TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-10-03, n. 202201615

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-10-03, n. 202201615
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201615
Data del deposito : 3 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2022

N. 01615/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01885/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2021, proposto da
Biolife S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, domiciliataria ex lege in Catanzaro, viale Europa;
Comune di Cosenza, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Brogno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria per l’erogazione di n. 3 moduli di prestazioni per cure domiciliari,

con conseguente condanna a provvedere entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a., in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione del provvedimento richiesto, anche ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con ricorso notificato il 7 dicembre 2021 e depositato il 14 dicembre 2021, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni evocate in giudizio in ordine alla propria istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l’erogazione di n. 3 moduli di prestazioni per cure domiciliari (ovvero 180 prestazioni ADI), ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 ter , comma 3, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, con la conseguente condanna delle stesse Amministrazioni alla definizione del procedimento attraverso l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, con nomina di un organo commissariale, in caso di ulteriore contegno omissivo;

- si sono costituiti in giudizio la Regione Calabria, il Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, resistendo al ricorso;

Rilevato che:

- nelle more della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 28 settembre 2022, acquisito ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. il parere favorevole del competente Dipartimento regionale in ordine alla compatibilità della realizzazione della struttura sanitaria oggetto dell’istanza di Biolife s.r.l. con la programmazione sanitaria, il Comune di Cosenza ha autorizzato la realizzazione della suddetta struttura per l’erogazione di “180 casi/prestazioni in ADI”;

Ritenuto, pertanto, che:

- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

Per quel che concerne le spese di lite:

- nei rapporti tra la società ricorrente e la Regione Calabria, esse sono regolate secondo il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

- nei rapporti tra le altre parti del giudizio, attesa la complessità della vicenda, sono compensate;

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