TAR Firenze, sez. I, sentenza 2013-04-11, n. 201300543
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N. 00543/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2009, proposto dai signori A A, L B, M B, C B, A B, S B, M B, L B, L C, L C, A C, A C, A D A, V D P, G D B O, G D, A G, G G, V G, F G, L I, G L T, A L, D L, L M, E M, F M, R M, F M, P M, S M, R M, M M, D M, S M, S P, F P, G P, G P, R R, L Roberto, Roberto Savoi, Setimia Cetrano, Cora Stefanini, Marco Straccamore, Gaetano Taormina, Italo Tirillò, Moreno Tonelli, Tiziana Traversini e Giuseppe Villano, rappresentati e difesi dall'avvocato Ugo Ronchi, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Coli in Firenze, viale Belfiore n. 36;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze e Questura di Arezzo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di cui al combinato disposto dell’art. 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 e dell’art. 50 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, per ogni turno di servizio esterno prestato a partire dal 1.6.1999;
e per la condanna
del Ministero dell’Interno a corrispondere ai ricorrenti la predetta indennità per ogni turno di servizio esterno prestato fino all’aprile 2008, così come risulta dai conteggi forniti dall’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Firenze e della Questura di Arezzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato, prestano servizio presso il Compartimento della Polizia stradale di Firenze (De Angelis, Girgenti, Bonifazi e Cetrano hanno anche svolto servizio, in un determinato periodo, rispettivamente presso i compartimenti di Polizia Stradale di Torino, della Lombardia, della Liguria e di Alessandria), ad eccezione di Maraghini Roberto, il quale presta servizio presso la Questura di Arezzo (quest’ultimo, dal 1998 al 2004, ha però svolto le proprie mansioni presso la sottosezione Autostradale di Aulla e Pontremoli).
I deducenti svolgono servizi esterni alla Questura, per assolvere alle funzioni di Polizia stradale con obbligo di assicurare una presenza organizzata in turni funzionali alle esigenze di servizio.
Trattandosi di servizi prestati all’esterno della Questura o del Commissariato di appartenenza, nell’interesse di un ente terzo (cioè del Ministero dei Trasporti), gli esponenti, in relazione al periodo dal giugno 1999 all’aprile 2008, rivendicano il diritto a percepire l’indennità prevista dal d.p.r. n. 254/1999 a favore del personale che eserciti attività di tutela, scorta, vigilanza, lotta alla criminalità ed impiegato in turni, sulla base di formali ordini di servizio, svolti all’esterno dei comandi o presso enti o strutture di terzi.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Questura di Firenze e la Questura di Arezzo.
All’udienza del 20 marzo 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’attribuzione del beneficio previsto dall’art. 11, comma 1, del d.p.r. n. 254/1999 (norma specificamente riferita alle forze di Polizia) trova giustificazione in un rilevante quid pluris della prestazione rispetto al normale servizio, riguardando mansioni svolte presso strutture di terzi ubicate in sedi diverse dall’ufficio costituente l’ordinaria sede di lavoro (TAR Lazio, Roma, I ter, 9.2.2010, n. 1817).
La ratio della predetta norma è stata concordemente individuata dalla giurisprudenza nel senso che l’indennità vada a compensare il personale che operi in particolari condizioni di disagio (costituite dall’assunzione di rischi connessi all’espletamento del servizio in ambienti esterni), fermo restando che non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori dell’unità di appartenenza assume carattere esterno (Cons. Stato, IV, 19.12.2008, n. 6383).
Con specifico riferimento alla fattispecie dedotta, va osservato che, ai fini del richiesto riconoscimento economico, assume dirimente rilievo la situazione logistica del servizio svolto: la stessa nozione di servizio presso “enti e strutture di terzi”, ex art. 11 del d.p.r. n. 254/1999, deve essere riferita ad organismi del tutto estranei all’organizzazione burocratica in senso lato delle Forze dell’ordine (Cons. Stato, IV, 18.10.2010, n. 7553;Cons. giust. amm. Sic., sez. giurisdiz., 27.12.2006, n. 827;TAR Lazio, Roma, I ter, 9.2.2010, n. 1817).
Orbene, i ricorrenti svolgono le proprie mansioni presso strutture in uso alla Polizia di Stato, di proprietà di Autostrade s.p.a.;è in tale sede che i deducenti esercitano stabilmente le proprie funzioni: trattasi di assegnazione continuativa ad uffici dedicati alle funzioni di polizia stradale, ovvero di assegnazione ad ufficio costituente l’ordinaria sede di servizio.
Invero, la Polizia stradale occupa l’edificio di proprietà di Autostrade s.p.a. in virtù di una convenzione sottoscritta da quest’ultima e dal Ministero dell’Interno, secondo la quale la società proprietaria mette a disposizione mezzi e uffici, mentre il Ministero assicura il servizio di vigilanza nella rete autostradale.
In ogni caso, rileva nel caso in esame lo svolgimento delle mansioni in sedi dedicate in via esclusiva e costante all’assolvimento delle funzioni di polizia, e quindi all’interno dell’ufficio di appartenenza (TAR Lazio, Roma, I ter, 9.2.2010, n. 1817).
Pertanto, alla luce del sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, nel caso di specie non appare configurabile una obiettiva situazione di disagio, trattandosi di uffici pubblici strutturati, riconducibili all’organizzazione burocratica delle Forze di Polizia, e quindi non assimilabili agli enti e strutture di terzi indicate dall’art. 11, comma 1, del d.p.r. n. 254/1999.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi.