TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-06-27, n. 202200394
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 00394/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00535/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2021, proposto da
VRE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. M M, rappresentata e difesa dagli avvocati S F, M T, G B D L, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S F, in Roma, via Ludovisi 35;
contro
Provincia di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F G e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Petriolo, Comune di Corridonia, Comune di Urbisaglia, Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra – Ente Gestore Fondazione Giustiniani Bandini, in P.L.R.P.T., non costituiti in giudizio;
Fondazione “Giustiniani Bandini”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Stefania Ottoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Maria Girombelli, in Ancona, via San Martino, 89;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione
- della determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria relativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 per il progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “VRE Piedicolle” - determinazione dirigenziale n. 358 del 6 agosto 2021, adottata dalla Provincia di Macerata, ricevuta da V.R.E. S.r.l. in pari data con nota Prot. n. 0020260-06/08/2021;
- del Rapporto Istruttorio redatto dalla Provincia di Macerata, allegato alla determinazione dirigenziale n. 358 del 6 agosto 2021, della quale costituisce parte integrante, trasmesso in data 6 agosto 2021 con nota Prot. n. 0020260-06/08/2021 e ricevuto da V.R.E. s.r.l. in pari data;
- del verbale di conferenza di servizi decisoria del 19 maggio 2021, trasmesso dalla Provincia di Macerata con nota prot. n. 0015798 del 18/06/2021;
- della nota della provincia di Macerata prot. n. 0015798 del 18/06/2021, con la quale è stato trasmesso il verbale di conferenza dei servizi, seduta del 19 maggio 2021;
- della nota prot. n. 1577 del 25 marzo 2021 del Comune di Petriolo;
- della nota prot. n. 621 del 09 gennaio 2021 - Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio del Comune di Corridonia;
- della nota prot. n. 8593 del 2 aprile 2021 – Servizio Assetto e Sviluppo del Territorio del Comune di Corridonia;
- della nota prot. n. 165 del 8 gennaio 2021 del Comune di Urbisaglia – Settore Edilizia, Urbanistica, Patrimonio, Manutenzioni;
- della nota prot. n. 2705 del 6 aprile 2021 a firma del Sindaco del Comune di Urbisaglia;
- della nota prot. n. 2706 del 3 aprile 2021 del Comune di Urbisaglia – Settore Edilizia, Urbanistica, Patrimonio, Manutenzioni;
- della nota prot. n. 2 del 5 gennaio 2021 Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra – Ente Gestore Fondazione “Giustiniani Bandini”;
- della nota n. 45 del 6 aprile 2021 Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra – Ente Gestore Fondazione “Giustiniani Bandini”;
- degli atti dell'istruttoria compiuti dalla Provincia di Macerata e delle risultanze degli atti indicati in premessa della determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria n. 358 del 6 agosto 2021 e del Rapporto Istruttorio allegato alla determinazione dirigenziale n. 358 del 6 agosto 2021;
- per quanto possa occorrere, di tutti gli ulteriori pareri resi da tutte le amministrazioni ed enti convocati alla conferenza di servizi;
- per quanto possa occorrere, della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 11 dicembre 2001, quale atto presupposto dei provvedimenti gravati in parte qua gli artt. 23.10 e 23.10- bis , relativi, rispettivamente, alla individuazione dei varchi fluviali e alla sottoposizione degli stessi alle prescrizioni di tutela integrale ivi previste, siano interpretati come ostativi, in assoluto, alla localizzazione di impianti fotovoltaici;
- per quanto possa occorrere, della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 29/5/2012 – “Atto di indirizzo per la interpretazione delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale da applicarsi nelle procedure inerenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in zona agricola mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici”, quale atto presupposto dei provvedimenti gravati in parte qua prevede che le aree interessate dagli ambiti prescrittivi di P.T.C., soggetti a tutela integrale, tra cui le aree in cui sono perimetrate i varchi fluviali, “sono aree non idonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, con moduli al suolo”;
- per quanto possa occorrere, dell'art. 27, paragrafo 5 delle Norme Tecniche di Attuazione - Revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Corridonia per l'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento in parte qua recepisce gli articoli 23.10 e 23.10 bis del P.T.C., nel caso in cui si presti ad essere interpretato come ostativo, in assoluto, alla localizzazione di impianti fotovoltaici;
- per quanto possa occorrere, della Deliberazione di Consiglio Comunale Corridonia n. 78 del 29/11/2010 recante “individuazione cartografica delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra di cui all'Allegato 1 della Deliberazione Regionale n. 13 del 30.09.2010” in parte qua al punto 2 della stessa è stata approvata l'individuazione delle aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nel territorio comunale, così come identificate dalla Regione Marche nell'Allegato I della deliberazione del 30.09.2010, mediante la trasposizione cartografica nella planimetria scala 1:10.000 come segue [per quanto di interesse]: A – (campitura rossa) aree agricole non idonee per impianti fotovoltaici a terra”, nel caso in cui possa considerarsi ostativa al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico;
- per quanto possa occorrere, della Deliberazione di Consiglio Comunale Corridonia n. 15 del 23/03/2011 recante “Integrazioni al Regolamento Edilizio Vigente – Introduzione dell'art. 93 Bis ‘Impianti solari termici e fotovoltaici' e alle NTA del PPCS vigente – Introduzione dell'art. 3.7”, quale atto presupposto dei provvedimenti gravati in parte qua è stato approvato in via definitiva l'art. 93 bis del Regolamento Edilizio Comunale che al comma 5 prevede: “Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree cartografate nell'elaborato grafico in scala 1:10.000 e le aree non cartografabili di cui all'Allegato I “Elenco aree non idonee” individuate dalla Regione Marche con propria delibera n. 13 del 13.09.2010 e comunque per i casi previsti dalla normativa di settore” nel caso in cui possa considerarsi ostativa al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
altresì per la condanna
delle amministrazioni resistenti alla correzione e riedizione dei provvedimenti impugnati nonché al risarcimento del danno derivante per equivalente, ovvero da determinarsi anche in via equitativa qui pure richiesta ai sensi di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata e della Fondazione “Giustiniani Bandini”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel ricorso si espone quanto segue.
1.1. La società ricorrente, in data 28 novembre 2020, ha presentato istanza per l’avvio della procedura finalizzata al rilascio, ai sensi dell’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (in seguito, anche “P.A.U.R.”), comprensivo della Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Tale domanda aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva di 4.855,14 kW, denominato “VRE_Piedicolle”, ubicato in località Piedicolle nel Comune di Corridonia e relativo elettrodotto di connessione alla rete che interessa anche i territori dei Comuni di Petriolo e Urbisaglia.
L’intervento ricade nelle tipologie di cui alla L.R. 11/2019, allegato B2, n. 2, let. a), ed è stato dunque sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza provinciale; tuttavia, poiché le opere di connessione alla rete ricadono all’interno di aree comprese nella Rete Natura 2000 (ZSC/SIC IT 5330024 “Selva dell’Abbadia di Fiastra”) il progetto doveva essere sottoposto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, let. b), della L.R. n. 11/2019, a procedura di V.I.A. Inoltre, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, doveva essere acquisita anche la Valutazione di Incidenza (V.I.) di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. L’elettrodotto attraversa anche la Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra e interessa, parzialmente, l’area floristica “Selva dell’Abbadia di Fiastra” e una parte del tracciato attraversa una zona paesaggisticamente vincolata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, per gli attraversamenti del Fiume Fiastra e della Riserva.
In relazione alle aree interessate dalle opere di connessione, VRE ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001. A tal fine, ha presentato il piano particellare di esproprio.
1.2. Con nota prot.