TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-02-18, n. 201600929

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2016-02-18, n. 201600929
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201600929
Data del deposito : 18 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04878/2015 REG.RIC.

N. 00929/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04878/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4878 del 2015, proposto da:
Tiziana S L E, rappresentata e difesa dall'avv. T S, con domicilio ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Campania Napoli in Piazza Municipio n.64;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
Istituto Comprensivo “M P”, in persona del Dirigente p.t. rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'annullamento

della nota della Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo "M P" di Casagiove prot. n. 44/ris del 21.7.2015 con cui si comunicava di non poter accogliere la richiesta di accesso ai documenti.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell'Istituto Comprensivo M P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 la dott.ssa R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. Tiziana S L E, quale docente presso l’Istituto Comprensivo “M P” in Casagiove, premesso di essere stata destinataria della sanzione disciplinare della censura con atto prot.n. 40 Ris del 7.01.2014, e di essere stata demansionata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto intimato attraverso la propria “collocazione a disposizione per le sostituzioni dei colleghi assenti nei plessi della scuola primaria” con grave nocumento della sua professionalità e dignità di lavoratrice, quale insegnante di ruolo da circa venticinque anni, impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota prot.n.44 /Ris del 21.07.2015 di non accoglimento della richiesta di accesso ai documenti inoltrata via pec in data 23.06.2015 per poter prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione richiamata nel provvedimento disciplinare prot. n. 40Ris del 7.01.2014, del procedimento prot. n. 32Ris del 29.11.2014 per la modifica della assegnazione dei docenti alle scuole ed alle discipline, e del procedimento prot. n. 39/Ris dell’11.12.2014 relativamente agli opportuni accertamenti sulla cui base si comunicava di non dover dare seguito alle segnalazioni di cui alla nota del 13.11.2014.

Premesso che, a sostegno del diniego, veniva opposta dall’amministrazione la mancata specificazione di una posizione differenziata per legittimare la richiesta di accesso, deduceva l’illegittimità del diniego impugnato per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione degli artt. 1,2,3,22 commi 1 lett. b) d.p.r. 27.06.1992 , violazione degli artt. 3,24,97 e 113 Cost., violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, falsità dei presupposti, sviamento di potere, interesse all’accesso prevalente della ricorrente finalizzato alla tutela dei propri interessi giuridici e tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito ed inviolabile o comunque prevalente rispetto ad una presunta e non meglio precisata“posizione differenziata necessaria a giustificare il diritto di accesso alla documentazione;

La posizione giuridica della ricorrente è riconosciuta come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata nell’eventuale instaurando giudizio garantito dall’art. 24 Cost. rispetto ad atti che direttamente o indirettamente si rivolgono all’istante.

La motivazione del diniego non può certamente giustificare la mancata evasione dell’istanza di accesso, ovvero il differimento sine die, omettendo di considerare che nei procedimenti richiamati dall’istanza di accesso la ricorrente riveste la qualifica di diretta interessata. Del resto è proprio dalla conoscenza della motivazione e dei documenti richiamati nelle contestazioni di addebito mosse in sede disciplinare che la ricorrente può essere posta in condizione di valutare se sussiste o meno la violazione di un proprio interesse giuridicamente rilevante. Il diniego inoltre viola l’art. 3 comma 3 della legge n. 241/1990 e si pone in contrasto con i principi di buona amministrazione, imparzialità e ragionevolezza, poiché è privo di una sufficiente spiegazione delle ragioni per cui la ricorrente non può accedere agli atti del procedimento disciplinare, anche tenuto conto che la richiesta di accesso era stata avanzata in maniera esplicita e dettagliata. Non ricorre alcuna condizione che giustifichi l’eventuale sottrazione per legge degli atti al diritto di accesso né si può ipotizzare una qualche forma di tutela della riservatezza.

Concludeva pertanto per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge quanto alle spese.

L’amministrazione si costituiva per resistere al ricorso chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 27.01.2016 il ricorso veniva introitato per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento come di seguito si va ad esporre.

Nella specie è indiscutibile, e, contrariamente a quanto dedotto nel diniego impugnato, risulta ampiamente specificato nell’istanza di accesso inoltrata all’amministrazione, l’interesse invocato dalla ricorrente, quale docente presso l’Istituto intimato, finalizzato ad acquisire conoscenza degli atti posti a base del procedimento disciplinare culminato nella sanzione della censura irrogatale, nonché, per il lamentato demansionamento, degli atti relativi alla modifica nell’assegnazione dei docenti alle scuole ed alle discipline, e degli “opportuni accertamenti” di cui alla nota prot. n. 39/Ris dell’11.12.2014 con cui si è ritenuto di non dar seguito alla diffida da lei inoltrata il 12.11.2014 per gravi episodi verificatisi sul luogo di lavoro in data 11.11.2014.

La ricorrente, quale docente presso l’Istituto intimato e quale soggetto destinatario o comunque direttamente interessata rispetto agli atti oggetto di richiesta di ostensione è senza dubbio titolare del diritto di accesso in esame, e la risposta negativa dell’amministrazione tesa a disconoscere la sussistenza di una posizione giuridicamente differenziata si pone apertamente in contrasto con l’art. 22 della legge n. 241/1990 e con il principio di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa. La conoscenza degli atti richiesti è difatti indispensabile per consentire alla ricorrente di vantare eventualmente le proprie pretese nelle opportune sedi giudiziali, ed i motivi addotti dall’amministrazione sono assolutamente pretestuosi e privi di fondamento, anche tenendo conto che trattasi di documenti che non rientrano tra quelli per cui è escluso l’accesso.

Più in generale, anche la più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. IV, 10.03.2014 n. 1134) ha altresì ribadito che “l’art 22 comma 1 lett. b) della legge n. 241/90 nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” e il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6” mentre l’art 24 comma 7 precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Inoltre, ai sensi dell’art. 24 comma 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067);
in ogni caso, qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo, sia pure con una limitazione del diritto di accesso, consentito nella sola forma della visione degli atti in luogo dell’estrazione di copia (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

L’interesse all’accesso ai documenti, poi, deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (cfr. Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55);
dunque, l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno (cfr. Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116)”.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria, previo annullamento dell’atto impugnato, del diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti di cui all’istanza di accesso del 23.06.2015

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo

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