TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-06-05, n. 201300932
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N. 00932/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00058/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 58 del 2007, proposto da:
Rtl 102,500 Hit Radio, rappresentato e difeso dagli avv. U B', R V, G T, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
contro
Ministero delle Comunicazioni, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;Ministero delle Comunicazioni Ispett.Terr.Puglia -Basilicata;
nei confronti di
Publimedia Italia Srl, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso D C in Bari, corso V.Veneto N.8;
per l'annullamento
del provvedimento autorizzatorio 8.9.2006 prot. n. ITBA7LOP7764 /5899, rilasciato dall’ITP di Bari all’Emittente radiofonica Radio 5 di cui è titolare la Società Publimedia Italia s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Comunicazioni e di Publimedia Italia Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. A P e uditi per le parti i difensori G T, Valter Campanile e Gabriele Bavaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame la R.T.L. 102.500 HIT Radio s.r.l. impugna il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:
1) vizio di legittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione della legge: art. 32 l. 223/1990;art. 1 comma 2 l. 422/1993;nonché del disposto di cui all’art.