TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-08-20, n. 202000141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-08-20, n. 202000141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202000141
Data del deposito : 20 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2020

N. 00141/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 115 del 2020, proposto da E P, G A e Vincenzo Preti, rappresentati e difesi dall’avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Santa Maria Maddalena n. 12, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

la Sottocommissione elettorale Circondariale di Cles, non costituita in giudizio;
il Comune di Novella, non costituito in giudizio;
il Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9, presso gli Uffici dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato;

per l’annullamento

del verbale di delibera della Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale di Cles n. 76 del 13 agosto 2020 avente il seguente oggetto «Decisione relativa alla approvazione della candidatura alla carica di Sindaco e della lista di candidati alla carica di Consigliere comunale pervenuta dal Segretario del Comune di – NOVELLA – il giorno 11/08/2020 avente il seguente contrassegno: NOVELLA UNITA», notificato il 14 agosto 2020, nella parte in cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 244, comma 1, lett. c), del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, la cancellazione dalla lista Novella Unita del nome dei candidati alla carica di consiglieri comunali G A ed E P, nonché degli atti presupposti, conseguenti e connessi;

nonché per l’accertamento del diritto dei candidati G A ed E P ad essere riammessi nella relativa lista di appartenenza Novelle Unita, con conseguente ripristino della sua integrità originaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 129 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza del giorno 20 agosto 2020 il dott. C P e udito, per la parte ricorrente, l’avvocato M C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti G A ed E P hanno presentato la propria candidatura per le elezioni comunali previste per i giorni 20 e 21 settembre 2020 presso il Comune di Novella.

2. La Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale di Cles con l’impugnata delibera n. 76 del13 agosto 2020 ha provveduto, ai sensi dell’art. 244 comma 1 lettera c) del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, alla cancellazione dalla lista Novella Unita del nome dei candidati alla carica di consiglieri comunali G A ed E P, approvando definitivamente la lista dei candidati relativa alla lista Novella Unita, collegata con il candidato alla carica di Sindaco F P.

3. Il provvedimento di esclusione risulta così motivato: «la dichiarazione di accettazione della candidatura (Allegato n. 2/A), non comprende l’indicazione della lista per la quale intendono candidarsi, come peraltro previsto dall’art. 242, comma 1, lett. c) del già citato Codice degli Enti Locali, (il campo relativo contenuto nel modulo prescritto è interamente in bianco) e perciò manca una completa, chiara ed univoca manifestazione di volontà e, conseguentemente devono essere escluse dall’elenco dei candidati» .

4. Di tale provvedimento di esclusione i ricorrenti chiedono l’annullamento deduce le seguenti censure:

I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 244 e 242 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige e degli artt. 32, 30 e 28 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Sebbene nelle due dichiarazioni allegato 2/A predisposte dai ricorrenti G A ed E P effettivamente manchi l’indicazione della lista di appartenenza e del relativo contrassegno, tuttavia tale omissione non è prevista a pena di esclusione dagli articoli 244 e 242 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige. Dunque la cancellazione del nome dei due candidati è stata disposta senza alcuna giustificazione normativa. Del resto, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 570/1960, l’eliminazione del nome dei candidati viene effettuata allorquando manca o incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura;
ma l’art. 28 del medesimo D.P.R. n. 570/1960 non richiede che tale dichiarazione contenga, a pena di esclusione, il contrassegno della lista di appartenenza o comunque il nome della lista.

Inoltre le disposizioni innanzi richiamate devono essere interpretate in senso restrittivo, ovvero nel senso di non comprimere il diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo. Dunque non può essere configurata come causa escludente una circostanza non menzionata dalla legge, come confermato anche dalle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” predisposte dal Ministero dell’Interno, ove si legge che: «Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di sindaco o consigliere comunale [articolo 28, quarto comma, e articolo 32, settimo comma, numero 2), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570] la quale deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ... – nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge [articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012] ... . Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione ... . La dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità dev’essere firmata dal candidato e autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate nella lettera c) del paragrafo 3 alle pagine 14 e 15».

In definitiva il fine della dichiarazione è quindi solo quello di attestare che il candidato non si trova in alcuna situazione di incompatibilità e/o incandidabilità previste dalla legge e non prevede particolari formalità per la sua redazione.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di presupposti.

La seconda parte della motivazione dell’impugnato provvedimento di esclusione è perplessa e comunque carente e insufficiente. Non si comprende infatti quale chiara ed univoca manifestazione di volontà da parte dei candidati difetterebbe.

Inoltre, seppure la Sottocommissione intendesse riferirsi all’omessa esplicitazione volontà dei ricorrenti di appartenenza alla lista Novella Unita, tuttavia non potrebbe costituire un elemento sufficiente per procedere alla cancellazione dei nomi dei due candidati in quanto nella fattispecie il collegamento dei candidati stessi alla lista di appartenenza è inequivoco, avendo gli stessi firmato la documentazione relativa alla lista di appartenenza. Difatti la commissione ha esaminato, unitamente all’allegato 2/A dei vari candidati, anche ulteriore documentazione - e, in particolare, l’allegato 3/D (dichiarazione di presentazione di una lista di candidati e candidate alla carica di consigliere comunale), contenente il nominativo di tutti i candidati, con le firme dei sottoscrittori, nonché la bozza del programma elettorale - da cui risulta chiaramente l’appartenenza dei ricorrenti G A ed E P alla lista Novella Unita. Del resto lo stesso Commissario Straordinario che ha provveduto all’autenticazione delle firme dei due candidati ha dichiarato (nella nota prot. n. 6374 del 17 agosto 2020, indirizzata al Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale di Cles) che la volontà di costoro di partecipare alle elezioni nella lista Novella Unita appare evidente.

In ogni caso il modello di contrassegno, che deve essere presentato unitamente alla lista in triplice esemplare, è stato correttamente presentato, sì che nella Sottocommissione non poteva ingenerarsi alcun dubbio di collegamento tra la lista e i due candidati ricorrenti, come può desumersi anche dall’art. 32 del D.P.R. n. 570/1960.

5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, concludendo per la reiezione del ricorso.

6. All’udienza pubblica del 20 agosto 2020 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

7. Premesso tutto ciò, le suesposte censure possono essere trattate congiuntamente, ma non possono essere accolte alla luce della giurisprudenza di questo stesso Tribunale (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 16 aprile 2015, n. 154, ove è stato precisato - seppure con un obiter dictum - che l’omessa indicazione della lista rende «invalida ed inefficace» la dichiarazione di accettazione della candidatura), nonché delle seguenti considerazioni.

8. L’articolo 244 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige (approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2) relativo all’esame e ammissione delle candidature da parte della Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale, per quanto interessa in questa sede dispone come segue: “La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature: ... c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall’articolo 242, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ...”.

A sua volta l’art. 242 del predetto Codice, per quanto interessa in questa sede, dispone come segue: “Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati: ... c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all’estero, l’autenticazione della firma è richiesta alla autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Nei comuni della provincia di Bolzano la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dichiarazione di cui all’articolo 20-ter del DPR 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l’eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco;
nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l’indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste a esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell’assegnazione dei seggi per il consiglio comunale ...”.

9. Tanto premesso, non ignora il Collegio che in una recente occasione la giurisprudenza (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, 23 aprile 2019, n. 178), con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame (anch’essa relativa alla mancata individuazione della lista rispetto alla quale è stata accettata la candidatura, e peraltro in un contesto normativo diverso da quello vigente nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) ha fatto propria la tesi sostenuta nel ricorso in esame, osservando in motivazione che: «pur non essendo stata formalmente esplicitata la denominazione della lista di appartenenza, nello specifico contesto, tale lacuna avrebbe potuto essere agevolmente colmata, tenendo conto del contenuto degli atti esaminati dalla Sottocommissione, il cui operato avrebbe dovuto conformarsi alla necessità (più volte riaffermata dalla giurisprudenza - cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 2159 del 2018) di consentire la più ampia partecipazione alla competizione elettorale e di garantire, in questa sede, i diritti di elettorato passivo, preservando la manifestazione del voto anche in sede di preventiva designazione dei candidati. Deve considerarsi, in proposito, come, all’interno di un contesto locale estremamente ristretto (trattasi di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) e preso atto della presenza di due sole liste contrapposte, la chiara riferibilità della candidatura in esame alla sola lista ..., appare sufficientemente attestata dall’inclusione del nominativo della Sig.ra ... nell’elenco, riferito alla lista in questione, puntualmente trascritto nel “modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista alla carica di consigliere comunale”, prodotto ... in due esemplari debitamente corredato dalle firme dei rispettivi sottoscrittori».

10. Tuttavia il Collegio ritiene che - a differenza di quanto affermato nel ricorso - l’esclusione dei due candidati sia stata correttamente disposta ai sensi del combinato disposto degli articoli 242 e 244 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige e, soprattutto, che l’incompletezza della dichiarazione di accettazione della candidatura non avrebbe potuto essere superata dalla competente Commissione elettorale circondariale mediante un esame complessivo degli atti ad essa sottoposti.

11. In particolare, riguardo alla censura dedotta con il primo motivo, il Collegio osserva che l’art. 244 del suddetto Codice - nella parte in cui prevede la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale “qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall’articolo 242” - vada interpretato nel senso che (nel caso dei comuni della Provincia di Trento) la dichiarazione di accettazione della candidatura deve ritenersi “incompleta” non solo laddove manchi “l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235” (ossia la dichiarazione espressamente prevista dall’art. 242 del suddetto Codice), ma anche laddove manchi un elemento essenziale della dichiarazione stessa, qual è l’indicazione della lista alla quale si riferisce la candidatura, come del resto affermato anche nel contesto del T.U. n. 570/1960 da una più risalente, ma assolutamente condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 1° giugno 2004, n. 1334). Difatti l’art. 242 del suddetto Codice dispone espressamente che “nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento” (come il Comune di Novella) la dichiarazione di accettazione della candidatura “deve contenere l’indicazione della lista o delle liste collegate” . Del resto, diversamente opinando, ossia laddove si ritenesse che il candidato nella dichiarazione di accettazione della candidatura non sia tenuto a specificare anche la lista alla quale si riferisce la propria candidatura, si ammetterebbe nel procedimento elettorale un fattore di incertezza assolutamente incompatibile con la natura e la tempistica del procedimento stesso.

Né giova ai ricorrenti invocare le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” predisposte dal Ministero dell’Interno. Difatti, come evidenziato in memoria dalla Difesa erariale, nella fattispecie la Sottocommissione ha fatto applicazione delle “Istruzioni per la presentazione delle candidature” predisposte dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (peraltro neppure impugnate con il presente ricorso), ove si ribadisce che «al momento dell’accettazione della candidatura dovrà essere indicata la lista collegata che, per i candidati alla carica di consigliere comunale, corrisponderà alla lista di appartenenza».

12. Quanto poi alla censura dedotta con il secondo motivo, risulta innanzi tutto evidente dalla motivazione del provvedimento impugnato che la Sottocommissione intendeva riferirsi proprio all’omessa esplicitazione della volontà dei ricorrenti G A ed E P di appartenenza alla lista Novella Unita.

Ciò posto, fermo restando quanto si è detto in relazione al primo motivo, il Collegio - nel ribadire che la competente Commissione elettorale si è attenuta a quanto prescritto dalla legge e dalle istruzioni predisposte dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - ritiene di dover prestare adesione all’orientamento affermato nel già richiamato precedente giurisprudenziale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 1° giugno 2004, n. 1334), secondo il quale la dichiarazione di accettazione della candidatura presenta un carattere lato sensu volitivo, e non meramente dichiarativo ed informativo;
dunque l’omissione nella fattispecie riscontrata dalla competente Commissione elettorale non può comunque ritenersi sanata per effetto della sottoscrizione della candidatura che sarebbe contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista (recante il contrassegno di lista e l’elenco dei candidati ad essa partecipanti). Del resto anche nel caso in esame (come in quello oggetto del suddetto precedente giurisprudenziale del T.A.R. calabrese) non sussistono neppure il necessario collegamento formale e la relativa contestualità spazio-temporale tra la dichiarazione di presentazione della lista, che reca la data dell’8 agosto 2020 e risulta formalizzata in Novella, da un lato, e le sottoscrizioni delle due candidature, che recano entrambe la data del 30 luglio 2020 e risultano entrambe raccolte in Cagnò, dall’altro. Dunque non giova ai ricorrenti invocare il parere espresso dal Commissario Straordinario del Comune di Novella, secondo il quale nella fattispecie la presenza dei due candidati al momento della presentazione della lista Novella Unita renderebbe palese la volontà di costoro di partecipare alle elezioni in tale lista.

Né tantomeno rileva in questa sede il programma elettorale della lista Novella Unita, invocato in udienza dal difensore dei ricorrenti;
difatti, come ben evidenziato in memoria dalla Difesa erariale, la Commissione elettorale deve solo accertarne il deposito, senza poter entrare nel merito del suo contenuto.

13. In definitiva il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato.

14. Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali evidenziali in motivazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite. Nulla si deve disporre per le spese con riferimento alle parti non costituite.

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