TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-02-27, n. 202403888
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Testo completo
Pubblicato il 27/02/2024
N. 03888/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12815/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12815 del 2023, proposto da Eni Sustainable Mobility S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D M A, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L C in Roma, via G. Nicotera 29;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l'accertamento della nullità ai sensi dell'art. 21-septies della l. n. 241/1990 e dell'art. 112 del c.p.a. per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lazio, Sez. II ter, n. 10234 del 14/6/2023, del provvedimento di cui alla nota prot. 90063 del 23/8/2023 mediante cui Roma Capitale, Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, ha respinto l'istanza prot. n. 859 del 18/8/2022 di rinnovo della concessione di suolo pubblico relativa all'impianto di distribuzione carburanti ubicato in Roma, Piazza Righi, lato destro, nonché, ove occorra, per l'annullamento del medesimo provvedimento di cui alla nota prot. 90063 del 23/8/2023 per motivi di illegittimità, inoltre e in ogni caso, per il risarcimento dei danni conseguenti, allo stato degli atti, al mancato aggiornamento tecnologico e commerciale dell'impianto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – proprietaria di un impianto di distribuzione di carburante sito in Piazza Righi lato destro – ha agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. deducendo la nullità - per violazione/elusione del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 10234/2023 - della DD del 23.08.2023, con cui il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale ha negato il rinnovo della concessione dello spazio pubblico per tale impianto, passata in giudicato.
In subordine, la stessa ha comunque proposto azione di annullamento del medesimo provvedimento ai sensi dell’art. 29 c.p.a..
2. Con la sentenza indicata questo Tribunale ha accolto il ricorso r.g. 1745/2023 avverso il silenzio dell’Amministrazione formatosi sulla istanza presentata dalla ricorrente il 18.08.2022, alla competente Direzione SUAP S Carburanti di Roma Capitale, per la verifica di idoneità per la viabilità dell’impianto ai sensi del D.Lgs. 32/1998.
2.1. Nell’occasione, in particolare, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che:
“- l’istanza è stata originariamente presentata il 16.03.2011 e in parte istruita con parere favorevole, salve prescrizioni; - successivamente, la Giunta Capitolina ha approvato il progetto per la realizzazione di una corsia preferenziale su Viale Marconi, che ha portato alla revoca dei titoli abilitativi della ricorrente (impugnata in distinto giudizio); - in data 27.06.2019, la ricorrente ha quindi formulato una proposta progettuale di modifica e adeguamento dell’impianto al fine di renderlo compatibile con la programmata opera pubblica; - il progetto ha ricevuto il parere favorevole del Dipartimento Mobilità e Trasporti e della Polizia Locale, risultando mancanti i soli pareri di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., del Dipartimento Patrimonio e del Dipartimento Sviluppo e Manutenzione Urbana di Roma Capitale; - in data 13.05.2022 è stata però annullata in autotutela la procedura di gara per la realizzazione della corsia preferenziale (con ordinanza del Consiglio di Stato n. 4846/2019 già era stata sospesa la Delibera di Giunta Capitolina che aveva previsto l’opera); - pertanto, stante la mancata realizzazione dell’opera pubblica, in data 18.08.2022 la ricorrente ha formulato istanza per il riesame dell’iter autorizzativo non concluso; - a seguito di tale istanza, tuttavia, Roma Capitale non ha adottato un provvedimento definitivo espresso; - l’Amministrazione si è infatti limitata a trasmettere la nota in epigrafe della Direzione SUAP S Carburanti, datata 13.12.2022, con cui la Direzione stessa ha comunicato che – in vista di questioni sorte in merito alla regolarizzazione della concessione in favore di Eni – sarebbe “impossibilitata alla chiusura della verifica e/o all’adozione di ulteriori provvedimenti in considerazione del fatto che la disponibilità dell’area risulta essere requisito indispensabile ai sensi della vigente normativa” e ha quindi chiesto al competente Dipartimento Patrimonio “di essere informati della chiusura del procedimento di competenza inerente il rinnovo della concessione delle aree in favore di Eni s.p.a., necessario al fine dell’adozione dei successivi provvedimenti” da parte della medesima Direzione SUAP S Carburanti. ”.
2.2. Così ricostruita la vicenda fattuale, il Tribunale ha dunque accolto il ricorso avverso silenzio, rilevando che “ il procedimento di interesse della ricorrente (relativo alla verifica di idoneità ai sensi del D.Lgs. 32/1998, secondo cui “L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni”) risulta pendente per tabulas, avendo la nota sopra trascritta della predetta Direzione SUAP S Carburanti (qui tuzioristicamente impugnata) natura palesemente, oltre che testualmente,