TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-07, n. 201001217

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-06-07, n. 201001217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201001217
Data del deposito : 7 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00521/2009 REG.RIC.

N. 01217/2010 REG.SEN.

N. 00521/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 521 del 2009, proposto da:
Fano Inerti S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. F B, A S, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Tansella, in Ancona, corso Garibaldi, 16;

contro

Comune di Fano, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Pgini, in Ancona, corso Mazzini, 7;

Provincia di Pesaro e Urbino, non costituita;

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione del Consiglio Comunale di Fano del 19 febbraio 2009 n. 34 con la quale è stato approvato il nuovo piano regolatore generale del Comune di Fano nella parte in cui dispone lo stralcio del comparto di riqualificazione ambientale "Tombaccia".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fano e della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- in data 14 aprile 2010 la società ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione a firma dei legali rappresentanti in cui si attesta il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio;

- in ragione di quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

- sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi