TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202300752
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Pubblicato il 10/03/2023
N. 00752/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01711/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2022, proposto da C G, rappresentata e difesa dall'avvocato S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via F. Cordova, n. 95;
contro
- l’Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisco in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per l'accertamento
- ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio serbato sulla istanza di sdemanializzazione di area demaniale marittima del 29 marzo 2021 confermata con dichiarazione di interesse del 23 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria, depositati dall’Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa A P;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è concessionaria - giusta licenza n. 162 del 1992, successivamente rinnovata, da ultimo, con la concessione n. 3 del 7 gennaio 2004 con scadenza il 31 dicembre 2006 - di ½ di un lotto di area demaniale marittima, sito in località Marinella, nel Comune di Porto Empedocle (Agrigento) in catasto al foglio di mappa n. 21, particella n. 268, per una estensione complessiva di mq 252.
Con nota del giorno 11 giugno 2004, reiterata con nota prot. n. 7460 del 5 aprile 2011, ha richiesto all’ Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente la sdemanializzazione dell’area predetta ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 4 del 16/04/2003 e dell’art. 35 del Codice della Navigazione;stante il silenzio serbato dall’Amministrazione, con nota inviata a mezzo PEC, in data 29 marzo 2021, ha chiesto il “riesame” del rapporto concessorio e poi confermato l’interesse alla sdemanializzazione tramite il portale del demanio marittimo il 23 giugno 2021;ha precisato altresì di avere provveduto a trasmettere, con nota prot. n. 58500 del 31/08/2021, la planimetria catastale aggiornata, in adempimento a quanto richiesto dall’Amministrazione con nota prot. 41953 del 23 giugno 2021.
A fronte della mancata adozione di un provvedimento espresso e conclusivo sulla predetta stanza da parte dell’Assessorato intimato, la ricorrente ha ritualmente proposto l’odierno ricorso chiedendo che sia accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, per l’effetto, sia ordinanta l’emanazione del provvedimento finale e nominato un Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia protratta oltre il termine a tal uopo assegnato.
L’Amministrazione regionale intimata si è costituita depositando documentazione;con memoria del 21 dicembre 2022, ha controdedotto che l’istanza del 29 marzo 2022 andrebbe qualificata in termini di istanza di autotutela/riesame come tale non idonea a far sorgere l’obbligo giuridico di provvedere;inoltre, ha precisato di avere dovuto dare definizione a numerose precedenti istanze di sdemanializzazione con un ridotto numero di personale, e che tale situazione organizzativa avrebbe determinato l’impossibilità di concludere l’iter procedurale avviato.
All’udienza camerale del 10 gennaio 2023, fissata per la trattazione del ricorso, dopo una breve discussione, la causa è stata posta in decisione.
2. Il ricorso è ammissibile e fondato, e pertanto va accolto.
Non è contestato che l’amministrazione regionale competente abbia omesso di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato a istanza di parte con la domanda presentata il 29 marzo 2021, così come confermata con dichiarazione sul portale del demanio marittimo del 23 giugno 2021.
La domanda, proposta da un privato, di sdemanializzazione di un bene, da avvio a un procedimento amministrativo di tenore altamente discrezionale che deve essere concluso con provvedimento espresso, nel rispetto dell’art. 2 della L. n. 241/1990.
Di conseguenza, l’amministrazione regionale va condannata ad adottare un provvedimento espresso, positivo o negativo, conclusivo del procedimento avviato dalla ricorrente, nel termine di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione – o dalla notificazione a cura dell’interessata se anteriore - della presente sentenza.
Per completezza, va precisato che la pronuncia sulla fondatezza del ricorso non è estesa fino a comprendere il merito della pretesa azionata dalla ricorrente, ossia fino a dichiarare dovuta l’adozione di un provvedimento di accoglimento dell’istanza di sdemanializzazione, trattandosi di una decisione altamente discrezionale dell’amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri di valutazione e gestione dei beni pubblici, che non possono essere indirizzati o coartati da pronunce giurisdizionali.
3. Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del termine assegnato si nomina, così come richiesto dalla ricorrente, quale commissario ad acta, il Segretario Generale pro tempore della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario della Regione, il quale provvederà entro i successivi 60 giorni, su istanza di parte.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.