;
alla quale, con nota del 24 luglio 2015, chiedeva di essere autorizzato a poter godere dei giorni di ferie maturati e non fruiti presso l’Amministrazione di provenienza.

Quest’ultima, con successivo provvedimento, escludeva la fruizione dei giorni di ferie maturati presso le Amministrazioni di provenienza.

Il ricorrente, in data 27 agosto 2015, inoltrava quindi al RE.T.LA della Guardia di Finanza istanza per l’ottenimento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria, maturata per gli anni 2012, 2013 e 2014 e non fruita a causa del collocamento in congedo assoluto per inidoneità fisica;
e, in data 22 dicembre 2016, trasmetteva omogenea istanza al Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (Ente di provenienza).

Con nota prot. n. 0021014/2017 del 23 gennaio 2017, l’Amministrazione comunicava all’interessato i seguenti motivi ostativi alla richiesta monetizzazione.

In particolare, “per quanto attiene alla monetizzazione dei giorni di ferie non fruite nel periodo antecedente il collocamento in congedo per motivi di salute, nel caso in cui si opti per il transito agli impieghi civili, il Comando Generale – VI reparto – Affari Generali e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico ha chiarito che il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie sorge all’atto del diniego – rectius, della verifica dell’insussistenza di previsioni che consentano la fruizione della licenza/ferie – presso l’Amministrazione di destinazione, e che quindi ogni pretesa rivolta a ottenere il pagamento sostitutivo non può che essere indirizzata a quest’ultima Amministrazione”.

2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:

2.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 14, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, del D.P.R. n. 254/1999. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. 170/2007.

Premessa la tutela costituzionale del diritto alle ferie – con il corollario della irrinunciabilità dello stesso – parte ricorrente evidenzia come, nei casi di transito ad altra Amministrazione, il pagamento sostitutivo del congedo non fruito è a carico dell’Amministrazione di provenienza, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 170/2007.

La non imputabilità all'interessato del mancato svolgimento dell'attività di servizio e la non riconducibilità a causa imputabile al datore di lavoro del mancato godimento delle ferie maturate, è insuscettibile di precludere la percezione del compenso sostitutivo, trattandosi di ipotesi nella sostanza assimilabili a quella delle “documentate esigenze di servizio”.

2.2) Eccesso di potere per presupposti erronei. Assenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà, manifesta illogicità e irragionevolezza

Nell’osservare come la Guardia di Finanza, con l’avversato provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 24 marzo 2017, abbia denegato la liquidazione della licenza ordinaria presentata dal ricorrente sul presupposto che le “le osservazioni [presentate dal ricorrente stesso ai sensi dell’art 10-bis della legge n. 241/1990] non sono esaustive al superamento delle ragioni che hanno determinato il preavviso di rigetto dell’istanza, in quanto … non forniscono elementi di novità utili a stabilire che la monetizzazione delle ferie non fruite sia un onere da attribuire alla guardia di Finanza e non all’Amministrazione di destinazione”, assume la parte che:

- ferma l’esclusa pretendibilità, da parte dell’Amministrazione, che faccia carico al personale dipendente l’indicazione del soggetto competente a provvedere agli obblighi gravanti in capo alla stessa;

- sia in ogni caso illegittimo il mancato soddisfacimento il diritto irrinunciabile del ricorrente al congedo ordinario non fruito.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 28 gennaio 2023;
e, con memoria depositata il successivo 3 febbraio, ha eccepito la tardività del gravame e contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa dedotta con l’atto introduttivo.

5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza di smaltimento del 24 marzo 2023.

6. Va, innanzi tutto, disattesa l’eccezione di irricevibilità, come sopra sollevata dalla difesa erariale, atteso che:

- se è vero che la parte ha avuto conoscenza dell’atto, come sopra gravato, in data 24 marzo 2017,

- è altrettanto vero che il ricorso – come documentalmente comprovato dai rilievi di causa – è stato inviato per la notifica il 23 maggio 2017 (sessantesimo giorno);

risultando irrilevante, come da pacifica giurisprudenza, il momento (successivo) nel quale la notificazione stessa si sia perfezionata.

7. Nel merito, osserva innanzi tutto il Collegio, ad integrazione di quanto precedentemente esposto, che l’odierno ricorrente è stato posto in congedo, intervenuto il parere della C.M.I. di 2^ istanza di Roma (di cui al verbale mod. BL/S n. -OMISSIS-), con il quale è stata riconosciuta la permanente inidoneità dell’interessato al servizio di istituto nella Guardia di Finanza;
accertandosi, altresì, l’idoneità di quest’ultimo al passaggio nei corrispondenti ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 266 del 1999.

Siffatta “permanente inidoneità al servizio” ha determinato l’interruzione del rapporto di lavoro, con conseguente l’impossibilità – evidentemente, ascrivibile a causa non imputabile al ricorrente – di poter godere dei giorni di licenza ordinaria maturati per gli anni 2012, 2013 e 2014.

8. Ciò osservato in punto di fatto, si rammenta che l’art. 14 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 [“Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza]”, dispone:

- al comma 7, che “ il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile”;

- al comma 14, che “ fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso”.

L’art. 18, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 (“Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), prevede che “ al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Inoltre, il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 [“Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)]”, all’art. 11, comma 1, ha previsto che, “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza”.

9. Su tali disposizioni è, peraltro, intervenuto il divieto generale di corresponsione di indennità sostitutive delle ferie non godute, posto dall’art. 5 comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), per cui “ le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, ha escluso la illegittimità costituzionale di tale norma, potendo essa essere interpretata, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato e della prassi amministrativa, in senso conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali ed europee a tutela del lavoro, nel senso che il divieto di monetizzazione non opera nelle ipotesi di cessazione dal servizio, qualora il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, quali la malattia o altra causa non imputabile, essendo invece il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi riconducibile a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta ad una scelta o a un comportamento del lavoratore, quali dimissioni, risoluzione, mobilità, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età, che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.

Tale interpretazione era stata resa anche dal Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012, per cui, sulla base della giurisprudenza nazionale e comunitaria, “le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano, invece, vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione”.

È, poi, intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 luglio 2016 (causa C-341/15), secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione ed è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute;
in particolare, quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria;
l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.

Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute;
a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.

Pertanto, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, deve essere interpretato nel senso che esso “osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia”.

10. Anche la giurisprudenza del Giudice d’appello ha ritenuto che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 della Costituzione, quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a quest’ultimo comunque imputabile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580;
Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio;
Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138, relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità;
e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349).

10. Da quanto esposto, è dato inferire che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non trova applicazione nei casi in cui il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore;
dovendosi, invece, ritenere operante il divieto, tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

Va, dunque, accertato il diritto dell’interessato alla remunerazione del congedo non fruito per gli anni 2012, 2013 e 2014 (per un totale di giorni 66), in quanto gli atti di causa evidenziano che siffatta mancata fruizione non ha trovato fondamento in fatto volontario ascrivibile all’interessato.

Quanto, poi, alla individuazione dell’Amministrazione, a carico della quale vada posto l’onere di provvedere alla monetizzazione di che trattasi, nonché alla conseguente liquidazione delle somme spettanti, soccorre il disposto del comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, in base al quale:

“al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell’amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito”.

11. Deve quindi, in accoglimento del presente ricorso:

- annullarsi le gravate determinazioni;

- dichiararsi il diritto dell’odierno ricorrente alla monetizzazione del congedo non fruito, secondo quanto indicato in motivazione;

- individuarsi nella Guardia di Finanza (Amministrazione a quo) il soggetto sul quale incombe l’obbligo di liquidare all’interessato la somma al titolo di cui sopra spettante.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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